
Industrie insalubri: le norme di riferimento
Le norme di riferimento per le industri insalubri sono:
- RD 27/07/1934 n. 1265: T.U. delle Leggi Sanitarie;
- DM 5/09/1994: elenco industrie insalubri
Il RD 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all’art. 216 stabilisce che “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi:
1.La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
2.La seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato”.
Un'industria è individuata come "insalubre" dal Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio.
Il DM 5/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono le industrie di I^ classe e quelle di II^ classe.
Le classi sono definite in base:
- alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito),
- ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti),
- oltre che al tipo di attività industriali.
Un' industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quando l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
L’interessato deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l’industria sulla base dell’elenco di cui al DM 5/09/1994.
Inoltre, deve dimostrare, con particolare riferimento sia alla classificazione sopra detta che all’ubicazione dell’impianto, nell’abitato o meno, tutte le cautele utilizzate per minimizzare od annullare gli impatti sulla salute pubblica.
A titolo esemplificativo, dell’industria da attivare deve essere prodotta la descrizione:
-della produzione specifica e la potenzialità mensile o annua;
-dei quantitativi, delle materie prime impiegate, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti;
-del ciclo tecnologico con le relative apparecchiature e la durata e frequenza delle operazioni;
-per ogni ciclo tecnologico degli scarichi esistenti, continui, intermittenti, di emergenza di qualsiasi tipo (fumi, gas, polveri, esalazioni, reflui liquidi rifiuti solidi) in qualità, quantità e frequenza e/o i motivi delle cause di insalubrità (radiazioni, rumori pericolo di scoppi e/o incendi ecc); per i rifiuti solidi e reflui liquidi indicazione delle modalità di sversamenti e la destinazione; per gli scarichi di emergenza indicazione della qualità e quantità delle sostanze emesse e le modalità e destinazione dello scarico;
-delle speciali cautele adottate (impianti di abbattimento, impianti di depurazione, sistemi di intervento, dispositivi ecc.) e/o i nuovi metodi introdotti tali che l’esercizio dell’impianto non rechi danno alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una lavorazione insalubre, compresa nel relativo elenco di cui al
DM 5/09/1994 , dovrà presentare, al Comune (SUAP), almeno 15 giorni prima dell'apertura dell'attività, avviso nel rispetto dell'art. 216 del
RD 27/07/1934 n. 1265, utilizzando l'apposita modulistica e corredata degli allegati previsti, che ben evidenzi alcuni aspetti quali il tipo di attività da svolgere, la classificazione di insalubrità dell'attività (1^ o 2^ classe), le tecnologie che verranno applicate a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il rispetto della normativa in materia edilizia nonché la localizzazione della ditta stessa, ricordando la necessità del rispetto della compatibilità urbanistica dell'insediamento.
L'attivazione di industrie insalubri é subordinata al rilascio di due ordini di autorizzazioni:
- sanitaria
- ambientale
Le competenze degli Enti pubblici
Il Ministero della Salute
a) elabora e aggiorna l'elenco delle industrie insalubri.
Il Comune
a) competente ad emettere il Decreto di Classificazione di Industria Insalubre o il provvedimento conclusivo di autorizzazione all'esercizio dell'attività comprensivo della Classificazione suddetta.
L'A.S.L.
a) esprime un parere igienico sanitario sull'attività esercitata, formula al Comune la proposta di classificazione di Industria Insalubre;
b) controlla gli insediamenti produttivi;
c) predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente.
L'ARPA (Agenzia Regionale per l'Ambiente)
a) esprime un parere ambientale circa il rispetto delle normative ambientali nell'esercizio dell'attività effettua i controlli in materia di inquinamento acustico su richiesta dei comuni;
b) controlla gli insediamenti produttivi;
c) predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente.
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