Fanghi depurazione in agricoltura: status normativo
| Appunti Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Dicembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salve Visitatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmio |
1,5 |
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Mercurio |
1 |
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Nichel |
75 |
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Piombo |
100 |
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Rame |
100 |
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Zinco |
300 |
Nota: Sui terreni destinati all'utilizzazione dei fanghi deve essere eseguito, prima della somministrazione, un test rapido di Bartlett e James (allegato II A, Rif. 3) per l'identificazione della capacità del suolo ad ossidare il Cr III a Cr VI: I terreni che sottoposti a tale test, producono quantità uguali o superiori a 1µ M di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.
Allegato IB
Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura
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Cadmio |
20 |
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Mercurio |
10 |
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Nichel |
300 |
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Piombo |
750 |
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Rame |
1000 |
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Zinco |
2500 |
Caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura
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Carbonio organico % SS (min.) |
20 |
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Fosforo tot. (P) %SS (min.) |
0,4 |
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Azoto tot. % SS (min.) |
1,5 |
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Salmonelle MPN/gSS (max.) |
103 |
È ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate in allegato, per i fanghi provenienti dall'industria agroalimentare.
Per i parametri carbonio organico, azoto totale, fosforo totale i valori limite di cui all'articolo 3, comma 3, devono essere considerati quali limiti inferiori di concentrazione.
Sempre secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, l’utilizzo di fanghi in agricoltura, è consentito se: “..non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale”, ma con le norme introdotte i fanghi potranno contenere valori non trascurabili di: Arsenico, Berillio, Cromo, Cromo VI, Idrocarburi, Toluene, Selenio, Policlorobifenili (PCB), Diossine e Furani.
L’Allegato 1 B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stabiliva caratteristiche agronomiche e limiti solo per alcuni inquinanti e per altri le Regioni hanno deliberato autonomamente. La Regione Lombardia, ad esempio, aveva posto un limite per gli idrocarburi a 10.000 mg/kg di sostanza secca (ss), limite giudicato troppo alto dalla sentenza n°1782 del TAR Lombardia Sez III 20 luglio 2018, che, accogliendo il ricorso di numerosi Comuni, di fatto, secondo quanto dichiarato da più parti avrebbe bloccato gli sversamenti.
Sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018 del Tar della Lombardia
Annullamento della D.G.R. n. X/7076 dell'11 settembre 2017 nella parte in cui ha modificato ed integrato la D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031, fissando, ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura:
a) un valore-limite pari a “mg/kg ss <10.000” per il parametro “Idrocarburi (C10-C40)”;
b) un valore-limite pari “mg/kg Σ <50” per i parametri “Nonilfenolo”, “Nonilfenolo monoetossilato”, Nonilfenolo dietossilato”.
Secono il TAR della Lombardia, il provvedimento regionale è intervenuto nella materia “tutela dell’ambiente”, riservata alla competenza esclusiva statale; pertanto ne consegue che, le regioni non possono dettare una disciplina contrastante con quella prevista dalle fonti primarie statali abbassando i limiti di tutela previsti da queste ultime, rimandando in proposito alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, giurisprudenza che ha chiarito come – in applicazione dei principi ricavabili dall’art. 117 Cost. e dalle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 1, punto 2, del d.lgs. n. 99 del 1992 – le regioni possano sì intervenire sulla disciplina dei valori delle sostanze inquinanti contenute nei rifiuti (e nei fanghi da depurazione in particolare), ma ciò al solo fine di dettare norme più stringenti volte ad assicurare livelli di tutela più elevati rispetto a quelli standard – applicabili all’intero territorio nazionale – individuati dalla normativa statale (cfr. Corte Costituzionale sent. 5 marzo 2009, n. 61; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2017, n. 3146; id., 10 luglio 2017, n. 3365).
Idrocarburi Limite di 1.000 (mg/kg tal quale)
Il limite di 1 g/kg per gli idrocarburi C10-C40 si intende rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori definiti nei seguenti termini:
ALLEGATO VI - CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE
...
1.1.3. Note associate a una voce La nota o le note attribuite a una voce sono elencate nella colonna dal titolo «Note». Il significato delle note è il seguente: 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze [applicazione 1° giugno 2017 Regolamento UE 2017/776]
Nota L del Regolamento CLP:
“La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3”.
Si tenga presente, peraltro, che la citata Decisione 955/2014/UE precisa che le Note si applicano se del caso:
“se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:
- 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U”.
...
Nota L: La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene - estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.
La pericolosità dei materiali è data dal contenuto di sostanze, cosiddetti markers, presenti all’interno del rifiuto e non dal contenuto totale degli idrocarburi.
Per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP7 (cancerogeno), i markers da ricercare sono quelli specificati nelle note J, L, M, P, Q del regolamento (CE) n. 1272/2008, che variano in funzione della tipologia di idrocarburo esaminato. In caso di idrocarburi di origine non nota è fortemente consigliato ricercare tutti i parametri indicati nelle suddette note.
La prassi analitica prevede la ricerca degli idrocarburi totali, solo se la concentrazione di tali parametri eccede il valore 1000 mg/Kg occorrerà andare a ricercare i markers per escludere la caratteristica di pericolo HP7.
In sostanza, per applicare il predetto metodo IP 346 (Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene – Estrazione di dimetile sulfosside) occorrerebbe avere almeno 254 g di olio: 250 g per caratterizzare l’olio dal punto di vista dei “punti di ebollizione” e decidere, quindi, come procedere oltre, e 4g per fare l’estratto in DMSO (ossia il solvente che si utilizza per estrarre direttamente idrocarburi) vero e proprio. Assumendo che in un fango vi siano 1000 mg/kg di idrocarburi, per avere 254 g di olio bisognerebbe estrarre 254 kg di fango; facendo anche solo la parte dell’estrazione in DMSO (prevista solo quando non più del 5% delle componenti dell’olio bollono sotto i 300°C) bisognerebbe comunque estrarre 4 kg di fango. Queste quantità valgono assumendo che i 1000 mg/kg ottenuti in Gascromatografia (GC)si ottengano anche con la gravimetria necessaria per isolare l’olio dal fango: risultato non così scontato. Peraltro, non sono chiare le conseguenze che deriverebbero dall’applicazione diretta dell’estrazione in DMSO al fango.
...
segue
Info e download
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Collegati:
Gestione dei fanghi di depurazione - DL emergenze
Decreto-Legge 28 Settembre 2018 n. 109
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
regolamento (CE) n. 1272/2008

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