
ADR: l'Italia sottoscrive l'Accordo Multilaterale M300
Accordo multilaterale ADR M300: Vendita di determinate materie ONU in assenza di informazioni complete del destinatario.
22 Maggio 2017: Italia sottoscrive l'Accordo
Anche l'Italia aderisce all'accordo multilaterale M300, inizialmente siglato tra Spagna e Portogallo, relativo a informazioni sul documento di trasporto di merci pericolose ADR in determinate operazioni di spedizioni.
L'accordo, vuole semplificare un problema formale sul DDT legato alla impossibilità di determinare a priori il nome e l'indirizzo della/e consegna/e che spesso si presenta nel trasporto di materie pericolose ADR (talune in particolare), ad esempio consegne di rifornimento in viaggio.
L'accordo M300 deve essere applicato solo in caso di impossibilità e non è alternativo alla normale informazione del 5.4.11.1 comma h.
L'Accordo Multilaterale M300 riporta:
"1. In deroga alle disposizioni del 5.4.1.1.1, comma h), di ADR , il nome e l'indirizzo del destinatario ( s ) nel documento di trasporto può essere sostituita dalle parole «VENDITA IN TRANSITO(*)» quando le seguenti sostanze vengono trasportate a più destinatari che non possono essere completamente identificati prima dell'inizio di trasporto".
Il mittente dovrà inserire il seguente nel documento di trasporto: "Trasporto in accordo con la sezione 1.5.1 ADR (M300)".
(*) Attenzione traduzione non ufficiale, in verifica.
Le materie interessate:
UN 0333 UN 0334 UN 0335 UN 0336 UN 0337 UN 1001 UN 1002 UN 1006 UN 1013 UN 1046 UN 1049 UN 1066 UN 1072 UN 1073 UN 1202 UN 1951 UN 1954 UN 1956 UN 1963 UN 1965 UN 1972 UN 1977 UN 2187 UN 3156 UN 3157 UN 3158 UN 3161 UN 3163
Signe:
Portugal - 29/06/2016 Spain - 11/07/2016 Italy - 22/0572017
Info e download
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