Le aziende dotate di un sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001, di un sistema di gestione ambientale ISO 14001 o certificate EMAS sono esenti dall'obbligo purché all'interno dei sistemi di gestione venga effettuata una diagnosi energetica.
Definizione Grande Impresa
Il Mise aveva pubblicato un primo documento di chiarimenti a maggio 2015 con una definizione di grande impresa. Con l'aggiornamento di questo documento a novembre 2016 la definizione di grande impresa cambia.
Si definisce Grande Impresa:
- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;
- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro;
- l’impresa occupa più di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Quindi, sinteticamente e limitatamente al rispetto dell’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, un’impresa è considerata obbligata quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro e/o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.
Nota sulla definizione "e/o"
Il D.Lgs. 102/2014 precisa, all’articolo 2, che “ ai fini del presente decreto ” viene considerata “ grande impresa: l’impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro”.
Nel mese di maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito il documento “CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 ” in cui, al punto 1.1, ha “interpretato” la definizione data dal D.Lgs. 102/2014 alla grande impresa:
“La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.”
All’interno di questo nuovo documento di chiarimento si trova un aggiornamento sostanziale, ovvero la modifica della definizione di Grande Impresa fornita con i chiarimenti del maggio 2015 (che aveva già modificato la definizione fornita dal D.Lgs. 102/2014).
L’integrazione alla prima nota riguarda la sostituzione della parola indipendentemente con la parola congiuntamente tra i due requisiti di numero di addetti e parametri finanziari.
- secondo il D.Lgs. 102/2014 per essere grande impresa occorre che siano soddisfatte entrambe le condizioni (personale e fatturato);
- i chiarimenti di maggio 2015 hanno invece previsto che per essere grande impresa fosse sufficiente solamente uno dei due parametri (personale o fatturato);
- i chiarimenti del novembre 2016 hanno previsto che per essere grande impresa occorre che siano soddisfatte entrambe le condizioni (personale e fatturato).
Molte imprese che non possiedono entrambi i requisiti (personale e fatturato) hanno eseguito diagnosi obbligatorie, onerose, alla luce dei primi chiarimenti del maggio 2015 ma alla luce dei chiarimenti di novembre 2016 l’obbligo non susstiteva.
Vedi anche:
D.M. 18 aprile 2005
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
GU 12 ottobre 2005, n. 238.
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