
Decreto 9 agosto 2016: RTV Prevenzione Incendi alberghi
Regola Tecnica Verticale (RVT) Prevenzione Incendi attività ricettive turistico - alberghiere con oltre 25 posti letto.
Entrata in vigore: 22 Settembre 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Le norme tecniche si possono applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini.
La presente regola tecnica verticale reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive turistico - alberghiere, con oltre 25 posti letto:
- alberghi, - pensioni, - motel, - villaggi albergo, - residenze turistico - alberghiere, - studentati, - alloggi agrituristici, - ostelli per la gioventù, - bed & breakfast, dormitori, - case per ferie.
segue
GU 193 del 23 Agosto 2016
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