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Il Regolamento CLP non si applica ai rifiuti e rifiuti ADR
Il Regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 esclude dalla definizione di sostanze, miscele e articoli, i rifiuti, la conseguente classificazione deve essere effettuata in accordo con la Direttiva quadro Rifiuti e altre, il trasporto come merce pericolosa secondo i criteri ADR.
Al fine di armonizzare la normativa europea con il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS)” viene predisposto e pubblicato il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (noto come Regolamento REACH).
Il Regolamento CLP si caratterizza per una modifica radicale nell’identificazione delle classi di pericolosità e nelle loro articolazioni.
Per quanto concerne i rifiuti, all’articolo 1, punto 3, è specificato che:
"I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza(1), una miscela(2) o un articolo(3) ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento".
(1)Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
(2) Miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
(3) Articolo: un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;
Art. 60 Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono abrogate con effetto dal 1° giugno 2015 salvo transitori (Articolo 61):
Art. 61 In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017".
In accordo anche con la Decisione 2014/955/UE:
"A decorrere dal 1° giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015".
Consegue, inoltre che, i rifiuti, per essere classificati "merci pericolose", devono seguire i criteri di classificazione dei pericoli presenti nella normativa sul trasporto di merci pericolose, che sono diversi da quelli presenti nelle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (Articolo 1 p.3) ed eventuali raccordi con la prossima Nuova Direttiva Rifiuti.
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