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Piano nazionale di monitoraggio di contaminanti e tossine in alimenti non regolamentati

ID 21227 | | Visite: 1986 | Documenti Chemicals Min. SalutePermalink: https://www.certifico.com/id/21227

Piano nazionale di monitoraggio di contaminanti agricoli

Piano nazionale di monitoraggio di contaminanti agricoli e tossine vegetali naturali in alimenti non regolamentati. Anno 2023

ID 21227 | 23.01.2024 / In allegato

A cura di Ministero della salute Anno 2024 Periodo di riferimento 2023

La normativa base per i contaminanti è rappresentata dal regolamento CEE n.315/1993 che stabilisce procedure comunitarie nei prodotti alimentari. Esso introduce il concetto di contaminante, l’obbligo di immissione sul mercato di prodotti sicuri e la necessità di mantenere i contaminanti a livelli più bassi raggiungibili con le buone pratiche professionali.

L’articolo 2 di tale regolamento riporta: “Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l'aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico”.
La sicurezza degli alimenti immessi sul mercato deve essere sempre e comunque garantita da parte degli operatori del settore alimentare e compete alle Autorità competenti vigilare a tal fine.

L’attività di monitoraggio, nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625 (regolamento sui controlli ufficiali, RCU), è intesa quale altra attività ufficiale in quanto non volta alla verifica della conformità alle norme di cui all’articolo 1, comma 2; mentre, al comma 5 del medesimo articolo 1, si specificano le disposizioni applicabili anche alle altre attività ufficiali. Nella tabella 1, punto 51 della comunicazione della Commissione “relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2022/C 467/02)”, quali altre attività ufficiali, sono citati i “monitoraggi dei contaminanti, in alimenti o mangimi, per i quali non è stato stabilito alcun livello normativo, effettuati al fine di verificare la presenza di contaminanti in alimenti o mangimi oppure con l’obiettivo di raccogliere dati conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 178/2002”.

Relativamente all’attività di analisi da parte dei laboratori ufficiali, nel caso in cui si eseguono analisi nel contesto di altre attività ufficiali, l’articolo 40, comma 1 lettera b) del RCU definisce la deroga sull’obbligo di accreditamento. Se del caso, i risultati analitici dovranno essere confermati da laboratori ufficiali accreditati (articolo 40, comma 2 del RCU). Non è prevista, per le altre attività ufficiali, la controperizia (l’articolo 35 è escluso dall’art.1, comma 5 del RCU).

I laboratori ufficiali sono obbligati ad informare, comunque, l’Autorità competente nel caso rivelino un rischio sanitario per l’uomo oppure un caso di probabile non conformità (articolo 38 del RCU).

Il presente piano è stato definito dall’ufficio 6 della DGISAN con il supporto e collaborazione dei laboratori nazionali di riferimento per le micotossine, le tossine vegetali e i composti azotati negli alimenti presso l’Istituto Superiore di Sanità, del laboratorio nazionale di riferimento per le tossine vegetali presso l’IZS LER (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia Emilia Romagna) ed approvato dal Coordinamento interregionale.

__________

In allegato

Piano nazionale di monitoraggio di contaminanti agricoli e tossine vegetali naturali in alimenti non regolamentati. Anno 2023
ALLEGATO 1. Indicazioni per il campionamento di prodotti stagionati da carne di maiale e di formaggi
ALLEGATO 2 Gruppi di tossine vegetali e micotossine tossine vegetali e micotossine
ALLEGATO 3 Indicazioni per l'inserimento di dati di monitoraggio su contam agricoli e tossine vegetali nel sistema NSIS Radisan
ALLEGATO 4 Elenco laboratori ufficiali e status validazione accreditamento prove
ALLEGATO 5 fac simile per richiesta assistenza ISS nella valutazione dei rischi

...

Fonte: Ministero della Salute

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Tags: Chemicals Food HACCP

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