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Bonifica/dismissione serbatoi interrati: la situazione normativa
Scheda allegata del 29.03.2018
Dopo l'annullamento del Decreto Ministeriale 24/05/1999 da parte della CC e l'assenza del Decreto di cui all'Art. 19 del Legge 31/07/2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale”, non esistono attualmente a livello nazionale, salvo l'applicazione del D.Lgs 152/2006 per i siti contaminati, un archivio e disposizioni per la bonifica o dismissione di serbatoi interrati. La gestione è effettuata livello di Enti locali e ARPA territoriali, creando situazioni disomogenee da Regione a regione, se non da Comune a Comune.
Il Decreto Ministeriale 24/05/1999 n. 246 “Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati“ ha costituito, fino alla data di annullamento, avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale n.266/2001, la disposizione legislativa di riferimento in materia di serbatoi interrati.
Esso conteneva le specifiche relative alla realizzazione, all’installazione ed all’utilizzo dei serbatoi ai fini della salvaguardia e della prevenzione dall’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, potenzialmente causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei serbatoi. Questa legge definiva nuove funzioni di indirizzo, stabilendo che l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ex APAT oggi ISPRA), avvalendosi delle ARPA-APPA, realizzasse e gestisse un sistema informativo nazionale con i dati derivanti dal censimento e dalla registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze in essi contenuti.
Nel Decreto, venivano inoltre definite le autorità competenti in materia e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alle nuove installazioni, alla conduzione degli impianti esistenti, nonché alla dismissione dei vecchi serbatoi interrati. Particolare importanza rivestivano, pertanto, le disposizioni relative ai requisiti dei nuovi impianti, alla registrazione obbligatoria dei serbatoi interrati esistenti, all’obbligo di adeguamento dei serbatoi in utilizzo in funzione dell’età di esercizio ed alla durata massima di mantenimento in esercizio. Erano, infine, determinate le modalità di esecuzione dei controlli mediante prove di tenuta sui serbatoi e sulle tubazioni ed istituito l’obbligo di mantenimento di un libretto specifico per ciascun serbatoio, contenente i dati relativi all’impianto ed alle verifiche eseguite.
La Corte Costituzionale, su ricorso della Provincia autonoma di Trento, ha annullato il Decreto Ministeriale sopracitato, con sentenza n. 266 del 19/07/2001, dichiarando che “...non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministero dell’ambiente 24/05/1999 e conseguentemente annulla lo stesso decreto...”.
Con la Legge 31/07/2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale”, viene stabilito (art.19)(1) che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio deve definire, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee. La legge indica specificatamente che le disposizioni dovranno avere particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti ed alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi non più operativi nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
(1) Legge 31/07/2002 n.179 Disposizioni in materia ambientale
Art. 19. (Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati)
1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attivita' produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali. 2. Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Non risulta, ad oggi, essere stata emanato il decreto previsto dall'art. 19 della Legge n. 179 del 31/07/2002, ne altra norma a livello nazionale ulteriore specifica disposizione in materia di gestione ambientale dei serbatoi interrati.
La mancanza dello strumento normativo di riferimento previsto dal citato art. 19 della Legge n. 179 del 31/07/2002, ha determinato una situazione territoriale disomogenea, in ordine alla correlazione con altri riferimenti normativi nazionali e a quanto previsto dalle norme regionali e dalle previgenti norme regolamentarie locali.
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2002 “Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione” (G.U. n. 293 del 14/12/2002), può essere un riferimento per i serbatoi interrati, ma non risulta specificatamente formulato per fini di carattere ambientale ma per la determinazione dei criteri tecnico esecutivi di realizzazione e conduzione dei manufatti.
La "gestione dei serbatoi interrati" è in generale gestita a livello di Enti locali, ARPA Territoriali.
Dismissione / bonifica serbatoi interrati
L’atto di dismissione di un serbatoio interrato e il conseguente riutilizzo dell’area, costituiscono un processo rilevante ai fini della tutela delle matrici ambientali. La dismissione di un serbatoio interrato deve essere accompagnata da accertamenti sull'integrità del serbatoio e/o indagini ambientali, volti a verificare la presenza di contaminazioni delle matrici acqua, suolo, sottosuolo, derivanti da perdite sistematiche od occasionali, per lesioni del manufatto, scorretto utilizzo o eventi accidentali.
Risulta necessario predisporre le necessarie misure di prevenzione (come definite dall'art. 240 comma 1 lett. i) D.Lgs 152/06) e dar corso a interventi di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) (come definita da art. 240 comma 1 lett. m)) o Urgenza (MISU) laddove né ricorra la necessità in base alle evidenze riscontrate.
Occorre effettuare un'indagine ambientale prevista dall'art. 242 comma 2 D.Lgs 152/06 e renderne gli esiti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riferendo inoltre sulle misure di prevenzione, emergenza o urgenza adottate.
Così ad esempio deve ritenersi che, accertate perdite (prova di tenuta negativa) da serbatoi o annesse strutture, costituisca, come già in precedenza accennato, elemento sufficiente agli obblighi di comunicazione previsti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e conseguenti interventi riparatori.
La bonifica, perchè sia svolta con i necessari standard di sicurezza e nel rispetto del DPR 177/11 relativo agli spazi confinati o a rischio inquinamento, deve essere effettuata da personale specializzato dotato di idonei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e Permessi di lavoro.
Serbatoi datati e in condizioni di criticità
La mancata effettuazione di verifiche su serbatoi datati e in condizioni di criticità, possa prefigurare, a prescindere dalle sanzioni derivanti dalle inottemperanze, una condizione di potenziale rischio ambientale da sottoporre ad adeguati approfondimenti.
Uno sversamento accidentale, dovuto ad esempio ad un’errata manovra di carico o al malfunzionamento di un sistema di controllo o all’involontaria rottura di tubazioni o di sistemi di contenimento o strutture interrate, ivi compreso il serbatoio stesso, costituiscono elementi sufficienti all’avvio delle procedure previste all’art. 242 del D.Lgs 152/06.
Nei casi di sola dismissione le comunicazioni vanno indirizzate all'Ente locale competente/ARPA territoriale; nel caso di pericolo concreto e attuale di contaminazione o accertata contaminazione le comunicazioni vanno indirizzate ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/06.
D.Lgs. 152/2006 Titolo V - Bonifica di siti contaminati
Art. 239 - Princìpi e campo di applicazione Art. 240 - Definizioni Art. 241 - Regolamento aree agricole Art. 241-bis - Aree Militari Art. 242 - Procedure operative ed amministrative Art. 242-bis - Procedura semplificata per le operazioni di bonifica Art. 243. Gestione delle acque sotterranee emunte. Art. 244. Ordinanze Art. 245. Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione 246. Accordi di programma 247. Siti soggetti a sequestro 248. Controlli 249. Aree contaminate di ridotte dimensioni 250. Bonifica da parte dell'amministrazione 251. Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare 252. Siti di interesse nazionale 252-bis. Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale 253. Oneri reali e privilegi speciali [/panel]
Le fasi della bonifica possono sintetizzarsi in:
1) Verifica GAS Free questa come prima fase, 2) apertura passo d'uomo con strumentazione antiscintille; 3) ventilazione con ATEX “antideflagranti”; 4) svuotamento serbatoio e trasporto del materiale allo smaltimento; 5) bonifica serbatoio; 6) prova di tenuta serbatoio.
La prova “gas free” può essere effettuata in accordo con la Nota DCPREV prot.n. 12026 del 5 agosto 2010.
Solo dopo la verifica deve essere rilasciata un'attestazione di avvenuta bonifica, dove si certifica che la cisterna è stata regolarmente bonificata e il contenuto è stato smaltito in accordo con il D.Lgs 152/06.
Nel caso si accertino perdite il titolare del serbatoio è tenuto a predisporre quanto previsto per i siti contaminati dall’art. 242 del D.Lgs 152/06, eventualmente applicando la procedura semplificata. Analogamente in caso di verifica della non tenuta di un serbatoio, in quanto condizione di pericolo concreto e attuale di contaminazione, si ritiene necessario procedere alla verifica dell’eventuale stato di contaminazione delle matrici, ovvero all’attivazione della procedura prevista per i siti contaminati ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06.
Per ulteriori info vedasi Linee Guida serbatoi interrati Regione Lombardia
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