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SISTRI 2018 | D.M. 30 marzo 2016 n. 78
SIStema di Tracciabilita' dei RIfiuti | Testo Unico
Decreto 30 marzo 2016 n. 78 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU Serie Generale n.120 del 24-05-2016)
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Decreto 30 marzo 2016 n. 78 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU Serie Generale n.120 del 24-05-2016)
Attuazione articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti né comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati.
Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi.
Timeline Decreti SISTRI: SIstema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti
Il Decreto 30 marzo 2016 n. 78, Nuovo testo Unico Sistri, sostituisce il precedente decreto ministeriale 52/2011 e sebbene ricalchi in linea generale l'architettura del precedente decreto, introduce una procedura di semplificazione delle tempistiche di comunicazione dati da parte degli operatori. Il nuovo testo rimette ad altri futuri decreti la regolarizzazione delle procedure operative necessarie per l'accesso al Sistri, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nei casi in cui si richiedano disposizioni differenziate o specifiche.
Art. 23. Disposizioni transitorie D.M. 30 marzo 2016 n. 78
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
Il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stato introdotto nel 2009 (Decreto 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni) su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,con decreto per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, con l'obiettivo di garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali, contrastando così l'illegalità.
Art. 28. Disposizioni transitorie D.M. 18 febbraio 2011 n. 52
1. Entro il termine di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l’apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER; b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza. 2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all’articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo. ...
Formato: pdf Pagine: +30 Ed.: 1.0 2018 Pubblicato: 03/01/2018 Autore: Ing. Marco Maccarelli Editore: Certifico s.r.l. Lingue: Italiano Abbonati: Ambiente / 3Red / Full
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