
Regola dell'arte: i riferimenti normativi
La locuzione regola d'arte indica l'insieme delle tecniche considerate corrette per l'esecuzione di determinate lavorazioni, in genere artigianali, e della realizzazione di manufatti.
Definizioni tecniche della regola dell'arte sono emanate per proprio conto da associazioni o raggruppamenti professionali, pertanto il rispetto di queste regole è su base almeno indirettamente volontaria (legandosi al perdurare del rapporto associativo).
Ad una simile funzione assolvono oggi i cosiddetti "enti di normazione", i quali stabiliscono specifiche tecniche di dettaglio sebbene nell'ottica di promuovere la definizione di standard tecnici.
Il requisito della rispondenza alla regola dell'arte dell'esecuzione di una prestazione professionale è di frequente uso nel diritto privato, ma mancando una diretta definizione normativa, la valenza giuridica della "regola" si desume da alcune norme generiche sul contratto (specialmente il contratto d'appalto) e sulle obbligazioni.
A livello generale, mentre l'art. 1176 comma 2° del codice civile italiano prescrive che:
«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata »
Per l'art. 2224 il prestatore d'opera è tenuto a procedere all'esecuzione dell'opera:
«secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte.»
Riguardo ai materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, la legge 1º marzo 1968 n. 186 - composta di due soli articoli - statuiva che siffatte opere devono essere realizzate secondo la regola dell'arte; il secondo recita che se si realizzano seguendo le norme CEI si presumono possedere tale requisito.
La documentazione emessa dal CEI, comunemente nota come "norme CEI", definisce la buona tecnica per i prodotti, i processi e gli impianti, costituendo il riferimento per la presunzione di conformità(*) alla "regola dell'arte".
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