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Responsabile Tecnico Rifiuti
Introduzione del requisito di "idoneità" per il RESPONSABILE TECNICO nel nuovo regolamento dell'Albo Gestori Ambientali.
Con il nuovo regolamento dell'Albo Gestori Ambientali viene introdotto il requisito di "idoneità" per il responsabile tecnico, consistente nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (articolo 12 e 13, decreto ministeriale 120/2014).
In allegato le delibere attuative previste dal nuovo regolamento.
La categorie 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 dell'Albo Gestori Ambientali prevedono la nomina di un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico può essere:
- il legale rappresentante/titolare dell'azienda; - un dipendente; - soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa.
Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti morali (soggettivi) e professionali (idoneità tecnica):
- REQUISITI MORALI (articolo 10, comma 2, decreto ministeriale 120/2014); - REQUISITI PROFESSIONALI SUDDIVISI PER CATEGORIA E PER CLASSE (articolo 11, decreto ministeriale 120/2014)
Legislazione di riferimento:
- Delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16 luglio 1999 - Circolare del Comitato Nazionale n. 601 del 7 febbraio 2001 - Circolare del Comitato Nazionale n. 3413 del 1 giugno 2004 - Circolare del Comitato Nazionale n. 1943 del 22 dicembre 2005 - Circolare del Comitato Nazionale n. 2090 del 3 novembre 2009 - Delibera del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010 - Circolare del Comitato Nazionale n. 472 del 25 marzo 2011 - Delibera del Comitato Nazionale n. 4 del 18 aprile 2012 - Circolare del Comitato Nazionale n. 1544 del 14 dicembre 2012 - Decreto Ministero dell'Ambiente n. 120/2014 - Deliberazione n. 6 del 9 Settembre 2014 - Circolare n. 227 del 14 marzo 2016
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