
Datore di lavoro e Sicurezza macchine
Il Datore di lavoro è sempre responsabile della sicurezza delle macchine fornite ai lavoratori
La Sentenza menzionata, mette in evidenza, come in altri casi, che, il datore di lavoro, è sempre responsabile della sicurezza delle macchine introdotte in azienda, oltre a concorrenti colpe di fabbricanti, noleggiatori o precedenti proprietari; quindi, deve, prima della messa a disposizione dei lavoratori, "controllare concretamente ed eventualmente adeguare le macchine", e non limitarsi ad avere una dichiarazione fornita da terzi; questo comporta che, anche per le macchine dichiarate conformi da fabbricanti, noleggiatori ecc, con Dichiarazioni CE di Conformità, altre Dichiarazioni o Perizie, il datore di lavoro deve effettuare sulle stesse, comunque, un riscontro tecnico che dia evidenza oggettiva di sicurezza.
La Sentenza conferma che la sicurezza delle macchine in azienda, non può essere affidata univocamente a dichiarazioni di terzi.
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2016, n. 10721 Schermo di protezione della macchina non idoneo: infortunio di una lavoratrice
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