Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.904
/ Totale documenti scaricati: 31.587.445

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.587.445 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.587.445 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.587.445 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.587.445 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.587.445 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto 15 maggio 2019 n. 62

ID 8712 | | Visite: 7289 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/8712

Decreto 15 maggio 2019 n  62

Decreto 15 maggio 2019 n. 62 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU Serie Generale n.158 del 08-07-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2019

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[...]

Art. 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.

Art. 4. Scopi specifici di utilizzabilità

1. Le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell’Allegato 5 per ciascun materiale.

Art. 5. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 6 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l’impianto di recupero o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, il produttore conserva per cinque anni presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità rispettivamente alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevate e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 6. Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell’esenzione di cui al comma 1, deve essere predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Art. 7. Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

...Segue in allegato

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 15 maggio 2019 n. 62.pdf)Decreto 15 maggio 2019 n. 62
 
IT1782 kB1289

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

Lug 16, 2025 173

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 ID 24287 | 16.07.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei… Leggi tutto
Lug 16, 2025 159

Regolamento (UE) 2025/1377

in HACCP
Regolamento (UE) 2025/1377 ID 24286 | 16.07.2025 Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale… Leggi tutto
Lug 15, 2025 262

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025 ID 24285 | 15.07.2025 / In allegato Obblighi di cui all’art. 79, c. 17, del DPR n. 207/2010, all’art. 18, c. 22, dell’Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all’art. 15, c. 1, lett. p), dell’Allegato II.14 al medesimo decreto.Procedure per… Leggi tutto
Lug 15, 2025 221

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024 ID 24824 | 15.07.2025 Oggetto: Attività di verifica, manutenzione, progettazione, adeguamento e nuovo impianto dei dispositivi di ritenuta stradale In riferimento all’oggetto e nell’ambito dell’attività di promozione della sicurezza delle… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 10, 2025 483

UNI ISO 22340:2025

UNI ISO 22340:2025 / Guidelines for an enterprise protective security architecture and framework ID 24267 | 10.07.2025 / In allegato UNI ISO 22340:2025Sicurezza e resilienza - Sicurezza protettiva - Linee guida per un'architettura e un quadro di sicurezza di protezione aziendale. Data… Leggi tutto
UNI PdR 175 2025
Lug 10, 2025 483

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP ID 24261 | 10.07.2025 / In allegato UNI/PdR 175:2025Metodologie e sistemi per il rinnovamento, la connessione e la manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità (max. 0,5 bar) con tecnologie… Leggi tutto