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D.Lgs. n. 190/2024 / Testo Unico Regimi amministrativi FER - Abrogazioni

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D Lgs  n  190 2024 Testo Unico FER  Regimi amministrativi    I Decreti aggiornati

D.Lgs. n. 190/2024 / Testo Unico Regimi amministrativi FER - Abrogazioni / Testi consolidati

ID 23251 | 21.01.2025 / Download Scheda

Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (GU n.291 del 12.12.2024) 

Entrato in vigore del provvedimento: 30/12/2024.

Il Decreto, composto da 17 articoli, provvede al riordino e alla semplificazione normativa della disciplina concernente (i) la costruzione, l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; (ii) gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, (iii) nonché’ per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Il Decreto in vigore dal 30 dicembre 2024, prevede che entro 180 giorni le Regioni ed Enti locali debbano adeguarsi alle previsioni riportate.

Il Decreto non si applicherà ai "procedimenti in corso" al momento della sua entrata in vigore, a meno che il soggetto proponente non scelga di applicare le nuove disposizioni del Decreto. Per “procedimenti in corso” si intendono quelli per i quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto è stata completata alla data di entrata in vigore del Decreto.

Regimi amministrativi 

Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili:

1. attività libera;
2. procedura abilitativa semplificata (PAS);
3. autorizzazione unica.

Abrogazioni

Con l'Articolo 15 ed l'Allegato D apporta abrogazioni e disposizioni transitorie a vari Decreti (che per altro possono continuare ad applicarsi alle procedure in corso, salvo optare per l'applicazione delle nuove disposizioni).

Art. 15 Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all'articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.
 
2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Articolo 15) Allegato D Elenco delle disposizioni abrogate

a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
d) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A;
e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
g) articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
i) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
l) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
n) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1, lettera b), e 32 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché la tabella di cui all'allegato II al medesimo decreto;
p) articoli 18, commi 1 e 2, 22-bis, 23, comma 1, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II;
q) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
r) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
s) articoli 7-bis e 7-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
t) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
u) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
v) articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;
z) articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95;
aa) articolo 12-ter, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
bb) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-decies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
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