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Regolamento (UE) 2018/669

ID 6077 | | Visite: 10006 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/6077

Regolamento CLP XI adeguamento

CLP Allegato VI - XI Adeguamento al progresso tecnico (ATP)

Regolamento (UE) 2018/669

della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

GUUE L 115/1 del 04.05.2018

Entrata in vigore: 24.05.2018

Applicazione: 01.12.2019

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 elencano le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate, ma esse sono riportate solo in lingua inglese in tutte le versioni linguistiche del regolamento.

(2) Il 2 dicembre 2008 la Commissione si è impegnata a che i nomi delle sostanze chimiche corrispondenti ai dati di identificazione internazionale riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 siano pubblicati nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato.

(3) La tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stata modificata più volte per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. È necessario sostituire parzialmente la tabella 3.1 affinché tutti i nomi delle sostanze chimiche della tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 figurino nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato e si tenga conto dei cambiamenti apportati.

(4) A motivo della deroga applicabile alla traduzione verso la lingua irlandese degli atti che non sono adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, i nomi delle sostanze chimiche riportati tabella 3.1 dell’allegato VI non saranno tradotti in tale lingua.

(5) La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, che è stata abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015. Occorre pertanto eliminare la tabella 3.2 conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione (5) con effetto dal 1° giugno 2017. Non è pertanto necessario modificare tale tabella. Conseguentemente, la tabella 3.1 è stata rinominata tabella 3 con effetto dal 1° giugno 2017, come da articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione.

(6) I fornitori dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti.

(7) Perché possano beneficiare della flessibilità necessaria, i fornitori dovrebbero poter applicare il presente regolamento prima della sua data di applicazione al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e della sostenibilità ambientale.

(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Le voci riportate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 corrispondenti alle voci che figurano nell’allegato del presente regolamento sono sostituite dalle voci dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° dicembre 2019 essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

Tutti gli ATP del Regolamernto CLP

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Tags: Chemicals Regolamento CLP

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