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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912

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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 / Piano nazionale di ripristino della natura

ID 23995 | 20.05.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 della Commissione, del 19 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tipo del piano nazionale di ripristino

(GU L 2025/912 del 20.5.2025)

Entrata in vigore: 09.06.2025

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1991 impone a ciascuno Stato membro di preparare e presentare un progetto di piano nazionale di ripristino entro il 1° settembre 2026 e di individuare a tal fine le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del medesimo regolamento. La Commissione deve stabilire un formato tipo per i piani nazionali di ripristino, con l’assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente.

(2) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1991 dispone che il piano nazionale di ripristino copra il periodo fino al 2050, con scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del medesimo regolamento. Il formato tipo dovrebbe avere la struttura e i campi necessari per il contenuto richiesto.

(3) L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1991 stabilisce che, per quanto riguarda il periodo a decorrere dal 1° luglio 2032, gli Stati membri possono scegliere di limitare il piano nazionale di ripristino a una panoramica strategica degli elementi di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo e dei contenuti di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo. Lo stesso vale per i piani nazionali di ripristino riveduti derivanti dal riesame da effettuare entro il 30 giugno 2032 a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, per quanto riguarda il periodo a decorrere dal 1° luglio 2042. Il formato tipo dovrebbe avere la flessibilità necessaria per poter limitare i piani a una panoramica strategica.

(4) Il formato tipo dovrebbe comprendere campi per tutti gli elementi e contenuti elencati all’articolo 15, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2024/1991.

(5) Per garantire una pianificazione completa, efficace e strutturata delle misure di ripristino, il formato tipo dovrebbe consentire agli Stati membri di sfruttare appieno le informazioni esistenti in materia di pianificazione e comunicazione raccolte in fase di attuazione degli atti e delle politiche dell’Unione di cui all’articolo 14, paragrafi da 9 a 15, del regolamento (UE) 2024/1991. Per garantire coerenza e complementarità ed evitare inutili oneri amministrativi, il formato tipo dovrebbe essere efficiente e preciso sulle informazioni e sui dati richiesti in ciascun campo e gli Stati membri dovrebbero compilarlo e presentarlo in formato digitale. Per agevolare il riutilizzo delle informazioni e dei dati presentati nei piani nazionali di ripristino, la Commissione adotterà misure per garantire che tali informazioni siano indirizzate ai pertinenti sistemi digitali collegati, come Reportnet dell’Agenzia europea dell’ambiente, e con essi opportunamente scambiate.

(6) Il formato tipo dovrebbe essere strutturato in modo tale che la presentazione delle informazioni e dei dati garantisca l’efficacia della valutazione e del riesame di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) 2024/1991.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento sul ripristino della natura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato tipo per il piano nazionale di ripristino di cui all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1991 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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