
Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato 2018
La direttiva 2008/68/CE è la Direttiva quadro dell'UE per il trasporto di merci pericolose:
- su strada | ADR
- su ferrovia | RID
- per via navigabile interna | ADN
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose.
GU L 260/13 del 30.9.2008
La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Articolo 1 Ambito di applicazione
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Disposizioni generali
Articolo 4 Paesi terzi
Articolo 5 Limitazioni per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto
Articolo 6 Deroghe
Articolo 7 Disposizioni transitorie
Articolo 8 Adattamenti
Articolo 9 Procedura del comitato
Articolo 10 Recepimento
Articolo 11 Modifica
Articolo 12 Abrogazioni
Articolo 13 Entrata in vigore
Articolo 14 Destinatari
ALLEGATO I TRASPORTO SU STRADA
ALLEGATO II TRASPORTO PER FERROVIA
ALLEGATO III TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE
Deroghe nazionali
Negli allegati I, II, III, per le tre modalità di trasporto, sono riportate tutte le deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della stessa direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
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Articolo 6 Deroghe
1. Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nell’allegato per le operazioni di trasporto limitate ai loro territori.
2.a) A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di talune merci pericolose, a eccezione delle materie a media o alta radioattività, sempre che le condizioni di tale trasporto non siano più rigorose di quelle stabilite nei citati allegati;
2 b) a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio destinate:
i) al trasporto locale su brevi distanze; o
ii) al trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.
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In allegato il testo consolidato 2018 con tutte le tutte le modifiche dal 2008 a Gennaio 2018: