Classificazione sismica e la normativa antisismica | Quadro generale 04.09.2018
| Appunti Costruzioni | ||||||||||||||||
| 07 Dicembre 2025 | ||||||||||||||||
| Salve Visitatore | ||||||||||||||||
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Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta |
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Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili |
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Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2 |
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Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa |
Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, e viene introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).
L'attuazione dell'ordinanza n. 3274 del 2003 ha permesso di ridurre notevolmente la distanza fra la conoscenza scientifica consolidata e la sua traduzione in strumenti normativi e ha portato a progettare e realizzare costruzioni nuove, più sicure ed aperte all’uso di tecnologie innovative.
Le novità introdotte con l’ordinanza sono state pienamente recepite e ulteriormente affinate, grazie anche agli studi svolti dai centri di competenza (Ingv, Reluis, Eucentre). Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale (Gruppo di Lavoro, 2004), previsto dall’opcm 3274/03, è stato adottato con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.
Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’Opcm n. 3519, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche.
Suddivisione delle zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido (OPCM 3519/06)
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Zona sismica |
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) |
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1 |
ag >0.25 |
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2 |
0.15 <ag≤ 0.25 |
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3 |
0.05 <ag≤ 0.15 |
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4 |
ag ≤ 0.05 |
Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.
Per il dettaglio e significato delle zonazioni di ciascuna Regione, si rimanda alle disposizioni normative regionali (agg. 2015).
Qualunque sia stata la scelta regionale, a ciascuna zona o sottozone è attribuito un valore di pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (ag). Tale valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla progettazione.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D M. 14 gennaio 2008), hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona – e quindi territorio comunale – precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche.
Dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali.
La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).
L'entrate in vigore della revisione della norma NTC08, nel 2018 con il Decreto 17 Gennaio 2018, segna il definitivo abbandono della metodologia delle tensioni ammissibili: dal 22/03/2018, con l'entrata in vigore delle NTC2108 non sarà più possibile utilizzare questa metodologia, neanche per le ex-zone 4, a favore del metodo semiprobabilistico agli Stati Limite, inoltre nelle NTC2018 sonbo stati eliminati i riferimenti alle zone sismiche.[/panel]
Documento completo Allegato
Con l'entrata in vigore del D M. 14 gennaio 2008 la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla determinazione dell'azione sismica di progetto, mentre rimane il riferimento per la trattazione di problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima della pericolosità sismica. Pertanto, secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, la stima dei parametri spettrali necessari per la definizione dell'azione sismica di progetto viene effettuata calcolandoli direttamente per il sito in esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (riportato nella tabella 1 nell'allegato B del D M. 14 gennaio 2008).
Tale griglia è costituita da 10.751 nodi (distanziati di non più di 10 km) e copre l'intero territorio nazionale ad esclusione delle isole (tranne Sicilia, Ischia, Procida e Capri) dove, con metodologia e convenzioni analoghe vengono forniti parametri spettrali costanti per tutto il territorio (tabella 2 nell'allegato B del D M. 14 gennaio 2008); tale considerazione riguarda anche le isole dell'arcipelago toscano.
Es: Mappa sismica del Lazio 2009
3. Normativa antisismica regionale
Interessante è la premessa del documento prodotto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, relativa ai concetti di vulnerabilità del sistema urbano, l’esposizione e la pericolosità sismica di base dei singoli territori. In particolare, gli elementi atti ad incidere direttamente sulla definizione della pericolosità sismica di una zona sono:
- le caratteristiche degli eventi sismici che possono verificarsi nell’area in un dato intervallo temporale e con una prefissata probabilità;
- le condizioni geologiche-morfologiche, geotecniche e geofisiche dei litotipi superficiali capaci di modificare la risposta sismica locale.
Il rischio sismico può essere ridotto intervenendo su ciascun fattore citato o su delle loro combinazioni in grado di determinare il rischio stesso:
- programmando o indirizzando i nuovi insediamenti in zone del territorio a risposta sismica locale più favorevole;
- progettando i nuovi edifici con tipologie meno vulnerabili rispetto alle caratteristiche del terremoto di progetto in accordo con le normative vigenti per le costruzioni in zone sismiche ;
- operando sul patrimonio edilizio esistente con interventi di adeguamento o di miglioramento sismico per diminuirne la vulnerabilità;
- diminuendo l'esposizione urbanistica di edifici vulnerabili con la modifica delle funzioni in atto o previste o modificandone la destinazione o l'intensità d'uso.
Sulla base di tali considerazioni e conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, quasi tutte le Regioni italiane hanno adottato della apposite leggi regionali, con cui sono state:
- ripartite le funzioni in materia sismica;
- riorganizzate le Strutture tecniche competenti;
- disciplinati in maniera sostanzialmente uniforme i procedimenti di autorizzazione sismica, le procedure di vigilanza e di controllo sulle opere e le costruzioni nelle zone sismiche, le modalità specifiche di repressione delle violazioni e di applicazione delle sanzioni, nonché l’obbligo di verificare preventivamente la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione comunale, in formazione o in modifica, con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Di seguito la situazione delle normative regionali:
Abruzzo - Legge Regionale n. 28/2011 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, modificata dalla L. R. 20 ottobre 2015, n. 32, con cui sono state attribuite a Regioni e Comuni le funzioni in materia antisismica.
Basilicata - Legge Regionale n. 38/1997 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio sismico”.
Calabria - Legge Regionale n. 37/2015, come modificata da ultimo dalla L. R. n. 16/2016, non ancora pienamente in vigore in quanto si attende l’approvazione del relativo regolamento di attuazione.
Campania - Legge Regionale n. 8/1983, come modificata da ultimo dalla L. R. 9 maggio 2016. n. 10.
Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 19/2008 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”, modificata dalla Legge Regionale n. 6/2009 sul governo e la riqualificazione solidale dei territori.
Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 16/2009 recante “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”.
Lazio - Regolamento regionale n. 14/2016 recante “Disposizioni per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica”.
Liguria - Legge Regionale n. 29/1983, come modificata dalla L. R. n. 11/2013.
Lombardia - Legge Regionale n. 33/2015 recante “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, cui ha fatto seguito la D. G. R. n. 5001/2016, che indica le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni assegnate ai Comuni, in forma singola o associata.
Marche - Legge Regionale n. 17/2015 recante “Disposizioni in materia di microzonazione sismica”.
Molise - Legge Regionale 9 settembre 2011, n. 25 recante disposizioni sulle “Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica”.
Umbria - Legge Regionale n. 1/2015 recante Testo Unico sul Governo del territorio e materiale correlato, con cui è stata abrogata la precedente Legge Regionale 27 gennaio 2010, n. 5, ma sono stati fatti salvi tutti gli atti di indirizzo ad essa riferibili, riconosciuti come ancora compatibili anche con il nuovo T. U. e, quindi, segnatamente le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 165-171 del 20 febbraio 2012, nonché la D. G. R. n. 325 del 27 marzo 2012.
Valle d’Aosta - Legge Regionale n. 23/2012 recante “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, successivamente integrata dalla D. G. R. n. 40/2014.
Per quanto attiene le Regioni mancanti (in particolare Sicilia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto), queste non hanno adottato una specifica legge regionale in materia sismica, ma sono di volta in volta intervenute con singoli provvedimenti disciplinanti determinate questioni.[/panel]
4. Classificazione Sismica regionale
Il Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 ha previsto una delega per gli Enti Locali, ai quali veniva conferito l’incarico di eettuare la classicazione sismica di ogni singolo Comune;
Le singole Regioni hanno quindi facoltà di introdurre o meno l’obbligo di progettazione antisismica nelle zone 4. Sicilia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia hanno esteso tale obbligo anche nei territori ricompresi nelle zone 4.
Sardegna e Veneto, invece, hanno optato per l’esenzione da questo obbligo per i Comuni a trascurabile sismicità, come risulta dai provvedimenti dalle stesse emanati.
Nel dettaglio, l’attuale quadro di riferimento risulta così composto:
Abruzzo - la regione ha integralmente recepito la classificazione effettuata con l’Ordinanza del PCDM del 2003 e s. m. i.
Basilicata - con la D.G.R. n. 2000/2003 la Regione ha provveduto all’individuazione e alla classificazione delle zone sismiche del territorio, con conseguente modifica degli elenchi dei Comuni qualificati come sismici.
Calabria - con la D. G. R. n. 47 del 10 febbraio 2004 la Regione ha recepito integralmente la classificazione sismica.
Campania - la regione ha integralmente recepito la classificazione effettuata con l’Ordinanza del PCDM del 2003 e s. m. i.
Emilia Romagna - con la D. G. R. n. 1435/2003 è stata recepita la nuova classificazione sismica.
Friuli Venezia Giulia - con la D. G. R. n. 2325 dell’1 agosto 2003 si è prima provveduto ad un integrale recepimento della classificazione sismica; poi con la D. G. R. n. 2543 dell’1 ottobre 2004 si sono adottati ulteriori atti necessari per l’introduzione dei criteri generali previsti a livello statale ai fini della costruzione simica, con cui è stato approvato il primo programma regionale delle verifiche sismiche, dell’elenco degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti di interesse regionale da sottoporre a verifica sismica e della scheda per le verifiche. Infine con la D. G. R. n. 845 del 6 maggio 2010 si è definita l’attuale classificazione delle zone sismiche e delle aree di bassa ed alta sismicità.
Lazio - con la D. G. R. n. 766/2003 si è prima recepita la classificazione dei Comuni simici che poi è stata modificata ed aggiornata dalla D. G. R. n. 387 del 22 maggio 2009 recante la “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio”.
Liguria - due sono le norme di riferimento:
- la Legge Regionale n. 11/2013 recante "Disposizioni relative agli strumenti urbanistici compresi nelle zone dichiarate simiche";
- la D. G. R. n. 1308/2008 recante la “Nuova classificazione sismica della Regione Liguria”.
Lombardia - con la D. G. R. n. 2129/2014 la Regione ha recentemente proceduto ad un aggiornamento delle zone sismiche ricadenti nel suo territorio.
Marche - La Regione ha proceduto alla riclassificazione dei Comuni sismici del proprio territorio dapprima con la D. G. R. n. 1046/2003, modificata dalla D. G. R. n. 136/2004, da ultimo sostituita con l’Ordinanza n. 3907/2010.
Molise - con la Legge Regionale 20 maggio 2004, n. 13 è stato aggiornato l’elenco dei Comuni dichiarati sismici, i quali sono stati ricompresi a seconda del livello di sismicità nelle zone 1, 2 e 3.
Piemonte - con la D. G. R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 la Regione ha dapprima eseguito una nuova classificazione dei Comuni sismici, in seguito aggiornata con la D. G. R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, con la quale sono state altresì aggiornate le procedure di controllo e di gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.
Provincia Autonoma di Bolzano - con la Delibera della Giunta Provinciale n. 4047 del 6.11.2006 si è provveduto alla nuova classificazione dei Comuni simici.
Provincia Autonoma di Trento - con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2919 del 27 dicembre 2012 si è intervenuti con un aggiornamento degli elenchi dei Comuni sismici rientranti nel territorio provinciale, oggi ricompresi specificamente nelle zone simiche 3, a bassa sismicità, e 4, a sismicità trascurabile.
Puglia - con la D. G. R. n. 597/2004 si è provveduto alla riclassificazione delle zone sismiche, poi con la D. G. R. n. 1214/2011, alla luce dell’introduzione dell’obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti ai fini della protezione civile, sono stati aggiornati gli elenchi relativi.
Sardegna - Con l’Ordinanza del PCDM del 2003 la Sardegna è stata ricompresa nelle zone di tipo 4 a bassa sismicità. Per tale motivo, la Regione è intervenuta in materia con la D. G. R. n. 15/31 del 2004, con cui ha stabilito il recepimento in via transitoria, ossia fino all’aggiornamento della mappa di rischio simico regionale, della classificazione sismica dei Comuni sardi prevista dalla predetta Ordinanza, per i quali non è stato però introdotto l’obbligo della progettazione antisimica.
Sicilia - con la D.G.R. n. 408 del 19/12/2003 sono stati aggiornati gli elenchi dei Comuni sismici e sono state, inoltre, specificate le categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità assume rilievo fondamentale ai fini della protezione civile durante gli eventi sismici o in conseguenza di un eventuale collasso. Su quest’ultimo punto, è poi intervenuta la D. G. R. n. 1372/2005, recante “Indirizzi regionali per l’effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma attuativo temporale”, che si conforma a tal proposito agli obblighi di verifica, ai criteri, alle procedure ed ai requisiti di sicurezza indicati dalla normativa vigente, ovvero:
- il D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il Decreto del PCDM del 21 ottobre 2003;
- l’Ordinanza del PCDM n. 3274/2003 e s. m. i.;
- la Circolare Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e della P. I. dell’8 novembre 2002, contenente “Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zone sismiche”;
- le Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica e i relativi DD. MM. attuativi;
- il Decreto Ministeriale 14 settembre 2005: Norme tecniche per le costruzioni.
Toscana - con la D. G. R. n. 421 del 26 maggio 2014, di modifica della precedente D. G. R. n. 878 dell’8 ottobre 2012, sono stati definiti gli elenchi dei Comuni qualificati come sismici.
Umbria - con la D. G. R. n. 1111 del 18 settembre 2012 è stata approvata la nuova classificazione simica dei proprio Comuni.
Valle d’Aosta - con la D. G. R. n. 1603/2013 si è provveduto sia alla riclassificazione del territorio simico regionale che all’introduzione dell’obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere in essa specificate.
Veneto - La Regione è intervenuta in materia con diversi provvedimenti, ovvero la D. G. R. n. 67/2003, recante la “Nuova classificazione dei Comuni sismici veneti”, la D. G. R. n. 3645/2003, contenente “Disposizioni sull’edilizia in zona sismica”, nonché la D. G. R. n. 2122/2005, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità attuative per l’esecuzione dei controlli da parte degli Uffici del Genio Civile sui progetti di opere da realizzarsi in zona sismica.
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Decreto 17 Gennaio 2018
Oordinaza PCM n. 3274 del 20 marzo 2003
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