Presentando un rischio chimico, il prodotto non risulta conforme alla Dir. 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli.
La Dir. 2009/48/CE al Capo III, art.10, p.1-2, specifica che:
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti, per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza, dall’allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
Parte III, All.II, p.13 (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute dei Giocattoli – Proprietà chimiche):
Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti.
