
Collaudo statico strutture: quadro normativo
In allegato Documenti e scheda esempio certificato di collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato, in accordo con:
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Legge 2.2.1974, n. 64 - D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - D.M. 17 gennaio 2018 - Cap. 9 | NTC 2018 - D.P.R. 380/2001 - Legge Regionale....)
Si intende per collaudo statico il collaudo di quelle strutture che hanno una funzione essenzialmente statica nell'ambito della realizzazione di un'opera. Il collaudo statico, dal punto di vista normativo, nasce, in maniera organica e moderna, con la Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (attualmente in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal relativo testo normativo e non applicabile alla parte I del D.P.R. 380/2001) relativamentealle alle strutture in cemento armato normale e precompresso e alle strutture metalliche.
Il collaudo statico è un atto unilaterale complesso di natura tecnica, economica ed amministrativa, disposto dal committente, al quale si perviene a conclusione dell’opera. Ha un duplice scopo: accertare la buona esecuzione dell’opera e liquidare il corrispettivo all’appaltatore con conseguente sua liberazione definitiva dal rapporto contrattuale.
Attraverso il collaudo si accerta la conformità dell’opera ai patti contrattuali ed alle regole dell’arte, in particolare se l’opera è rispondente alle prescrizioni tecniche di progetto. È un vero e proprio giudizio finale e costituisce l’atto definitivo di approvazione dell’opera. Con il collaudo viene redatto un apposito verbale che ha lo scopo di rendere partecipe il committente dei risultati della verifica mediante il certificato di collaudo. La verifica consiste nelle ispezioni materiali dell’opera e si esaurisce in un complesso di operazioni tecniche dirette ad accertare se l’opera è stata eseguita a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali. Il collaudo rappresenta la conclusione ed il coronamento della verifica e consiste nella dichiarazione del committente con cui questi comunica il risultato positivo o negativo della verifica.
Il collaudo non costituisce un atto inappellabile e inoppugnabile. Il consenso del committente si manifesta con l’approvazione del certificato di collaudo; in tal modo il committente fa proprio l’operato del collaudatore esprimendo la sostanziale volontà di accettare l’opera e liquidare il credito all’appaltatore.
Il collaudo è un atto necessario e formale, che non ammette equipollenti, senza il quale il committente non può pretendere la consegna dell’opera. Il collaudo è obbligatorio in tutti i contratti di opere pubbliche. L’avvenuto collaudo ha effetti preclusivi sia nei confronti del committente che dell’appaltatore; ne consegue che durante lo svolgimento del collaudo il committente deve proporre eventuali obiezioni e riserve in ordine ad aspetti tecnici e/o contabili. La firma senza riserve da parte dell’appaltatore del certificato di collaudo non consente di avanzare domande di risarcimento a qualsiasi titolo.
Collaudo statico: cosa deve contenere il certificato
Il certificato di collaudo statico deve contenere tutte le informazioni previste dal capitolo 9 delle norme tecniche per le costruzioni NTC 2018, in particolare: - verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni di controllo svolte (prove di carico, controlli non distruttivi o distruttivi sulle strutture in opera, ecc.); - relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte; - giudizio di collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile o vita nominale.
Il certificato deve essere prodotto in duplice copia di cui una in bollo e firmato dal solo collaudatore statico.
Per le opere pubbliche, il certificato di collaudo statico, che è un allegato del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, deve essere firmato dal solo collaudatore statico. Per le opere pubbliche, l’esecutore potrà aggiungere le richieste ritenute opportune, rispetto alle operazioni di collaudo statico, in occasione della sottoscrizione del collaudo tecnico-amministrativo come prescritto dal regolamento. Su tali richieste l’organo di collaudo dovrà riferire al responsabile del procedimento, formulando le proprie controdeduzioni e indicando le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire. Gli intervenuti o gli invitati alle operazioni di collaudo statico possono sottoscrivere i verbali di visita.
Il certificato di collaudo statico deve essere redatto dopo aver effettuato la verifica dell’idoneità delle strutture realizzate mediante prove di carico, indagini di tipo non distruttivo e altre prove specifiche in funzione della tipologia di materiale scelto per la realizzazione dell’opera.
Il certificato deve inoltre riportare la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato e soprattutto alla regolarità dei controlli di accettazione dei materiali previsti dalle norme tecniche vigenti.
Il certificato di collaudo statico solitamente deve comprendere le seguenti sezioni: 1) Premessa 2) Verbale di sopralluogo 3) Relazione tecnica 4) Caratteristiche dei materiali impegnati 5) Prove di carico sulle strutture e controlli dei materiali 6) Certificazione di collaudo statico.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 ... Art. 1. (Disposizioni generali)
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'. ...
Art. 7. (Collaudo statico)
Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente precisera' altresi' i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quella degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.(1) _______
(1)D.PR. n. 380/2011 ...
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico , fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis. (1)
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori é tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, é fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62. (2)
8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo. (3)
8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (4)
(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. (2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. (3) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. (4) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. (5) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. _______
Il campo di applicazione e le modalità del collaudo statico sono, oggi, compiutamente definiti nel D.M. 17 gennaio 2018 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018)
Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione del certificato di collaudo.
Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera. Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico. Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti: a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal D.P.R. 380/2001, Legge n. 1086/1971 e Legge n. 64/1974 sia con materiali diversi; b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.
L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità.
c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato: - nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Capitolo 11 delle presenti norme tecniche; - nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato Capitolo 11;
d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11; e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori.
Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:
f) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate; g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti norme; h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori.
Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere: i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, quali in particolare: - prove di carico; - prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi; - monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa. _______
D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018)
11.2. Calcestruzzo
Le Norme contenute nel presente paragrafo si applicano al calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e precompresso di cui al § 4.1. 11.2.1.
11.2.1 Specifiche per il clcestruzzo
11.2.2. Controlli di qualità del calcestruzzo
11.2.3. Valutazione preliminare
11.2.4. Prelievo e prova dei campioni
11.2.5 Controllo di accettazione ...
Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze di cui alla Tab. 11.2.I seguente:

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel:
- controllo di tipo A; - controllo di tipo B.
Il controllo di accettazione è positivo e il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le seguenti disuguaglianze:
11.2.5.1 Controllo tipo A
Ogni controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3 ed è costituito da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.
11.2.5.2 Controllo tipo B
Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m3 di miscela omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B). Il controllo è riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. Ogni controllo di accettazione di tipo B è costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100 m3 di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpretazione dei risultati sperimentali può essere svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo la legge di distribuzione più corretta e il suo valor medio, unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio). Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3. Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s/Rm) superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, integrati con prove complementari di cui al §11.2.7. Infine, la resistenza caratteristica Rck di progetto dovrà essere minore del valore sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% delle resistenze di prelievo e la resistenza minima di prelievo Rc,min dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%.
Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. Il laboratorio incaricato di effettuare le prove sul calcestruzzo provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo.
In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
– l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; – una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine; – l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; – il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; – la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; – la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; – l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa; – le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; – le modalità di rottura dei campioni; – la massa volumica del campione; – i valori delle prestazioni misurate.
...segue D.M. 17 gennaio 2018 _______
Linee guida per la compilazione della dichiarazione di idoneità statica Ing. TN
Le Linee guida pubblicate dall’Ordine degli Ingegneri di Trento hanno lo scopo di fornire ai tecnici indicazioni operative e di definire i contenuti minimi per la compilazione della dichiarazione.
La dichiarazione di idoneità statica degli edifici è un documento propedeutico al rilascio del certificato di agibilità di un edificio, per il quale non risulti disponibile il certificato di collaudo statico ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 1086.
L’Ordine degli Ingegneri di Trento ha pubblicato le “Linee guida per la compilazione della dichiarazione di idoneità statica”, che hanno il solo scopo di fornire ai tecnici indicazioni operative e di definire i contenuti minimi per la compilazione della dichiarazione. Il documento presenta un “flow-chart” che individua tutti gli adempimenti e le verifiche da eseguire, sia in assenza che in presenza di documentazione progettuale relativa alla struttura in esame.
Vengono illustrati i seguenti aspetti:
- acquisizioni preliminari - caratterizzazione dei materiali - prove di carico - approfondimenti tecnici
In allegato a questo articolo proponiamo, oltre alle linee guida sulla dichiarazione di idoneità statica, anche lo schema di Certificato di Collaudo statico, predisposto dall’Ordine degli Ingegneri di Trento e da adattare alle proprie esigenze.[/panel]
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Collegati Legge 5 novembre 1971 n. 1086 Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Decreto 17 gennaio 2018 D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia | Consolidato 2018 Nuovo Codice Appalti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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