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Modello richiesta informazioni REACH aziende fornitrici articoli
Guida produttori di AEE continuità di fornitura di articoli REACH
In Allegato "Scheda informativa REACH aziende fornitrici di articoli", il cui obiettivo principale è quello di garantire la continuità di fornitura a fronte dei nuovi adempimenti richiesti dal Regolamento REACH, accertando nel contempo se le caratteristiche/specifiche degli articoli rimarranno le stesse o se saranno modificate. La scheda di richiesta informazioni può attivare un canale di comunicazione lungo la “supply chain” e facilitare il flusso delle informazioni tra tutti i soggetti interessati REACH.
Il Regolamento (UE) 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è stato promulgato dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Non necessitando di essere trasposto negli ordinamenti nazionali, esso è entrato in vigore in tutti gli Stati Membri in data 1° Giugno 2007 e termine ultimo 31 maggio 2018.
REACH 31 maggio 2018
Il fabbricante di sostanze chimiche o l'importatatore da paesi non appartenenti all'UE in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno, è soggetto agli obblighi di registrazione ai sensi di REACH. Inoltre, è possibile, che il fabbricante o l'importatatore di un (miscela, articolo) debbano registrare singolarmente eventuali sostanze contenute.
Se sono state pre-registrato delle sostanze che fabbricate o importate da paesi extra UE in quantitativi superiori a una tonnellata e inferiori a 100 tonnellate l'anno, e se tali sostanze non sono ancora state registrate, il termine di registrazione REACH è stato il 31 maggio 2018.
Il Regolamento REACH stabilisce nuove regole per la commercializzazione e gestione delle sostanze chimiche. In particolare richiede che, a partire dal 1° Giugno 2008, tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio della Comunità Europea siano registrate presso l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European CHemicals Agency - ECHA).
Per le sostanze cosiddette “phase-in”, ovvero quelle già presenti sul mercato (sotto alcune condizioni), è data la possibilità ai relativi produttori ed importatori di pre-registrare. Le sostanze phase-in pre-registrate, a seconda della pericolosità e delle quantità prodotte/importate, possono essere registrate entro 3,5 anni, 5 anni e 11 anni a far data dal 1° Giugno 2007.
Le sostanze non-phase-in e quelle non pre-registrate devono essere registrate al 1° Giugno 2008 per poter essere commercializzate successivamente a tale data.
La pre-registrazione è un processo semplificato che richiede al produttore/importatore la sola comunicazione dei dati identificativi fondamentali della sostanza.
Maggiori informazioni sulla pre-registrazione sono disponibili nel sito dell'ECHA (www.echa.eu).
L'obbligo della registrazione delle sostanze compete al produttore, se operante nei Paesi dell'Unione Europea, o all'importatore nell'Unione Europea se tale sostanza è prodotta in Paesi extra-europei e se i quantitativi prodotti/importati per singolo soggetto superano il limite di 1 ton/anno.
Il Regolamento REACH riguarda innanzitutto i produttori e gli importatori di sostanze chimiche, ma influirà sulla disponibilità di sostanze e, di conseguenza, sulla possibilità di fabbricare e commercializzare preparati ed articoli (prodotti finiti, semilavorati, componenti, ecc). Maggiori informazioni sugli obblighi di registrazione sono disponibili sul sito dell'ECHA. Per i produttori di articoli, quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, è fondamentale assicurarsi la disponibilità e la continuità della fornitura di sostanze, preparati e componenti utilizzati. Per garantire ciò, è necessario che si instauri uno scambio di informazioni con i fornitori per conoscere, ove richiesto, se le sostanze utilizzate sono state pre-registrate alla scadenza del 1 Dicembre 2008 o registrate successivamente.
In caso contrario infatti la sostanza non sarà più commercializzata da quel produttore/importatore in Europa e sarà quindi necessario trovare un fornitore alternativo oppure una sostanza alternativa. In quest'ultimo caso occorrerà chiedere garanzia che tale sostituzione non influirà negativamente sulle specifiche degli articoli forniti.
Il processo di registrazione richiede anche di specificare gli scenari di utilizzo e di esposizione alle sostanze. Il contributo dei produttori di articoli sarà quindi richiesto per garantire che l'utilizzo delle sostanze da loro previsto sia compreso tra quelli comunicati all'ECHA dai rispettivi importatori/produttori.
Agli importatori di articoli è, infine, richiesta la notifica all’ECHA, a far data dal 1° Giugno 2011, delle sostanze individuate come sostanze critiche per i loro effetti sulla salute e sull’ambiente (Substance of Very High Concern - SVHC) eventualmente contenute nei loro prodotti.
A partire dal 28 Ottobre 2008, i produttori/importatori di articoli devono informare i propri clienti riguardo all’eventuale presenza di sostanze SVHC nei loro prodotti al di sopra di certe soglie di concentrazione (0,1% in peso). Le disposizioni delle vigenti normative sulle restrizioni all’uso o all’immissione sul mercato di sostanze pericolose.
Il presente documento fornisce modello da utilizzare unicamente per la richiesta di informazioni ai fornitori di articoli.
I modelli non sono adatti per richiedere informazioni ai fornitori di sostanze o preparati. Modelli più complessi adatti a questo scopo sono stati sviluppati da associazioni di categoria nazionali ed europee, tra queste:
1. ORGALIME:“Model letter for structuring communication between engeneering companies and upstream suppliers. Pre-registration and registration of substances on their own, in preparations or in articles” Disponibile per il download al sito www.orgalime.org e come allegato alla Guida ORGALIME: “A practical guide for downstream users, article producers and article importers to understanding REACH”
2. ACEA “REACH Interpretation Guidelines”: modello allegato alla guida sviluppata dal settore auto motive (Annex B)
3. EPMA “Letter to upstream suppliers” modelli di lettere per il settore metallurgico disponibili al sito www.epma.com
L’obiettivo principale della richieste di informazioni ai fornitori è quello di garantirsi la continuità di fornitura a fronte dei nuovi adempimenti richiesti dal Regolamento REACH, accertando nel contempo se le caratteristiche/specifiche degli articoli rimarranno le stesse o se saranno modificate.
E’ probabile che il fornitore non disponga di tutte le informazioni richieste e che debba a sua volta rivolgersi ai propri fornitori. La richiesta di informazioni ha quindi l’ulteriore funzione di aprire un canale di comunicazione lungo la “supply chain” e facilitare il flusso delle informazioni tra tutti i soggetti interessati, in modo da raggiungere gli obiettivi precedentemente enunciati.
Il fornitore direttamente raggiunto dal questionario dovrà farsi garante che tali informazioni fluiscano con regolarità e senza interruzioni. Per questa ragione gli viene richiesto di indicare la data entro cui ritiene di essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste.
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019 ©Copia autorizzata Abbonati
Elaborato su norma attualizzata: CEI 111-53 (2008) Regolamento REACH Guida per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la richiesta di informazioni sulla continuità di fornitura di articoli.
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