
Accordo Formazione RSPP 2016
Pubblicato in Gazzetta n. 193 del 19 Agosto 2016
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Conferenza Stato-Regioni Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016
Nella odierna seduta del 7 luglio 2016
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
DURATA E CONTENUTI MINIMI DEl PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEl SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008.
Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).
Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:
1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.
Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II.
segue
Info e download Accordo
|