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Autorità di bacino: Quadro normativo | 2018
L'Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino è un ente pubblico non economico istituito dallla Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". (GU n. 120 del 25-05-1989 - SO n. 38) provvedimento abrogato ed integrato per ultimo nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-04-2006 - SO n. 96), rif. Artt. 63/72bis.
La normativa europea fa riferimento alla Direttiva della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) in linea con i principi internazionali di gestione dei bacini idrografici già sostenuti dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque).
Cronologia normativa IT
1. Legge 183/89
Con la L. 183/89 viene avviato un profondo processo di riorganizzazione delle competenze in materia di gestione e tutela del territorio, con la ripartizione dei compiti e dei poteri tra Stato, Autorità di bacino, Regioni e Comuni.
Il carattere di riforma di tale legge è riconoscibile in diversi aspetti: tra le novità più incisive vi è sicuramente la scelta dell’ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo.
Tale scelta, peraltro indicata negli atti della Commissione De Marchi, ricade su un’unità fisiografica, il bacino idrografico, che costituisce la sede dei fenomeni geo- morfo-dinamici che determinano il dissesto.
2. Decreto Legge n. 180/98
IL Decreto Legge n. 180/98, noto con il nome di “provvedimento Sarno”, viene emanato l’11 giugno 1998, poco più di un mese dopo il disastro.
Ritenuta, in primo luogo, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le zone della Campania colpite dagli eventi, il Decreto dispone che, entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni, ove le prime non siano presenti, adottino, qualora ciò non fosse già avvenuto in applicazione alla L. 183/89, Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico.
3. Decreto Legge n. 132/1999
Il D.L. 132/99, convertito con la Legge. n. 226/9911, detta disposizioni urgenti in materia di protezione civile nelle regioni della Basilicata e Calabria, colpite dagli eventi sismici del settembre 1998 e nella regione Campania, colpita dalle colate di fango del maggio 1998.
4. Decreto Legge n. 279/2000
Poco dopo un mese, così come era avvenuto per il decreto Sarno, veniva emanato il D.L. n. 279, convertito con la legge n. 36514 dell’11 dicembre 2000.
La legge. 365/00 anticipa in maniera perentoria la data di adozione dei Piani Stralcio al 30 aprile 2001, fornendo le nuove procedure per l’adozione dei piani.
5. D.Lgs. 152/2006
Gli obblighi europei inerenti l’elaborazione dei piani di gestione sono stati recepiti nella normativa nazionale attraverso l’articolo 117, parte terza, del Decreto Legislativo 152/2006 il quale, nell’ambito del quadro più ampio della pianificazione distrettuale, prevede l’obbligo per ciascun distretto idrografico di adottare un Piano di gestione.
L’attuale assetto normativo, individua diversi livelli di pianificazione, articolati come segue:
- per ciascuno dei 7 distretti idrografici individuati, il D.Lgs. 152/2006 (art.63) prevede l’istituzione di una Autorità di bacino distrettuale, responsabile della redazione del Piano di Gestione (articolo 117). Il Piano di Gestione costituisce stralcio del Piano di Bacino Distrettuale;
il D.Lgs. 152/2006, inoltre, stabilisce ulteriori obblighi in materia di pianificazione, ponendo in capo alle Regioni l’obbligo di redigere un Piano di Tutela per il proprio territorio, che costituisce uno specifico piano di settore (art. 121). Aspetti quali lo stato dei corpi idrici e le misure per la tutela quali-quantitativa delle acque rientrano tra gli elementi del piano di tutela.
Relativamente agli ambiti territoriali di competenza, i contenuti dei Piani di Tutela sono ampiamente coincidenti con quelli del piano di gestione.
Ciò implica che nell’attuale contesto normativo, i Piani di Tutela - realizzati e/o in corso di ultimazione - rappresentano un imprescindibile riferimento per la redazione del Piano di Gestione.
6. Decreto legge n. 208/2008
Il decreto legge n. 208 del 30 dicembre 2008 convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2009, n. 13 demanda l’adozione dei piani di gestione ai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto a cui si riferisce il piano.
7. Legge n. 221/2015
La Legge n. 221/2015 ha disposto la modifica di diversi articoli del D.Lgs. 152/2006, tra cui gli Artt. 63-64.
8. Decreto 294 del 25 ottobre 2016
Il 17 febbraio 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (GU n. 27 del 2 febbraio 2017) in materia di Autorità di bacino distrettuali.
Tale decreto, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, dà avvio alla riforma distrettuale ed è finalizzato a disciplinare le modalità e i criteri per il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalle vecchie Autorità di bacino alla nuova Autorità distrettuale.
Dal 17 febbraio 2017 risultano soppresse, per espressa disposizione di legge (rif. art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015), tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989.
A tal riguardo, il decreto ministeriale all’art. 12 contiene importanti disposizioni, volte a garantire la continuità delle funzioni tecniche e amministrative delle soppresse Autorità di bacino, nelle more del completamento della riforma e del perfezionamento del d.p.c.m., previsto all’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, con il quale si darà l’avvio operativo ai nuovi enti.
Il nuovo impianto organizzativo che scaturisce dalla Legge n. 221/2015 e dal decreto n. 294/2016 razionalizza e semplifica le competenze del settore, con l’esercizio da parte di un solo ente – l’Autorità di bacino distrettuale – delle funzioni di predisposizione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il Piano di Gestione delle Acque e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, a livello di distretto idrografico. Si tratta di una riforma importante e attesa da tempo, che a regime rafforzerà indubbiamente la governance complessiva del settore.
L' Autorità di bacino, nell'ambito delle finalità previste dalla legge, volte ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento idrogeologico, la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, provvede principalmente:
- a elaborare il Piano di bacino distettuale ed i programmi di intervento; - esprime pareri sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
Dette competenze sono esercitate nell'ambito territoriale del distretto idrografico, identificato dalla legge quale area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. Il bacino idrografico è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta.
Autorità di bacino distrettuali:
1. dell'Appennino settentrionale: http://www.appenninosettentrionale.it
2. del fiume Po (Padano): http://www.adbpo.gov.it
3. dell'Appennino Centrale: http://www.abtevere.it
4. delle Alpi orientali: http://www.alpiorientali.it
5. dell'Appennino meridionale: http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it
6. della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/
7. della Sicilia: http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/ ________
Decreto n. 294 del 25 ottobre 2016
Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorita' di bacino istituite ai sensi dell'art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino di cui alla legge del 18 maggio 1989 n. 183. 2. In particolare, ai fini del comma 1, il presente decreto stabilisce:
1. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorita' di bacino distrettuali;
2. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorita' di bacino distrettuali;
3. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorita' di bacino distrettuali;
4. la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
5. le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai distretti idrografici individuati dall'art. 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ...
Mappa disastri 1998/2013:

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D.Lgs. 152/2006 ... 63. Autorità di bacino distrettuale
(articolo così sostituito dall'art. 51, comma 2, legge n. 221 del 2015)
1. In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.
3. Sono organi dell’Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest’ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell’Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.(1) Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un’articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.
(1) decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ...
64. Distretti idrografici
(articolo così sostituito dall'art. 51, comma 2, legge n. 221 del 2015)
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Adige, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 4) Lemene, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 2) Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 2) Tronto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 3) Sangro, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 2) Volturno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 3) Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 5) Bradano, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 7) Ofanto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 8) Lao, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 9) Trigno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 10) bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 12) bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 13) bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 14) bacini del Molise, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
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