
Sicurezza in aziende a "Basso Rischio Infortunistico": non ancora disponibile il Modello BRI previsto.
Modello BRI (Autocertificazione) per aziende in settori di attività a "Basso Rischio Infortunistico" per poter dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/2008: non è ancora disponibile, a 3 anni, il Decreto MLPS (di attuazione del Decreto del fare) previsto, che dovrà individuare i settori di attività BRI e introdurre lo stesso Modello.
La valutazione dei rischi, può in generale essere effettuata ad oggi, con le modalità:
1. DVR; 2. Procedure standardizzate.
Tra le modifiche introdotte dal Decreto legge 69/2013 (Decreto del fare), convertito con modificazioni con la legge n. 98 del 9 agosto 2013, c'è l'introduzione della valutazione dei rischi per aziende che operano nei "settori di attività a basso rischio infortunistico", non ancora individuate dal Decreto MLPS di attuazione previsto, con allegato anche apposito "Modello" che secondo i dettami del Decreto (di semplificazione) dovrebbe essere di tipo "Autocertificazione".
3. Modello BRI di Autocertificazione (Basso Rischio Infortunistico).
A seguire l'Art. 29 del D. Lgs. 81/2008 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) comma 5, 6, 6bis, 6ter, 6quater, 7.
Allegato alla notizia l'Art. 29 completo con Note.
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