Relazione tecnica antincendio: Normativa, Modelli esempio e Utility | Rev. 00 Agosto 2018
| Appunti Sicurezza lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Dicembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Relazione tecnica secondo All. I DM 7/08/2012 | |
| A.1.1. | Individuazione dei pericoli di incendio/esplosione |
| A.1.2 | Descrizione delle condizioni ambientali |
| A.1.3 | Valutazione qualitativa del rischio incendio/esplosione |
| A.1.4. | Compensazione del rischio di incendio/esplosione |
| A.1.5. | Gestione (dell'emergenza) |
Tabella 1 - Relazione tecnica secondo l’Allegato I DM 07/08/2012
A fronte di tale vincolo documentale, il progettista deve:
1. sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di incendio, conforme alle indicazioni del paragrafo G.2.8, ovvero procedendo:
- a valutare il rischio attraverso l’individuazione dei pericoli, la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti e la determinazione qualitativa dell’entità del danno conseguente, pervenendo alla determinazione dei profili di rischio e adottando le decisioni più opportune sui pericoli presenti;
- ad individuare la strategia antincendio sufficiente per la compensazione del rischio valutato, mediante la corretta selezione dei livelli di prestazione per ogni misura prevista in funzione del rischio valutato e la selezione delle soluzioni progettuali più adatte (conformi, alternative, in deroga);
2. sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di esplosione conforme alle indicazioni del capitolo V2, ovvero procedendo:
- a valutare, secondo il paragrafo V.2.2, il rischio di esplosione attraverso: l’individuazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili, la determinazione della probabilità di formazione, durata ed estensione delle atmosfere esplosive (zonizzazione), la segnalazione dei potenziali pericoli di innesco, dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione e del livello di rischio accettabile;
- ad individuare le misure per la riduzione del rischio di esplosione (V.2.3 e V.2.4), ricorrendo all’installazione di sistemi adeguati alla classifica della zona (V.2.5) ed all’eventuale ricorso ad opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni (V.2.6).
Pertanto, il progettista dovrà integrare in un’unica trattazione le due modalità di progettazione previste in G.2.8 e V2; tenuto conto della possibilità di sovrapposizione dei temi proposta nella Tabella 2, si ritiene che possa essere redatta un’unica relazione tecnica nella quale siano ricompresi i criteri di progettazione contro i rischi di incendio e di esplosione.
| DM 07/08/2012 Allegato I | paragrafo G.2.8 Codice | paragrafo V2 Codice |
| A.1.1. Individuazione dei pericoli di incendio/esplosione | G.2.8.1.a Individuazione pericoli di incendio | V.2.2.a-d (individuazione pericolo di esplosione) |
| A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali | G.2.8.1.b Descrizione condizioni ambientali | V.2.6 (opere resistenti all'esplosione) + V.2.2.g (ventilazione) + Tabella V.2.4 |
| A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio/esplosione | G.2.5.1.c Identificazione e descrizione del rischio di incendio | V.2.2.e/f Valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione e quantificazione del livello di rischio accettabile |
| A.1.4. Compensazione del rischio di incendio/esplosione | G.2.8.2 Compensazione rischio | V.2.3, V.2.4, V.2.5 (compensazione rischio esplosione) |
| A.1.5. Gestione (dell'emergenza) | G.2.8.2 (solo S.5) Gestione | Tabella V.2.3 (provvedimenti gestionali) |
Tabella 2 - Confronto tra Allegato I DM 07/08/2012, Capitolo G.2.8 e Capitolo V2 Codice
La valutazione del rischio di esplosione
Riguardo la valutazione del rischio di esplosione, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni sul contenuto del paragrafo V.2.2, con particolare riferimento alle lettere e) “valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione” ed f) “quantificazione del livello di rischio accettabile”.
In generale, la valutazione dell’entità degli effetti è da intendersi, anche in linea con il Titolo XI del D.Lgs. 81/08, di tipo qualitativo. I danni provocati da un’esplosione, infatti, non dipendono solo dall’entità della sovrappressione ma anche dalla proiezione di frammenti e/o dall’insorgenza di incendi a seguito di esplosione e/o al collasso di elementi strutturali come specificato nel paragrafo V.2.2.5; viceversa, il valore della sovrappressione di picco diventa un dato indispensabile per il dimensionamento degli elementi costruttivi resistenti all’esplosione laddove scelti come uno dei mezzi di protezione necessario per il richiesto livello di sicurezza.
Per la determinazione delle sovrappressioni che si sviluppano nelle esplosioni il Codice consente il ricorso a formulazioni semplificate presenti in normativa o a espressioni empiriche che collegano fra loro le grandezze più significative di una esplosione. I modelli empirici semplificati di calcolo maggiormente utilizzati sono il TNT equivalente, il TNO Multienergy ed il CCPS QRA. Oltre ai metodi empirici ed ai modelli semplificati, per la stima delle sovrappressioni che si sviluppano a seguito di esplosioni, si può ricorrere a codici di calcolo riconosciuti (es. modelli CFD – fluidodinamica numerica).
Il Codice, nella RTV V2, tiene contro, inoltre, anche dell’effetto domino e richiede di verificare, qualora l’esplosione fosse seguita da un incendio, gli effetti dell’incendio tenendo conto della indisponibilità di quanto danneggiato dalla esplosione, come ad esempio l’indisponibilità della rete idranti, il danneggiamento dei compartimenti e la mancata fruibilità di percorsi di esodo. Allo stesso modo, se l’esplosione fosse preceduta da un incendio, è necessario valutare gli effetti dell’esplosione tenendo conto della indisponibilità di quanto danneggiato, come rottura dei sistemi di pressurizzazione, tenute su apparecchiature, maggior degrado di potenziali sorgenti di emissione.
La quantificazione del livello di rischio accettabile, è una richiesta strettamente collegata all’entità dei danni conseguenti all’esplosione. Ad esempio, in caso di danno “catastrofico” (molti morti e feriti, conseguenze a lungo termine sulla produzione, chiusura permanente o danni ambientali irreversibili, come definito nella Tabella A.5.2.5b NFPA 551), alla luce di quanto previsto dall’Allegato L – parte B (2) e dal paragrafo 1.3.5 della Guida CEI 31-35 (3), appare quanto mai opportuno (quando non prescritto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco) adottare un livello di sicurezza superiore a quello minimo richiesto dal citato Allegato L in modo da ridurre l’entità delle perdite, soprattutto nel caso di vite umane, realizzando misure aggiuntive a quelle necessarie per raggiungere il livello minimo di sicurezza, proposte nelle tabelle del paragrafo V.2.3 e qui riportate nelle Tabelle 3 e 4.
| - Formazione professionale in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori addetti ai luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive. - Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili e di indumenti di lavoro non in grado di innescare un'atmosfera esplosiva. - Predisposizione di specifiche procedure di lavoro e di comportamento per i lavoratori addetti. - Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive. - Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle fonti di innesco. - Realizzazione delle verifiche di sicurezza (verifica iniziale, periodica e manutenzione) degli impianti e delle attrezzature installate nei luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, nel rispetto delle normative tecniche applicabili. |
Tabella 3 – Misure impiegabili, provvedimenti impiantistici (Tabella V.2-3 Codice)
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- Protezione dai danneggiamenti meccanici dei sistemi di contenimento. a) mantenere la concentrazione delle miscele potenzialmente esplosive al di fuori dei limiti di esplosività; - Installazione di impianti di rivelazione sostanze infiammabili per: a) attivazione delle misure di messa in sicurezza delle sorgenti di innesco; - Installazione all'interno delle Zone pericolose di impianti, attrezzature, sistemi di protezione e relativi sistemi di connessione non in grado di provocarne l'accensione. a) sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di gas; |
Tabella 4 - Misure impiegabili, provvedimenti impiantistici (Tabella V.2-4 Codice)
Il Codice pone la salvaguardia della vita umana come il primo obiettivo di sicurezza, pertanto misure di sicurezza aggiuntive ai fini della protezione degli occupanti possono essere quelle riportate nel paragrafo V.2.4 (Misure per la riduzione del rischio per gli occupanti), ossia il concepimento del layout di fabbricati e impianti con l’obiettivo di ridurre il numero di occupanti esposti agli effetti di un’esplosione. A tal fin, le sorgenti di pericolo possono essere installate come segue:
a. all’esterno dei fabbricati, opportunamente schermate o distanziate;
b. in locali dove è prevista solo la presenza occasionale di occupanti;
c. all’interno dei locali, in posizione opportunamente schermata rispetto alle postazioni fisse di lavoro.
Prodotti impiegabili
Il livello minimo di sicurezza da adottare sugli apparecchi (4) (e relativi assiemi ed impianti), contenenti almeno un innesco tra quelli contemplati dalla Norma UNI EN 1127 e riportati nella Tabella V.2-2 del Codice, è indicato nella Tabella 5, elaborata in base alla lettura congiunta delle Direttive 2014/34/UE, 99/92/CE (direttive ATEX di prodotto e sociale) e delle Norme UNI EN 13463-1 e CEI EN 60079-0.
| Zone | Tipi di apparecchi/assiemi compatibili con la qualifica della Zona | |
| Z0, Z20 (P>10-1) |
Categoria 1 | Garantiscono il livello di protezione richiesto anche in caso di una disfunzione rara o di due disfunzioni prevedibili indipendenti |
| Z1, Z21 (10-3<P<10-1) |
Categoria 2 | Garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di una disfunzione prevedibile |
| Z2, Z22 (10-5<P<10-3) |
Categoria 3 | Garantiscono il livello di protezione richiesto nel funzionamento normale |
Tabella 5 – Regole di installazione di apparecchi/assiemi secondo Dir. 2014/34/UE, 99/92/CE, EN 13463-1, EN 60079-0
La documentazione tecnica su prodotti, assiemi e sistemi di protezione che deve essere resa disponibile ai progettisti e ai funzionari VV.F., deve consentire di verificare se le condizioni di installazione ed esercizio sono compatibili con le condizioni previste dal fabbricante per il funzionamento sicuro, dando evidenza di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente non inferiore a tre.
Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni
Laddove si dovesse scegliere come uno dei mezzi di protezione la resistenza strutturale, le caratteristiche costruttive devono essere individuate in funzione del tipo di conseguenze attese sul fabbricato, in caso di esplosione.
In conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (vedi anche nuove NTC 2018 Decreto 17 gennaio 2018), gli effetti di un’esplosione sono ritenuti (Tabella 6):
1. trascurabili, quando si verifica nell’ambito di fabbricati con presenza solo occasionale di persone e/o negli edifici agricoli;
2. localizzati, attesi in caso di un’esplosione all’interno di:
- - fabbricati con affollamenti normali/significativi,
- - industrie con attività pericolose per l’ambiente e non;
3. generalizzati, attesi in caso di un’esplosione all’interno di fabbricati con funzioni pubbliche o strategiche importanti o all’interno di industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente.
| Categoria delle azioni NTC 2008/2018 | Destinazioni d'uso ammissibili con le categorie di azione (EN 1991.1-7 + NAD) Eurocodice 1 | ||
| 1 | Effetti trascurabili | CC1 | Opere da costruzione con presenza solo occasionale di persone, edifici di persone, edifici agricoli |
| 2 | Effetti localizzati |
CC2 rischio inferiore |
Opere da costruzione il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali Industrie con attività non pericolose per l'ambiente |
| CC2 rischio superiore |
Opere da costruzione il cui uso preveda affollamenti significativi Industrie con attività pericolose per l'ambiente |
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| 3 | Effetti generalizzati | CC3 |
Opere da costruzione con funzioni pubbliche o strategiche importanti Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente |
Tabella 6 - Categoria delle azioni provocate dalle esplosioni (Tabella V.2-6 del Codice)
In funzione della tipologia di conseguenza attesa, le precauzioni da adottare nella progettazione delle strutture sono indicate nelle NTC e, in particolare:
- per le opere da costruzione con destinazione CC1, non vanno considerate le azioni derivanti da esplosione;
- per le opere da costruzione con destinazione CC2, la quantificazione delle azioni si effettua con riferimento a:
- - NTC, per la sovrappressione di progetto per esplosioni confinate di gas, vapori o nebbie;
- - EN 1991 1-7 integrata dal rispettivo NAD, per la sovrappressione di progetto per esplosioni di polveri;
facendo utile ricorso anche a modelli semplificati di tipo statico equivalenti
- per le opere da costruzione con destinazione CC3 devono essere effettuate analisi dinamiche non lineari che tengano conto:
- - degli effetti del venting e della geometria degli ambienti nel calcolo della sovrappressione;
- - del comportamento dinamico non lineare delle strutture;
- - dell’analisi del rischio effettuate con metodi probabilistici;
- - degli aspetti economici per l’ottimizzazione delle soluzioni.
Conclusioni
Il Codice di Prevenzione Incendi inserisce a pieno titolo la valutazione del rischio di esplosione dovuto alla formazione di atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie e polveri combustibili, come elemento fondamentale per la progettazione della sicurezza antincendio delle attività soggette. La regola tecnica verticale V2 rappresenta una linea guida a servizio dei professionisti per la corretta predisposizio- ne del documento di valutazione del rischio esplosione e, nel contempo, fornisce un compendio utile al funzionario dei Vigili del Fuoco durante la fase di valutazione del progetto antincendio.
NOTE
(1) L’obbligo di valutazione del rischio di esplosione vale anche per le attività non rientranti nel campo di applicazione del DM 3/8/2015, alla luce delle disposizioni contenute nella Lett. Circ. 14005 del 26/10/2011.
(2) Nella premessa alle regole di installazione, la parte B dell’Allegato L del D.Lgs. 81/08, recita testualmente “qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti…”.
(3) Il paragrafo testualmente recita “Si deve stabilire il numero di mezzi di protezione indipendenti da cause comuni di inefficacia, ossia stabilire il grado di sicurezza (se del caso maggiore di 3) per convenzione ammesso per i luoghi con pericolo di esplosione”.
(4) Secondo la Direttiva 2014/34/UE per apparecchi si intendono “macchine, dispositivi fissi o mobili, organi di comando, strumentazione e sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati (assiemi), sono desti- nati a produzione/trasporto/deposito/misurazione/regolazione/conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali proprie sorgenti di innesco rischiano di provocare un’esplosione”.
Compilazione Relazioni Tecniche Antincendio On-Line
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6393
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| Attività 74 - Centrale Termica Gas | Compila ora | Istruzioni |
|---|---|---|
| Attività 74 - Centrale Termica Gasolio | Compila ora | Istruzioni |
| Attività 75 - Autorimessa | Compila ora | Istruzioni |
| Attività 77 - Edificio Civile | Compila ora | Istruzioni |
| Relazione - Ascensori | Compila ora | Istruzioni |
Fonti:
CEI - Artciolo nativo / rielaborato Certifico
Edilclima Srl - Modello relazione
Studio CZ - Utility
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