Il rischio esposizione occupazionale al benzene: Info e Documenti / Rev. 2.0 Ottobre 2024
| Appunti Sicurezza lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newsletter n. 98207 del 16 Dicembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nome agente |
N. CE |
N. CAS |
Valori limite |
Osservazioni |
Misure transitorie |
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mg/m3 (1) |
ppm |
f/ml |
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Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 |
1 |
- |
Pelle (4) |
VL 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024 (esaurito) |
(*) Direttiva (UE) 2022/431 - (recepita con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135)
(1) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(2) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(3) f/ml = fibre per millilitro.
(4) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea
Valore limite TLV-TWA ACGIH: 1600 μg/m3 (Vedi)
Valori proposti dall’AGS Committee in Germania:
1900 μg/m3 - rischio tollerabile*
200 μg/m3 - rischio accettabile**
20 μg/m3 dal 2018, come rischio accettabile**
*Rischio tollerabile
Concentrazione di una sostanza che determina un rischio di 4:1000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 1000 esposti) per esposizioni 8 ore/die per 40 anni di vita lavorativa. Il rischio, stimato sulla base di dati sull'uomo e/o sull'animale da esperimento, corrisponde al rischio di tumore polmonare di un soggetto non fumatore, non esposto a sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. I lavoratori non dovrebbero essere esposti per nulla a concentrazioni superiori al valore di rischio tollerabile
Rischio Tollerabile = Soglia di pericolo
**Rischio accettabile
Concentrazione di una sostanza che determina un rischio pari a 4:10000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 10000 esposti) fino al 2013 (periodo di transizione necessario poichè in molti casi un'ulteriore riduzione non appariva possibile); dal 2018 sarà ridotto a 4:100000. Corrisponde al rischio generico di insorgenza di neoplasia per esposizioni al di fuori dell'ambiente di lavoro (“rischio ambientale residuo generico”).
Rischio Accettabile = Soglia di attenzione (‘preoccupazione’)
US OSHA (PEL): 1 ppm TWA 5 ppm STEL (vedi)
US NIOSH (REL): 0.1 ppm TWA 1 ppm STEL (vedi)
Olanda: 700 μg/m3
Svizzera: 1600 μg/m3
Danimarca: 1600 μg/m3
UE Risk Assessment Report Benzene Exposure Benzene 2008
Nel Documento UE European Union Risk Assessment Report Benzene Exposure Benzene 2008 (vedi allegato) sono riportati dati di OEL per diversi scenari di esposizione occupazionale:
Scenario 1: Production, further processing and refinery
Scenario 2: Recovering of benzene in coking plants
Scenario 3: Production of perfumes
Scenario 4: Production of formulations
Scenario 5: Distribution of gasoline
Scenario 6: Automobile industry, mechanical engineering, car repair, and car recycling
Scenario 7: Service stations
Scenario 8: Tank cleaning
Scenario 9: Use of formulations containing residual benzene
Scenario 10: Tire making and retreading
Scenario 11: Release of benzene as a decomposition product in foundries
Esempi di attività lavorative e dati di OEL al beneze su Studi
A. Lavoratori con esposizione occupazionale primaria
A seguire un elenco di range di valori di Livelli di esposizione occupazionale a benzene per alcune attività e mansioni lavorative (fonte dati IT studi: Carrieri et, Fracasso et, Lovreglio et, De Palma et, Campo et, Violante et):
Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell’industria petrolchimica:
- addetti industria petrolchimica 3.0-930.0 μg/m3
Livelli di esposizione occupazionale a benzene nelle attività di distribuzione dei carburanti:
- addetti distribuzione carburanti: 5.0-284.0 μg/m3 tra 5° e 95° percentile
- manutentori pompe: 4.6-514.9 μg/m3
- autisti trasporto carburante: 7.4-1017.1 μg/m3
Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell'industria petrolchimica:
- addetti insdustria chimica di sintesi: dati recenti non disponibili.
- addetti cokerie: 3.9-105.0 μg/m3
Altri:
- addetti riparazione autoveicoli: valore mediano 140 μg/m3, Javelaud et al. 1998-
- lavoratori della manifattura di scarpe: nd
- operatori di tipografie: nd
- operatori di laboratori chimici e farmaceutici: nd
- operatori dell’industria di pesticidi, esplosivi, farmaci e cosmetici: nd
B. Lavoratori con esposizione occupazionale secondaria
Lavoratori che svolgono la loro mansione in ambienti di vita con concentrazioni di benzene relativamente alte (es. aree urbane ad alta densità di traffico)
- Vigili urbani: 2.0-76.0 μg/m3
- Autisti bus urbani: IT non disponibili
- Taxisti: ---
Valutazione dell’effettiva esposizione individuale e di gruppo a benzene
Il monitoraggio biologico rappresenta uno strumento indispensabile per la valutazione dell’effettiva esposizione individuale e di gruppo a benzene, complementare ma non alternativo al monitoraggio ambientale.
Misure generali per ridurre l’esposizione
- Non utilizzare materiali contenenti benzene.
- Non fumare negli ambienti chiusi.
- Ridurre al minimo l’uso di materiali che possono contenere benzene (colle, adesivi, solventi, vernici).
- Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di benzene e particolarmente durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e rivestimento.
- Mantenere ambienti sempre ben ventilati.
- Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri e regolarmente controllati.
- Il benzene è un agente cancerogeno si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile.
________
Sorveglianza sanitaria
Titolo IX
Sezione III Sorveglianza sanitaria
...
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
...
Art. 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione o si constati che un valore limite biologico è stato superato (2), il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche (1).
Note
(1) Comma sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44
(2) Comma modificato dall'Art. 16. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
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Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente o sostanza. (1) Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell’articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso. (2)
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL. (2)
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. (2)
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, (3) oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) trasmette copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL (4) ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all’INAIL (4) copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155 (decreto 12 luglio 2007, n. 155), ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L’INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni. (5)
Note
(1) Comma modificato dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(2) Comma sostituito dall'Art. 17. del DD.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Comma modificato dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Lettera modificata dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(4) Lettera modificata dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(5) Comma sostituito dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 13
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Certifico Srl - IT Rev. 2.0 2024
Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
| Rev. | Data | Oggetto | Autore |
| 3.0 | 04.10.2024 | D.Lgs 4 settembre 2024 n. 135 | Certifico Srl |
| 1.0 | 06.12.2022 | Direttiva (UE) 2022/431 CLP Scheda Dors Scheda ILO |
Certifico Srl |
| 0.0 | 16.05.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati:
Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135
Direttiva (UE) 2022/431
Agenti cancerogeni TUS: Elenchi Sostanze/Processi
Limiti esposizione professionale agenti cancerogeni e mutageni: TLV (Threshold Limit Values) ACGIH
Valutazione rischio chimico: il modello Stoffenmanager
MOVARISCH - Valutazione Rischio Chimico 2018
Linee guida VR chimico lavoro UE
Valutazione rischio chimico Modello ISPRA
Focus EN 689: Valutazione del Rischio chimico
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Direttiva 2008/50/CE
Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155
Raccomandazione ECHA nuovi OEL per benzene, acrilonitrile, nichel

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