Valutazione rischio ATEX: Quadro tecnico-normativo / Update Marzo 2023
ID 5588 | 28.03.2023 / Documento completo in allegato
Il presente elaborato intende fornire un "quadro tecnico-normativo" inerente la valutazione del rischio di atmosfere esplosive (ATEX) nei luoghi di lavoro lavoro, mettendone in risalto gli aspetti in accordo con:
- Aggiornata sezione norme tecniche: - CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87):2021 - Guida CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-35):2012 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018 - Guida CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-56):2010 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018 - CEI EN 60079-25 (CEI 31-79):2018 - CEI EN 60079-0 (CEI 31-70):2023
La sicurezza nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è regolamentata, a livello europeo, dalla direttiva 1992/92/CE "ATEX Lavoro" (ATEX - ATmosphères EXplosibles).
La direttiva 1999/92/CE(XV Direttiva particolare lavoro) è relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive definite come: “miscele con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta”.
Il datore di lavoro deve ripartire in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate, tra le quali:
- CEI EN IEC 60079-10-1:2021 Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas; - CEI EN 60079-10-2:2016 Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili
e per l’analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:
- UNI EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
Le norme tecniche sono “in pratica” cogenti.
Valutazione rischio ATEX lavoro | Tabella quadro tecnico - normativo
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.[/alert] TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
1. Il presente Titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288. 2. Il presente Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente. 3. Il presente Titolo non si applica: a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse; b) all’uso di apparecchi a gas di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661; c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili; d) alle industrie estrattive a cui si applica il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624; e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente Titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
1. Ai fini del presente Titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta. 1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.
[...]
ALLEGATO LI SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE (articolo 293, comma 3)
Area in cui si può formare un’atmosfera esplosiva
Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate le seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION
[alert]Norme tecniche
CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87):2021 CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88):2016 CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015 CEI EN 60079-17 (CEI 31-34):2015 CEI EN 60079-31 (CEI 31-89):2015 Guida CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-35):2012 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018 Guida CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-56):2010 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018 Guida CEI EN 60079-14 (CEI 31-108):2016 CEI EN 60079-20-1 (CEI 31-90):2010 CEI EN 60079-25 (CEI 31-79):2018 CEI EN 60079-0 (CEI 31-70):2023[/alert]
CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87):2021 Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas
Questa edizione della Norma CEI EN 60079-10-1 tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi pericoli associati alla presenza di gas o vapori infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta progettazione, costruzione scelta e manutenzione delle apparecchiature per l'uso in un aree pericolose.
Essa si applica ai luoghi in cui vi può essere il pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili, miscelati in aria in condizioni atmosferiche normali, ma non si applica a: a) miniere con possibile presenza di grisou; b) luoghi di trattamento e produzione di esplosivi; c) guasti catastrofici o rari malfunzionamenti non compresi nel concetto di normalità trattato in questa Norma; d) locali adibiti ad uso medico; e) ambienti domestici. f) luoghi dove il pericolo può manifestarsi per la presenza di polveri o fibre combustibili, ma i principi della Norma possono essere usati per valutazioni con presenza di miscele ibride (si veda inoltre la Norma CEI EN 60079-10-2);
Rispetto alla precedente edizione, oltre a modifiche e aggiornamenti di carattere editoriale e integrazioni di minore importanza, sono state introdotte le seguenti modifiche significative: 1 - eliminazione dall’esclusione del campo di applicazione delle applicazioni commerciali ed industriali per utilizzo di gas a bassa pressione (art. 1); 2 - eliminazione del fattore di sicurezza k nella fig. C.1 “Grafico per la valutazione del grado di diluizione” (art. C.3.5); 3 - revisione delle equazioni C.2 e C.3 per il calcolo della portata dell’aria dovuta al vento (art. C.5.2); 4 - revisione delle equazioni C.4 e C.5 per il calcolo della portata dell’aria in caso di ventilazione dovuta al galleggiamento termico e revisione del grafico di figura C.6 (art. C.5.3); 5 - revisione dell’equazione C.6 ed eliminazione dell’equazione C.7 (art. C.5.4); 6 - eliminazione del fattore di sicurezza k nella fig. D.1 “Diagramma per la stima delle distanze delle aree pericolose” (art. D.3).
Nell’introduzione della Norma vengono inoltre inserite considerazioni aggiuntive riguardanti l’applicazione delle modifiche citate.
La presente Norma rappresenta una revisione tecnica dell'edizione precedente.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 60079-10-1:2016-11, che rimane applicabile fino al 22-01-2024. ...
CAPITOLO V.2 AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE
Scopo e campo di applicazione Valutazione del rischio di esplosione Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione Identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili Classificazione delle zone con pericolo di esplosione Identificazione dei potenziali pericoli di innesco Valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione Quantificazione del livello di protezione Misure di prevenzione, protezione e gestionali Prodotti Impianti Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni Riferimenti ...
V.2.3 Misure di prevenzione, protezione e gestionali
1. Le misure che possono essere adottate contro il rischio di esplosione per il conseguimento del livello di protezione stabilito, si distinguono in:
a. misure di prevenzione, che riguardano la riduzione delle probabilità di presenza ed innesco di una miscela esplosiva, riportate in tabella V.2-3; b. misure di protezione, che comportano la mitigazione degli effetti di un’esplosione entro limiti accettabili, riportate in tabella V.2-4; c. misure gestionali, che prevedono la riduzione del rischio di esplosione mediante adozione di procedure di corretta organizzazione delle lavorazioni e dei processi produttivi, riportate in tabella V.2-5.
2. Le misure di prevenzione e gestionali sono sempre da preferire alle misure di protezione; si deve ricorrere alle misure di protezione quando non è possibile ricondurre il livello di rischio ad un livello accettabile con la sola applicazione di misure di prevenzione e gestionali.
3. Le attività con presenza di rischio derivante da atmosfere esplosive devono disporre della documentazione tecnica attestante l’idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico uso nel luogo di impiego, in conformità anche del gruppo e della categoria, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi.
...
Si riporta un elenco di attività rientranti nel campo di applicazione del Codice che potrebbero essere interessate da aree a rischio per atmosfere esplosive (Fonte VVF).
NFPA 68 Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting This standard applies to the design, location, installation, maintenance, and use of devices and systems that vent the combustion gases and pressures resulting from a deflagration within an enclosure so that structural and mechanical damage is minimized.
NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems This standard provides requirements for installing systems for the prevention and control of explosions in enclosures that contain flammable concentrations of flammable gases, vapors, mists, dusts, or hybrid mixtures. It is intended for use by design engineers, operating personnel, and AHJs.
NFPA 45 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals This standard provides basic requirements to protect life and property through prevention and control of fires and explosions involving the use of chemicals in laboratory-scale operations.
NFPA 51B Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work This standard presents provisions to prevent injury, loss of life, and loss of property from fire or explosion as a result of hot work projects such as welding, heat treating, grinding, and similar applications producing or using sparks, flames, or heat.[/alert]
[...] segue in allegato
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2023
- Aggiornata sezione norme tecniche: - CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87):2021 - Guida CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-35):2012 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018 - Guida CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-56):2010 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018 - CEI EN 60079-25 (CEI 31-79):2018 - CEI EN 60079-0 (CEI 31-70):2023
Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione / Febbraio 2023
ID 18474 | 19.02.2023 / Documento completo allegato
Documento relativo agli obblighi per l'istallazione di gruppi elettrogeni di Pot. nominale complessiva fino a 25 kW: Marcatura CE, sicurezza lavoro TUS, Prevenzione Incendi, TUA, altro.
Il documento risulta essere così strutturato:
1. Marcatura CE 2. Emissione acustica ambientale macchine all'aperto 3. Sicurezza 4. Norme UNI/ISO/CEI 5. Prevenzione incendi 6. Dichiarazione di Conformità Impianti 7. Autorizzazione costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica 8. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM) 9. Autorizzazioni emissioni in atmosfera 10. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica ________
1. Marcatura CE
I gruppi elettrogeni (tutte le potenze) ) devono essere marcati CE in accordo con la Direttiva 2006/42/CE (macchine) e norma armonizzata EN ISO 8528-13:2016 Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente alternata - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016)
Il fabbricante, dovrà, quindi:
- effettuale VR. - predisporre il FT, - rilasciare Dichiarazione Dichiarazione di Conformità CE. - consegnare il Manuale di Istruzioni per l'Uso e la manutenzione.
I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) devono rispettare:
Direttiva 2000/14/CE (OND) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. ... Articolo 12 Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica - gruppi elettrogeni (< 400 kW) Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III B 45
3. Sicurezza
I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) sono attrezzature di lavoro e rientrano nel Titolo III Capo I e III, in particolare devono rispettare i requisiti cui Art. 70, Art. 81, Titolo IX (se pertinente) del D.Lgs. 81.2008 e devono rispettare i pertinenti requisiti di cui all'All. V del D.Lgs. 81.2008 se messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle:
L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono effettuati secondo la regola dell’arte e la regolamentazione vigente nonché secondo quanto indicato nelle norme tecniche impiegate per la progettazione ed installazione dell’impianto e nel manuale di uso e manutenzione fornito dall’impresa installatrice. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la relativa cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche di installazione e di manutenzione previste per i predetti impianti, nonché dal relativo manuale di uso e manutenzione.
La manutenzione degli impianti e dei componenti che li costituiscono è svolta da personale esperto, qualificato sulla base della regola dell’arte specifica ed applicabile, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte. (D.M. 13 luglio 2011)
4. Norme UNI/ISO/CEI
Per i gruppi elettrogeni le norme UNI/ISO/CEI da osservare sono principalmente le seguenti:
ISO 8528-1:2018 ISO 8528-2:2018 ISO 8528-3:2020 ISO 8528-4:2005 ISO 8528-4:2005 ISO 8528-5:2013 Ritirata ISO 8528-6:2005 ISO 8528-7:2017 ISO 8528-8:2016 ISO 8528-8:2016 ISO 8528-9:2017 ISO 8528-10:2022 ISO 8528-12:2022 UNI EN ISO 8528-13:2016 EC 1-2016 UNI EN ISO 8528-13:2016 CEI 11-1:1999 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata Dal primo novembre 2013, la nona edizione della Norma CEI 11-1 è abrogata e sostituita dalle Norme: - CEI EN IEC 61936-1:2022 (Classificazione CEI 99-2) - CEI EN 50522:2022 (Classificazione CEI 99-3) CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria (abrogata dal 1° marzo 2022) CEI EN IEC 61439-1:2022 CEI EN 88528-11:2005 CEI EN 60204-1:2018 CEI 64-8/5:2021
[box-note]CEI 64-8/5 ... 551 Gruppi generatori a bassa tensione
551.1 Campo di applicazione
Questa Sezione fornisce le prescrizioni per la scelta e l’installazione dei gruppi generatori a bassa tensione e a bassissima tensione destinati ad alimentare, in modo continuo od occasionale, tutto l’impianto o parte di esso. Sono riportate anche prescrizioni per gli impianti con le seguenti caratteristiche di alimentazione:
- alimentazione ad un impianto non connesso all’alimentazione pubblica; - alimentazione ad un impianto come alternativa all’alimentazione pubblica; - alimentazione ad un impianto in parallelo con l’alimentazione pubblica; - combinazioni appropriate delle opzioni sopra descritte.
Questa Sezione non si applica alle unità, costituite da componenti elettrici di bassissima tensione che incorporino sia la sorgente di energia sia il carico utilizzatore e per le quali esiste una norma di prodotto specifica che fornisca le prescrizioni per la sicurezza elettrica.
NOTA Si dovrebbero verificare le prescrizioni del distributore di energia prima di installare un gruppo generatore in un impianto connesso all’alimentazione pubblica ...[/box-note]
[box-info]L'installazione di gruppi elettrogeni P≤ 25 kW non rientra negli obblighi di attività soggette PI (Attività 49 del DPR 151/2011).
L'installazione di gruppi elettrogeni con Pot. nominale complessiva fino a 25 kW non rientra negli obblighi di attività soggette PI (Attività 49 del DPR 151/2011), pur rimanendo nel campo di applicazione della Regola tecnica di cui al D.M. 13 luglio 2011. [/box-info]
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
Fino a 350 kW
Oltre 350 kW e fino a 700 kW
Oltre 700 kW
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
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Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenzacomplessiva superiore a 25 kW
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
Art. 1 Campo di applicazione … Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato.[/box-note]
Titolo IV - Disposizioni per installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW
1. Le installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione, aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW, sono effettuate dall’installatore secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante del gruppo e/o unità di cogenerazione, riportate nel manuale di istruzioni per l’uso ed in base alle norme di buona tecnica.
Per suddette installazioni si applicano unicamente le disposizioni di cui al Capo I, Titolo I.
2. L’installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto la propria responsabilità che il gruppo e/o unità di cogenerazione è installato a regola d’arte.[/box-note]
In particolare, quindi, al Capo I, Titolo I del D.M. 13 luglio 2011 è previsto:
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali ... 2. Marcatura CE
2.1. Il gruppo e/o l’unità di cogenerazione, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. L’utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza (vedi cap. 1)
2.2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.
[box-note](Chiarimento) PROT. n° P2048/4188 sott 4 Roma, 19 ottobre 1994
OGGETTO: Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw.
In relazione a quanto indicato in oggetto, si concorda con quanto espresso dall’Ispettorato Regionale circa il quesito formulato da un Comando.
Parere dell’Ispettorato Regionale
Si trasmette il quesito allegato concordando con quanto espresso dal Comando.
Parere del Comando
Per aderire ad analoga richiesta formulata a questo Comando da una società interessata, si prega di volere chiarire se i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva inferiore a 25 Kw sono da inserire tra le attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi.
A giudizio di questo Comando, per il caso in esame si potrebbe estendere il concetto già stabilito al punto 5.1 della Circ. M.I. n° 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h non sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi qualunque sia la capacità del relativo serbatoio.[/box-note]
6. Dichiarazione di Conformità Impianti
Gruppi elettrogeni alimentazione dei motori a combustibile gassoso: Dichiarazione di Conformità del sistema di adduzione ed utilizzo del gas ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.
Necessaria la Dichiarazione di Conformità per l'impianto a valle.
7. Autorizzazione costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
Ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 non sono soggetti, in generale, ad autorizzazione i gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW, ma a comunicazione Enti di riferimento. (vedi a seguire).
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (GU 23 marzo 1998 n. 68)
Art. 1. Oggetto del regolamento ...
1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 1 marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti:
c) autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3; ...
2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione.
3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:
a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera; b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 2; c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, puo' procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio ed al concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.[/box-note]
Vademecum sicurezza spine, prese e adattatori / Marzo 2023
ID 19134 | 08.03.2023 / Documento completo allegato - Procedura per il corretto utilizzo / Check list di controllo.
Il documento intende fornire un quadro generale normativo relativo a spine, prese, prese mobili multiple e adattatori per uso domestico e similare, uffici e altro in accordo con le norme di riferimento CEI 23-50 e CEI 23-57 e con:
- Procedura per il corretto utilizzo - Check list di controllo.
Tali apparecchi elettrici, enormemente diffusi, sono origine di innumerevoli incidenti e potenziali rischi di incendio/elettrocuzione relativi ad un non corretto utilizzo anche in relazione a mancanza di un chiaro e rigido quadro normativo.
Infatti spine e prese, seppur apparecchi elettrici, non sono oggetto di marcatura CE, in generale, in accordo con la Direttiva 2014/35/UE (BT) (salvo le prese mobili multiple), ma è a loro applicabile solo la Direttiva generale dei Prodotti GSPD Direttiva 2001/95/CE recepita nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), si veda a seguire la tabella 1.
[box-info]Direttiva RoHS
Nel presente documento non viene analizzata l’applicazione della Direttiva 2011/65/UE RoHS prevista per tali dispositivi, in quanto non pertinente gli aspetti di sicurezza qui trattati ma relativa a sostanze pericolose contenute nelle AEE.[/box-info]
Tabella 1 - Marcatura CE spine / prese / prese mobili multiple / adattatori
Marcatura CE BT
Le spine e le prese, come sopra detto, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/35/UE (BT), salvo le prese mobili multiple (cd “ciabatte”).
La marcatura CE riportata in una spina/presa/adattatore è riferita alla sola Direttiva RoHS (da non riferire alla Direttiva BT non applicabile) - vedere dichiarazione CE di conformità.
Presa Marcata CE (Direttiva RoHS) - No BT(Vedere dichiarazione CE di conformità)
Le prese elettriche
Raccomandazioni d’uso spine / prese /adattatori /prolunghe (uso domestico e similare / uffici, altro)
In ambito domestico e similare, uffici ed altro, si usano, in genere, due tipi di prese cosiddette "a pettine", secondo CEI 23-50 e CEI 23-57 (P11, P17, P30, P40)
quelle da 10 ampere, denominate es P11, che possono sopportare 2500 watt di potenza totale, in genere utilizzate per i piccoli elettrodomestici,
quelle da 16 ampere, denominate es P17, con fori più grandi e maggiormente distanziati, che possono sopportare carichi da 3500 watt di potenza totale, in genere utilizzate per gli elettrodomestici più potenti (aspirapolvere, lavatrice, forno a microonde etc.).
quelle da 16 ampere, denominate es P30 (cd “Schuko), rotonde, standard tedesco.
La posizione delle prese, oltre a rispettare i requisiti previsti dalle normative sugli impianti, deve essere valutata in fase di progetto tenendo conto della disposizione della casa, della collocazione degli elettrodomestici, della necessità che le prese siano facilmente raggiungibili in modo da poter essere controllate.
La normativa sugli impianti, prevede ad esempio che le prese non vengano collocate troppo vicino al pavimento (devono rispettare una distanza dal pavimento di circa 40 cm) altrimenti, in caso di perdita di acqua o allagamenti, potrebbero esporre al rischio di folgorazione. Particolarmente rigorose sono le indicazioni da rispettare negli ambienti come bagno e cucina, luoghi in cui si concentra la maggior parte degli elettrodomestici e si usa molto l'acqua, la nemica numero uno dell'elettricità.
Avere l’avvertenza di utilizzare prese multiple del tipo universale (adatte cioè per ogni tipologia di utilizzatore) onde evitare la necessità degli adattatori.
Prese elettriche in bagno
Secondo la normativa, in bagno, in base alla posizione della vasca da bagno o del piatto doccia, si individuano quattro zone in cui bisogna rispettare regole tassative:
Zona 0 (è il volume interno della vasca o del piatto doccia. Per docce con cabine prefabbricate, la zona 0 è tutta quella interna): è vietata l'installazione sia di condutture che di apparecchi elettrici.
Zona 1 (è la proiezione del contorno della vasca o del piatto doccia fino a un'altezza di 2.25 metri dal pavimento): sono ammesse condutture incassate nelle pareti per almeno 5 centimetri. Per profondità inferiori bisogna rispettare un particolare grado di isolamento. Sono vietate le cassette di derivazione, salvo nel caso in cui sono utilizzate per la connessione con apparecchi ammessi nella zona. Sono vietati gli apparecchi elettrici e le normali prese a spina a 220 volt.
Zona 2 (si estende in orizzontale fino a una distanza di 60 centimetri dal bordo della vasca o del piatto doccia. Verticalmente arriva fino a 2.25 metri dal pavimento): sono ammesse condutture incassate nelle pareti per almeno 5 centimetri. Per profondità inferiori bisogna rispettare un particolare grado di isolamento. Sono vietate le cassette di derivazione, salvo nel caso in cui sono utilizzate per la connessione con apparecchi ammessi nella zona. Sono vietati gli apparecchi elettrici e le normali prese a spina a 220 volt. Sono ammesse prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di Classe II di bassa potenza incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici.
Zona 3 (si estende orizzontalmente fino a 2.40 metri dalla zona 2. Verticalmente arriva fino a 2.25 metri dal pavimento): sono ammesse condutture incassate nelle pareti per almeno 5 centimetri. Per profondità inferiori bisogna rispettare un particolare grado di isolamento. Non vi è alcuna limitazione per le cassette di derivazione. L'installazione degli apparecchi elettrici e delle prese a spina è ammessa solo se vengono adottati appropriati accorgimenti per realizzare la protezione contro i contatti indiretti.
(Per dettagli delle differenze tra le diverse zone Vedasi CEI 64-8)
Una precauzione in più
In bagno e in cucina, per avere un'ulteriore sicurezza, possono venire installate delle prese particolari chiamate interbloccate, costituite da una presa e da un interruttore magnetotermico differenziale da 10 mA, che rappresentano una protezione locale in caso di anomalie. Per utilizzare questo tipo di prese, bisogna inserire la spina e poi premere l'interruttore che eroga elettricità. Quando si estrae la spina, l'interruttore scatta automaticamente togliendo il contatto elettrico. Una luce verde segnala il corretto funzionamento. La presa va verificata periodicamente (una volta al mese) per controllare l'efficienza, premendo il piccolo pulsante di cui sono dotate.
In generale, in tutta la casa, occorre ricordare che è obbligatorio l'utilizzo di prese di sicurezza e cioè le prese con fori chiusi da alveoli, che si aprono solo inserendo la spina, senza alcuna possibilità di avere accesso alle parti in tensione. In questo modo, anche se in casa ci sono bambini, questi non potranno inserirvi le dita o piccoli oggetti appuntiti come ad esempio le matite - con il rischio di prendere la scossa o di rimanere fulminati.
Le spine elettriche
Le spine, secondo CEI 23-50 e CEI 23-57, sono di tre tipi: bipolare (es. S10, S16), tripolare (S11, S17) e "Schuko" (S30, S31, S32)
Spina a pettine tripolare da 10 A o 16 A(denominate rispettivamente S11 ed S17). Sono caratterizzate da tre spinotti. In essi confluiscono il cavo di terra, quello neutro e la fase. E' il tipo di spina più comune e diffusa in Italia.
Spina a pettine bipolare da 10 A o 16 A(denominate rispettivamente S10 ed S16). Sono caratterizzate da due spinotti. In essi confluiscono il cavo di neutro e quello di fase. Si utilizza per apparecchi che hanno il doppio isolamento e che non necessitano, quindi, del polo di terra. Gli apparecchi elettrodomestici con doppio isolamento si riconoscono dal simbolo con due quadrati uno nell'altro.
Spina tipo "Schuko" da 16 A(denominata S30 o S31 o S32). In questo tipo di spina, detta anche tedesca, disponibile sia nella versione bipolare (S32) sia tripolare (S30 o S31), lo spinotto di terra, se esistente, è sostituito da due lamelle metalliche laterali. La spina è caratterizzata da due spinotti dove confluiscono il cavo di neutro e quello di fase.
Adattatori, prese multiple e prolunghe
Una presa, una spina. Questo è uno dei punti del decalogo per la sicurezza elettrica in casa. Se ciò non fosse proprio possibile, si possono utilizzare o gli adattatori o le prese multiple, le cosiddette "ciabatte".
Gli adattatori
Sono dispositivi mobili costituiti da una parte spina e da una o più parti presa destinate a ricevere una o più spine contemporaneamente degli apparecchi utilizzatori che si vogliono alimentare. La parte spina di un adattatore è normalmente destinata ad essere inserita in una presa dell'impianto fisso.
Come dice il loro nome, la loro funzione primaria è quella di adattare una spina a una presa, sia in termini di forma, sia, entro certi limiti, di portata. Ad esempio, consentono di inserire una spina tipo Schuko, diversa da quella italiana con gli spinotti a pettine, in una presa all'italiana, e viceversa. Oppure, permettono di collegare una spina con spinotti piccoli (ad esempio una spina di tipo S11) a una presa con i fori, i cosiddetti alveoli grossi (ad esempio una presa di tipo P17).
In questo caso, per evitare pericolosi incidenti. Occorre ricordare che non devono essere mai utilizzatiadattatori che hanno una o più prese a pettine con fori grandi da 16 ampere (tipo P17 o P17/11) e gli spinotti piccoli da 10 ampere.
Inoltre, bisogna sempre tenere presente che gli adattatori possono essere usati solo per apparecchi con una potenza complessiva di 1500 watt (tutti gli apparecchi riportano sulla confezione o sulla struttura la loro potenza in watt).
Gli adattatori di interposizione devono riportare la corrente nominale in ampere e/o la potenza nominale in watt.
Gli adattatori con fusibile devono essere marcati per indicare la presenza di un fusibile all’interno dell’adattatore e questa marcatura può essere sotto forma di un simbolo.
Gli adattatori con fusibile devono essere marcati con la corrente nominale e il tipo di fusibile sul portafusibili o in prossimità del fusibile.
E’ vietato inserire adattatore su adattatore CEI 23-57 p.8:
Tale immagine deve essere riportata sui cataloghi e sulle confezioni destinate al pubblico, e deve avere dimensione minima di 10 mm.
Le prese mobili multiple (cd "ciabatte")
Se si devono collegare più apparecchi a una stessa presa, ad esempio il computer, lo scanner e la stampante, si può ricorrere a una presa multipla di forma allungata, chiamata comunemente "ciabatta", più potente dell'adattatore, costituita da una spina, un cavo flessibile e un involucro in materiale termoplastico contenente diverse prese. Rispetto agli adattatori, le "ciabatte" hanno il vantaggio di poter collegare contemporaneamente un numero maggiore di apparecchi.
Le "ciabatte" utilizzate comunemente in ambito domestico e similare, uffici ed altro, sono quelle da 16 A o da 10 A.
Per non rischiare di sovraccaricarle buona regola sarebbe quella di leggere la potenza massima espressa in watt (W) eventualmente riportata sulla "ciabatta" e fare la somma dei watt di tutti gli apparecchi ad essa collegati.
Preferire “ciabatte” con fusibile max assorbimento, protezione termica / sovracccarico, limitatore di sovratensione e/o con interruttore luminoso generale di sicurezza o interruttori indipendenti su ogni singola presa.
Le prolunghe
Quando il cavo di alimentazione di un apparecchio è troppo corto oppure la presa di corrente è troppo lontana, si Le prolunghepossono utilizzare le prolunghe oppure gli avvolgicavo.
Le prolunghe devono essere sempre in perfetto stato. La spina di una prolunga, inoltre, deve avere sempre lo stesso numero di poli della corrispondente presa. In pratica, se è possibile collegare alla prolunga un apparecchio di classe I (cioè munito di conduttore di terra), significa che la prolunga deve avere sia l'alveolo di terra sulla presa sia lo spinotto di terra sulla spina, necessari per la connessione a terra dell'apparecchio. In caso contrario, anche se l'impianto elettrico e l'elettrodomestico hanno questo elemento di sicurezza, la prolunga lo eliminerebbe.
[box-warning]Adattatori, prese multiple e prolunghe
Una presa, una spina.
Questo è uno dei punti del decalogo per la sicurezza elettrica. Se ciò non fosse proprio possibile, si possono utilizzare o gli adattatori o le prese multiple, le cosiddette "ciabatte".[/box-warning]
Prese e spine non sicure: quando il difetto può trasformarsi in pericolo Quando prese, spine, adattatori, "ciabatte", prolunghe e avvolgicavo non sono sicuri possono essere fonte di possibili rischi quali la scossa (elettrocuzione), il corto circuito e l'incendio, come dimostrano i risultati delle prove condotte nei laboratori IMQ su alcuni prodotti non conformi che hanno rilevato le seguenti principali non conformità:
Prese multiple ("ciabatte") non resistenti al calore e costruite con materiale non autoestinguente Con una presa del genere, potrebbe accadere che, se collocata troppo vicina a una fonte di calore (termosifone, stufetta elettrica, forno), o, in caso di surriscaldamento delle parti in tensione, la plastica dell'involucro si deformi, creando pericoli di contatto con le parti in tensione. Inoltre, in caso di incendio, non essendo costruita con materiale autoestinguente, potrebbe addirittura alimentare il fuoco.
Avvolgicavo non resistente al calore, con insufficiente resistenza meccanica e assenza di indicazioni per il corretto utilizzo. In caso di caduta, il prodotto si potrebbe rompere con facilità, lasciando scoperte le parti in tensione. Inoltre, se avvicinato a fonti di calore o in caso di surriscaldamento delle parti in tensione, l'involucro potrebbe deformarsi. Infine, la mancanza delle indicazioni per il corretto utilizzo potrebbe diventare causa di corto circuito nel caso in cui il cavo non venga svolto correttamente.
Adattatori con parti in tensione accessibili. Sono a rischio di scossa o, tecnicamente parlando, di elettrocuzione. La loro potenziale pericolosità è ancora maggiore se in casa ci sono bambini.
Prolunghe non resistenti al calore e con dimensioni non rispettate. Se avvicinato a fonti di calore, l'involucro che le riveste potrebbe deformarsi: conseguenza particolarmente rischiosa, considerando l'utilizzo delle prolunghe. Infatti, potrebbero venire utilizzate da una stanza a un'altra, senza un controllo diretto sul percorso effettuato, con il rischio di avvicinarsi a fonti di calore. La non conformità delle dimensioni potrebbe, invece, pregiudicarne l'impiego corretto: ad esempio, spinotti troppo corti potrebbero creare un falso contatto sulle prese destinate ad esservi inserite.
Infine, tra i possibili rischi delle prese, non legati a difetti o a materiale scadente, vi è quello relativo alle distanze di isolamento non rispettate tra le parti in tensione di diversa polarità o tra le parti in tensione e le parti accessibili, che può provocare elettrocuzione e corto circuito.
Ad esempio, nel caso di una presa con antenna per televisione, se non vengono rispettate le distanze di isolamento, la tensione a 220 volt della presa fissa potrebbe facilmente "infiltrarsi" nella tensione di segnale dell'antenna, provocando un grave rischio di elettrocuzione per l'utente ma anche di corto circuito per gli apparecchi collegati, che verrebbero messi irrimediabilmente fuori uso.
La garanzia di qualità e sicurezza del marchio IMQ
I difetti e i rischi descritti, dovrebbero far meditare sui possibili rischi di questi prodotti e sugli accorgimenti che i consumatori dovrebbero seguire quando acquistano materiale elettrico come prese e spine. Anzitutto, è sempre opportuno affidarsi a rivenditori specializzati, dando la preferenza a marche affidabili e conosciute, senza lasciarsi tentare dalle occasioni o da prodotti non ben identificati. In secondo luogo, è necessario verificare la presenza di un marchio di sicurezza, come il Marchio IMQ.
Questo marchio, infatti, indica che, prima di essere immesso sul mercato, il prodotto è stato sottoposto a tutte le prove di sicurezza da parte di un ente terzo indipendente e che vengono anche effettuati periodici controlli sulla produzione in modo da verificarne nel tempo la conformità alle norme, prelevando prodotti direttamente dalla fabbrica o sul mercato. Sono numerose, lunghe e severe le prove cui spine e prese vengono sottoposte nei laboratori dell'IMQ, dopo la verifica dei dati nominali (riferimento di tipo, marchio di fabbrica e valore di corrente e tensione nominale) e delle misure dimensionali. Fra le più importanti, vi sono:
- Prove di isolamento e di tensione: verifiche dell'isolamento tra le parti in tensione e le parti accessibili e prove di tensione applicata. - Prove di riscaldamento: verifiche delle sovratemperature, in condizioni di sovraccarico di corrente. - Prove del potere di interruzione: test di inserzione e di disinserzione delle spine nelle prese, in condizioni critiche di corrente, tensione e fattore di potenza. - Prove delle forze massime e minime di estrazione delle spine dalle prese. - Prove di resistenza meccanica: resistenza alla caduta e agli urti dei materiali ? custodia, spinotti o alveoli, fruttini ? e delle connessioni elettriche e meccaniche. - Prove di resistenza al calore e all'usura: i materiali non devono subire alterazioni tali da pregiudicare il funzionamento di prese e spine, sia in condizioni critiche di calore, sia dopo un utilizzo prolungato nel tempo. - Prove di resistenza meccanica (prove dinamometriche) di viti e connessioni.
I consigli per la sicurezza
- Prima di acquistare prese, spine, adattatori, "ciabatte", prolunghe e avvolgicavo, accertarsi che rechino il Marchio IMQ o un marchio equivalente: ne attesta la qualità e la sicurezza, comprovata da test specifici.
- Non maneggiare mai materiale elettrico con le mani bagnate o a piedi nudi.
- Evitare di collocare prese, adattatori e prolunghe in prossimità di tendaggi, divani etc.
- Non riparare mai con il nastro isolante prese, spine, adattatori,prolunghe e avvolgicavo. Occore sostituirli.
- Non staccare mai la spina da una presa a parete tirando il cavo, ma afferrarne con le dita il corpo, evitando anche di toccare gli spinotti. Togliere le spine dalle prese tirando il cavo rappresenta un pericolo in quanto potrebbe provocare la rottura del cavo o dell'involucro della spina, rendendo accessibili le parti in tensione. Inoltre, si potrebbe strappare la presa dal muro se quest'ultima è fissata per mezzo di griffe.
- Se si utilizzano adattatori, farlo in modo temporaneo facendo attenzione a non sovraccaricarli. Il rischio, infatti, è che l'adattatore si surriscaldi, arrivando al punto di deformarsi, e che provochi un incendio.
- Evitare di inserire contemporaneamente più di un elettrodomestico in una sola presa mediante l'uso di un adattatore. In generale, l'ideale sarebbe collegare a ogni presa una sola spina, soprattutto se uno degli apparecchi è già sufficientemente potente. Se ciò non fosse proprio possibile, si possono utilizzare le prese multiple, le cosiddette "ciabatte".
- Assicurarsi che le "ciabatte" siano poste su una superficie stabile e che i cavi non restino liberi sul pavimento, con il rischio di inciampare o che vengano a contatto con stracci umidi.
- Non collegare "a cascata" più "ciabatte", inserendole nella stessa presa: la prima "ciabatta" della catena verrebbe sovraccaricata, con il rischio di danni all'impianto elettrico o di incendio.
- Controllare periodicamente l'integrità delle prolunghe in quanto vengono sollecitate meccanicamente durante l'uso e possono, quindi, deteriorarsi facilmente.
- Ricordarsi che è buona prassi svolgere completamente gli avvolgicavo prima dell'uso.
- Evitare di lasciare inserite nelle prese prolunghe non collegate ad alcun apparecchio.
Prese e spine nel mondo: per chi viaggia
Schuko, a lamelle piatte, all'inglese, a spinotti tondi: sono almeno 18 i tipi di spine utilizzate nei vari Paesi del mondo, alle quali corrispondono, ovviamente, altrettanti tipi di prese. Una diversità notevole che non provoca, tuttavia, alcun tipo di problema, se non quando ci si deve recare all'estero. In questo caso, infatti, se si vuole mettere in valigia anche l'asciugacapelli o il caricabatteria, sono indispensabili tre informazioni: il tipo di presa in uso nel Paese di destinazione, il tipo di tensione in uso e la frequenza di rete.
Il tipo di presa
dopo essersi informati sul tipo di presa in uso nel Paese dove ci si reca, è necessario acquistare dall'elettricista il relativo adattatore, che consentirà di inserire la spina dell'apparecchio che si porta con sé in un tipo di presa diverso (vi sono alcuni alberghi che lo prestano, mentre altri lo affittano).
Il tipo di tensione
in Italia, la rete elettrica opera a 220/230 volt e, naturalmente, tutti i nostri elettrodomestici sono costruiti per funzionare con questa tensione. All'estero, si possono trovare anche tensioni diverse. Ad esempio, negli Stati Uniti, la tensione è di 110/120 volt. Per evitare qualsiasi inconveniente nell'uso dell'elettricità, conviene, quindi, procurarsi un trasformatore, che consentirà di adattare la tensione della linea con quello di funzionamento dell'apparecchio.
Nel caso in cui non si abbia a disposizione il trasformatore o lo si sia dimenticato, si può cercare nel bagno dell'albergo la presa con la scritta "shave" o con il simbolo della rasatura: fornirà la tensione a 220 volt, utile, però, solo per carichi leggeri (ad esempio i rasoi). Non va utilizzata invece per apparecchi ad alto consumo energetico come l'asciugacapelli: si rischierebbe di far incendiare la presa.
Naturalmente, anche nel caso in cui si acquistino apparecchi elettrici all'estero, è necessario tenere presente il tipo di spina e la tensione. Adattatori e trasformatori, infatti, sono adatti a un uso temporaneo e non per il lungo periodo. E anche l'espediente di sostituire la spina non è accettabile in quanto verrebbe meno la validità del certificato di garanzia dell'elettrodomestico. Prima dell'acquisto, bisogna, quindi, accertarsi che la tensione dell'apparecchio sia corrispondente a quella in uso in Italia (220/230 volt), che il tipo di spina sia compatibile con le prese in uso in Italia e che il prodotto abbia un marchio di sicurezza equivalente al marchio IMQ.
Fonte: IMQ (integrata)
Mini check list spine / prese /adattatori /prolunghe (uso domestico e similare, uffici e altro)
Valutazione del rischio EMC per i lavoratori portatori di pacemaker
Update 16.04.2019 - Ed. 2.0 2019
Documento Tecnico sulla norma EN 50527-2-1:2013 - Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker).
In vigore dal 1° Luglio 2016 la Direttiva EMC lavoro
Valutazione del rischio EMC per i lavoratori portatori di Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA) e Pacemaker (PMK) secondo quanto previsto dalla nuova Direttiva EMC lavoro 2013/35/UE che sarà attuata nel TUS D.Lgs. 81/2008 entro il 30.06.2016.
[box-warning]ATTENZIONE Prima di procedere alla valutazione, occorre verificare, anche alla luce della pubblicazione della norma EN 50527-2-2:2018 relativa agli ICD, se il dispositivo impiantabile è uno “Stimolatore cardiaco - Pacemaker” per il quale la norma di riferimento per la valutazione è la EN 50527-2-1:2013 o un “Defibrillatore cardiaco impiantato (ICD)”, che, appunto, ha quale norma di riferimento la EN 50527-2-2:2018.
Se il lavoratore ha defibrillatori cardiaci impiantati (ICDs) la procedura specifica per la valutazione del rischio dell'esposizione ai campi elettromagnetici è trattata nella norma CEI EN 50527-2-2.
Definizione ICD - Implantable cardioveter defibrillator, punto 3.2 CEI EN 50527-2-2:
“ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE comprinsing an IMPLANTABLE PULSE GENERATOR and LEAD(S) that is intended to detect and correct tachycarduas and fibrillation by application of CARDIOVERSION/-DEFRIBILLATION PULSE(S) to the heart.” [/box-warning]
Un gruppo di lavoratori particolarmente a Rischio EMC è quello dei portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA/PMK), dato che i campi elettromagnetici di forte entità possono interferire con il normale funzionamento dei dispositivi impiantabili attivi.
Il Documento tecnico, intende fornire una procedura operativa per effettuare la Valutazione del rischio EMC lavoro di lavoratori portatori di Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA) e Pacemaker (PMK), in accordo con il Testo unico Sicurezza e in applicazione della norma di "Buona Tecnica" EN 50527-2-1:2013Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker).
Relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico prima e l’emanazione della Direttiva 2013/35/UE (che ha abrogato la Direttiva 2004/40/CE cui è ispirata l’attuale formulazione del Capo IV) poi, l’entrata in vigore di questo Capo dovrebbe avvenire (con un testo diverso dall'attuale in quanto sostanzialmente allineato proprio alla Direttiva 2013/35/UE) entro il 01/07/2016.
I Dispositivi medici impiantabili attivi DMIA sono normati dalla Direttiva di Prodotto Direttiva 90/385/CEE, (Direttiva che prevede la marcatura CE).
La valutazione del rischio per i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati sarà quindi del tutto specifica e prescinderà dal mero rispetto di valori di azione e limiti di esposizione, avvalendosi peraltro della collaborazione del medico competente, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico o struttura curante o fabbricante sulla natura e caratteristiche del dispositivo (livelli di immunità, tipologia di malfunzionamento) o protesi.
I valori di azione prescritti dall'attuale Allegato XXXVI del DLgs.81/2008 sono stati infatti fissati al fine di prevenire gli effetti noti dell'esposizione su soggetti sani. Come specificato in generale dalla CEI EN 50527-1, la valutazione del rischio si basa sul presupposto che i DMIA debbano funzionare senza alcuna influenza fino al superamento dei livelli di riferimento per la popolazione della 1999/519/CE (con l'eccezione dei campi magnetici statici) quando i DMIA sono stati impiantati e programmati conformemente alle buone pratiche mediche. Le norme di "Buona Tecnica" per la procedura valutazione EMC (DMIA/PMK), sono sostanzialmente 2:
EN 50527-1:2013
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi. Parte 1: Generalità
Il principale obiettivo di questa Norma è di descrivere come possa essere eseguita una valutazione del rischio per un lavoratore portatore di uno o più dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA) ed esposto a campi elettromagnetici.
Un primo passo consiste in un'analisi dei rischi semplificata, seguita, se necessario, da una più approfondita valutazione del rischio.
EN 50527-2-1:2013 Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker).
Questa Norma definisce le procedure per la specifica valutazione richiamata nell'allegato A della EN 50127-1 per i lavoratori con pacemaker impiantato (PMK).
Essa rende disponibili diversi approcci per la valutazione del rischio, così che si possa utilizzare l'approccio più adatto. Se il lavoratore dispone di ulteriori impianti, questi devono essere valutati separatamente.
Lo scopo della valutazione specifica PMK è di determinare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro per i lavoratori con pacemaker (DMIA/PMK).
La valutazione include la valutazione di probabilità di effetti clinici significativi e prende in considerazione esposizioni di breve e di lunga durata nell'ambito di specifiche aree di lavoro.
L'intervallo di frequenze qui considerato va da 0 Hz a 3 GHz.
Questa Norma non copre i rischi derivanti da correnti di contatto per i lavoratori portatori di pacemaker.
La Norma EN 50527-2-1 deve essere utilizzata congiuntamente alla Norma EN 50527-1. ...
Valutazione del rischio chimico: Norma UNI EN 482:2021 / IT
ID 17912 | 23.10.2022 / Documento completo allegato
La norma specifica i requisiti generali riguardanti le prestazioni delle procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nell’atmosfera degli ambienti di lavoro come richiesto dalla Direttiva 98/24/CE e D.Lgs. 81/2008 di cui all'ALLEGATO XLI.
Le leggi e i regolamenti nazionali richiedono la valutazione dell'esposizione di un lavoratore agli agenti chimici presenti nelle atmosfere dei luoghi di lavoro. Un modo per valutare tale esposizione consiste nel misurare la concentrazione di un agente chimico nell'aria nella zona di respirazione del lavoratore. Le procedure utilizzate per tali misurazioni dovrebbero fornire risultati affidabili e validi ai fini del confronto tra le misurazioni dell'esposizione e i valori limite di esposizione professionale (Occupational exposure limit values - OELV) e per la messa a disposizione di strategie di controllo accettabili.
Il presente documento introduce i requisiti di base per l'esecuzione delle procedure di misurazione nel processo di valutazione quantitativa dell'esposizione.
[box-warning]UNIEN 482:2021
Il Documento è basato sulla nuova Edizione della UNI EN 482 (Ed. 2021), ed aggiorna il documento elaborato sulla UNI EN 482 (Ed. 2015).
Sono state elaborate norme europee e norme internazionali specifiche per diversi tipi di procedure di misurazione e dispositivi di misurazione.
Queste includono le norme: - per campionatori di particelle aerodisperse (EN 13205, tutte le parti), - campionatori diffusivi (EN 838 e ISO 16107), - campionatori a pompa (EN ISO 22065), - fiale di rilevazione rapida (EN ISO 17621), - pompe per il campionamento personale (EN ISO 13137), - metalli e metalloidi in particelle aerodisperse (EN ISO 21832), - miscele di particelle aerodisperse e vapore (EN 13936) e - strumenti di lettura diretta per gas e vapori tossici (EN 45544, tutte le parti).
In questi documenti specifici sono stati inclusi ulteriori requisiti per la procedura o il dispositivo in questione, in modo da non compromettere i requisiti di base del presente documento. Laddove non esistono norme europee e/o norme internazionali specifiche, si applicano esclusivamente i requisiti di base.
Premessa
UNI EN 482:2021 Esposizione negli ambienti di lavoro - Requisiti generali riguardanti le prestazioni delle procedure per la misura degli agenti chimici
La norma specifica i requisiti generali riguardanti le prestazioni delle procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nell’atmosfera degli ambienti di lavoro come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC.
La norma EN 482 è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti contenute nell’ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08.
Art. 225(agenti chimici) ... 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. [/box-note]
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;[/box-note]
ALLEGATO XLI: Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti:
UNI EN 481:1994 UNI EN 482:1997 - 2021 UNI EN 689:1997 - 2019 UNI EN 1070:1999 UNI 1231:1999 UNI EN 1232:1999 UNI EN 1540:2001 - 2022 UNI EN 12919:2001 - sostituita da: UNI EN ISO 13137:2015[/box-note]
Estratto UNI EN 482:2021
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento specifica i requisiti prestazionali di base per le procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nelle atmosfere dei luoghi di lavoro, come richiesto dalla Direttiva sugli agenti chimici 98/24/CE.
Questi requisiti si applicano a tutte le fasi delle procedure di misurazione, indipendentemente dallo stato fisico dell'agente chimico (gas, vapore, particelle aerodisperse), dalle procedure di misurazione con campionamento e metodi analitici separati, o da strumenti con lettura diretta.
Il presente documento specifica i requisiti che sono soddisfatti dalle procedure di misurazione, quando sottoposte a prova in condizioni di laboratorio prescritte, necessari a causa della vastità delle condizioni ambientali che si possono incontrare nella pratica. … 2 RIFERIMENTI NORMATIVI …
3. TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni indicati nella EN 1540
4 CLASSIFICAZIONE
4.1 Generalità
Nel presente documento le misurazioni sono classificate secondo le loro finalità. Queste classificazioni si basano sulla strategia di misurazione della EN 689.
4.2 Misurazioni di screening della concentrazione media ponderata nel tempo
Le misurazioni di screening della concentrazione media ponderata nel tempo sono effettuate per ottenere informazioni semiquantitative sui livelli di esposizione. Tali informazioni sono utilizzate per identificare i potenziali pericoli per la salute e per stimare il rischio per la salute in base alla probabile gravità del danno e alla probabilità del suoaccadimento. Queste misurazioni possono determinare inoltre se l'esposizione è significativamente minore o maggiore dell'OELV. Può essere utilizzata un'apparecchiatura adatta alla rilevazione ed alla misurazione della concentrazione degli agenti chimici che soddisfi i requisiti del presente documento e sia in grado di riportare la media ponderata nel tempo.
4.3 Misurazioni di screening della variazione di concentrazione nel tempo e/o nello spazio
Le misurazioni di screening della variazione di concentrazione nel tempo e/o nello spazio sono utilizzate per fornire informazioni sulla probabile distribuzione della concentrazione degli agenti chimici nell'aria e per identificare le ubicazioni e i periodi di elevata esposizione. Le misurazioni di screening forniscono inoltre informazioni sull'ubicazione e sull'intensità delle sorgenti di emissione, utili a stimare l'efficacia della ventilazione o di altre misure tecniche. Può essere utilizzata un'apparecchiatura destinata alla rilevazione ed alla misurazione della concentrazione degli agenti chimici che soddisfi i requisiti del presente documento.
4.4 Misurazioni per il confronto con gli OELV
A condizione che il metodo soddisfi criteri accettabili di incertezza stabiliti, è possibile effettuare misurazioni da confrontare con gli OELV. Le misurazioni possono essere effettuate per determinare se l’esposizione di un lavoratore è inizialmente maggiore dell’OELV, e ripetute dopo ogni cambiamento significativo delle condizioni di lavoro, del processo industriale, dei prodotti o delle sostanze chimiche o dell’OELV.
4.5 Misurazioni periodiche
Le misurazioni periodiche sono utilizzate per determinare se le condizioni di esposizione sono cambiate da quando sono state eseguite le misurazioni per il confronto con gli OELV, o se le misure di controllo rimangono effettive. L'intervallo tra le misurazioni dovrebbe essere stabilito in base alla valutazione dell'esposizione professionale iniziale o a suesuccessive modifiche.
Nota Poiché la composizione dell'atmosfera del luogo di lavoro è stata esaminata durante la valutazione iniziale dell'esposizione professionale ed è noto che la composizione non varia nel tempo, per le misurazioni periodiche può essere appropriato utilizzare procedure con minore selettività.
5 REQUISITI PRESTAZIONALI
5.1 Generalità
I requisiti prestazionali per le procedure di misurazione dipendono dallo scopo per cui sono utilizzate. I requisiti prestazionali per le misurazioni di screening sono meno rigorosi rispetto alle misurazioni di confronto con i valori limite e le misurazioni periodiche.
Pertanto i requisiti prestazionali per le misurazioni di screening di cui ai punti 5.2 e 5.3 sono indicati solo in termini generali.
5.2 Misurazioni di screening della concentrazione media ponderata nel tempo
Lo scopo di queste misurazioni è descritto nel punto 4.2. Le procedure di misurazione devono comprendere quanto segue:
a) selettività adeguata all'agente chimico; b) tempo di integrazione minore o uguale al periodo di riferimento del valore limite; c) intervallo di misurazione che include il valore limite; e d) incertezza estesa idonea allo scopo.
5.3 Misurazioni di screening della variazione di concentrazione nel tempo e/o nello spazio
Lo scopo di queste misurazioni è descritto nel punto 4.3. Le procedure di misurazione devono comprendere quanto segue:
a) selettività adeguata all'agente chimico; b) tempo di integrazione breve (per variazione di concentrazione nel tempo ≤5 min; pervariazione di concentrazione nello spazio ≤15 min); c) intervallo di misurazione idoneo allo scopo; e d) incertezza estesa idonea allo scopo. ...
5.4.6 Incertezza estesa
I requisiti per l'incertezza estesa sono indicati nel Prospetto 1
Prospetto 1 Requisiti di incertezza estesa per le misurazioni da confrontare con i valori limite e le misurazioni periodiche
Nota La variazione dell'esposizione agli agenti chimici nei luoghi di lavoro può essere significativamente maggiore di quanto indicato dall'incertezza di una singola misurazione calcolata secondo il presente documento. Ciò è dovuto alla variabilità temporale e spaziale dell'esposizione nei luoghi di lavoro. ...
5.10 Requisiti aggiuntivi
Oltre ai requisiti indicati nei punti da 5.2 a 5.9, per tipi particolari di procedure e dispositivi di misurazione, a seconda dei casi, devono essere soddisfatti ulteriori requisiti specificati nella EN 838, EN 13205 (tutte le parti), EN 13936, EN 45544 (tutte le parti), EN ISO 13137, EN ISO 17621, EN ISO 21832, EN ISO 22065 e ISO 16107.
Il Prospetto 2 elenca ulteriori requisiti dei parametri di prova.
Prospetto 2 Ulteriori requisiti dei parametri di prova
...
APPENDICE A (informativa)
STRUTTURA DI UNA DESCRIZIONE DEL METODO
La struttura di una descrizione del metodo in base alla ISO 78-2 contiene tutte le informazioni necessarie a eseguire la procedura di misurazione, comprese le informazioni sull'incertezza estesa ottenibile, sull'intervallo di misurazione, sul tempo di integrazione, sulle interferenze e le condizioni ambientali o altre condizioni che possono influire sulle prestazioni della procedura di misurazione.
Se del caso dovrebbero essere presenti i seguenti punti principali:
- introduzione; - titolo; - avvertenze e precauzioni di sicurezza (se presenti); - scopo e campo di applicazione; - riferimenti normativi; - termini e definizioni; - principio; - requisiti che includono l'intervallo di misurazione specificato, la stabilità della temperatura di trasporto, le interferenze, le influenze ambientali, il pericolo di esplosione, la resistenza meccanica e la durabilità delle attrezzature e dei dispositivi, le istruzioni per l'uso, ecc.; - condizioni di prova, comprese le reazioni chimiche coinvolte, i reagenti e materiali, le apparecchiature e attrezzature, la generazione dell'atmosfera di prova e altre condizioni specificate; - procedure di prova per la resistenza meccanica e la durabilità, il pericolo di esplosione, il campionamento, il trasporto e la conservazione; - procedura analitica; - calcolo della concentrazione; - assicurazione e controllo della qualità; - casi speciali (per esempio interferenze); - incertezza di misurazione; - rapporto di prova; - appendici.
APPENDICE B (informativa)
CALCOLO DELL'INCERTEZZA DI MISURAZIONE
B.1 Generalità
La prima fase nella stima dell'incertezza di misurazione secondo la Guida ISO/IEC 98-3 è determinare le potenziali fonti di incertezza e identificare le singole componenti di incertezza casuale e non casuale (vedere riferimenti [10], [11], [12] e Guida ISO/IEC 98-3). La costruzione di un diagramma di causa ed effetto può essere utile a identificare le componenti di incertezza per cui sono richieste stime.
Le procedure per la misurazione degli agenti chimici comportano due fasi principali: il campionamento e l'analisi. Quello che segue è un elenco rappresentativo, ma non esclusivo, delle componenti di incertezza casuale e non casuale:
a) incertezza derivante dal campionamento, associata a: 1) volume d'aria o adsorbimento di massa campionati (vedere punto B.2); 2) efficienza del campionamento (vedere punto B.3); 3) conservazione, movimentazione e/o trasporto dei campioni, se effettuati (vedere punto B.4);
b) incertezza derivante dalle analisi dei gas e dei vapori (vedere EN 838 e/o EN ISO 22065), associata a: 1) recupero del metodo (comprende diversi fattori quali il recupero analitico, l'errore sistematico del metodo, la concentrazione di riferimento, l'effetto della temperatura, l'effetto dell'umidità, ecc.) (vedere punto B.5); 2) variabilità del metodo (include fattori quali dati di precisione del metodo ottenuti dai risultati dei campioni replicati, concentrazione della soluzione di taratura, funzione di taratura, diluizione delle soluzioni campione, se applicabile, deriva della risposta dello strumento, ecc.) (vedere punto B.7);
c) incertezza delle analisi delle particelle aerodisperse (vedere EN ISO 21832) e delle miscele di particelle aerodisperse e di vapore, associata a: 1) recupero analitico (vedere punto B.6); 2) variabilità analitica (vedere punto B.8); 3) sottrazione del bianco (vedere punto B.9). ...
B.2 Incertezza associata al volume d'aria campionato o all'adsorbimento di massa
B.2.1 Campionamento a pompa ...
Esempi di incertezza di misurazione della portata per diversi tipi di flussometri sono indicati nel Prospetto B.1 e nel Prospetto B.2
Prospetto B.1 Incertezza di misurazione della portata per un rotametro (dati esemplificativi)
- UNI 9994-1:2013 - Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione. - UNI 9994-2:2015 - Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio - UNI EN 2:2005 - Classificazione dei fuochi. - UNI EN 3-7:2008 - Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova. - UNI EN 3-8:2021 - Estintori d'incendio portatili - Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7 - UNI EN 1866-1:2008 - Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova - UNI EN 1866-2:2014 - Estintori d'incendio carrellati - Parte 2: Requisiti per la fabbricazione, resistenza a pressione e prove meccaniche per estintori, con una pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, che sono conformi ai requisiti espressi nella EN 1866-1
[box-note]Update Rev. 4.0 del 05 Febbraio 2023
Aggiornato Documento: - Decreto 1 settembre 2021 - Decreto 2 settembre 2021 - Decreto 3 settembre 2021 - ADR 2023 Inseriti nuovi paragrafi: - 2.6.2 Check list sorveglianza sistemi antincendio (estintori) lavoratori - 2.6.3 Check list manutentore - 2.6.4 Registro di interventi di modifica, adeguamento e miglioramento[/box-note]
[box-info]Note Documento
Il presente documento illustra gli "Estintori come mezzo di protezione antincendio - Controllo, Manutenzione ed Uso, in riferimento alla "Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", ed in particolare alla norma tecnica "UNI 9994-1:2013" per quanto attiene la parte di manutenzione degli stessi e note sule norme tecniche "UNI EN 2:2005" e per la classificazione dei fuochi e "UNI EN 3-7:2008" le caratteristiche costruttive e di prova degli estintori portatili.
I riferimenti legislativi per l'elaborazione del Documento sono:
- D. Lgs. 81/2008 TUS (in particolare Art. 46 Prevenzione incendi e Art. 36, 37 Informazione / Formazione lavoratori e addetti) - Decreto 1 Settembre 2021 (Decreto Controlli) / 25.09.2022 (Modificato da Decreto 15 Settembre 2022) - D.M. 7 gennaio 2005 (Classificazione e omologazione estintori portatili) - D.M. 06 marzo 1992 (Classificazione e omologazione estintori carrellati) - ADR 2023 (par. 8.121.4. Mezzi di estinzione incendio)
Indice Vademecum estintori: Controllo | Manutenzione | Uso
[panel]0. Direttiva PED ed estintori 1. Classificazione degli estintori 1.1 Classificazione in base al peso 1.2 Classificazione in base all’agente estinguente 2. UNI 9994-1:2013 Controllo iniziale e manutenzione estintori 2.1 Definizioni 2.2 Termini relativi alle attività 2.3 Termini relativi a personale ed aziende 2.4 Attività e periodicità della manutenzione 2.4.1 Fase 1: Controllo iniziale (presa in carico) 2.4.2 Fase 2: Sorveglianza 2.4.3 Fase 3: Controllo periodico 2.4.4 Fase 4: Revisione programmata 2.4.5 Fase 5: Collaudo 2.4.6 Fase 5: Manutenzione straordinaria 2.5 Cartellino di manutenzione 2.6 Registro antincendio / Registro dei controlli 2.6.1 Documento di manutenzione 2.6.2 Check list sorveglianza sistemi antincendio (estintori) Lavoratori 2.6.3 Check list manutentore 2.6.4 Registro di interventi di modifica, adeguamento e miglioramento 2.7 Estintori d’incendio per cui non è consentita la manutenzione 2.7.1 Estintori da considerarsi fuori servizio 3. Definizione e designazione delle classi di fuoco (UNI EN 2) 4. Requisiti/metodi di prova/criteri prestazione estintori portatili (EN 3-7) 4.1 Classificazione minima della capacita estinguente 4.2 Classificazione peri fuochi di classe A 4.3 Classificazione peri fuochi di classe B 4.4 Sistemi di indicazione della pressione 4.4.1 Manometro 4.5 Identificazione degli estintori d'incendio portatili 4.5.1 Colore 4.5.2 Marcatura 4.5.3 Pittogrammi 4.6 Dimensioni del focolare di prova 4.6.1 Caratteristiche dei focolari di prova di classe A 4.6.2 Costruzione dei focolari di prova di classe A 4.6.3 Costruzione dei focolari di prova di classe B 4.6.4 Idoneità fuochi di classe C 4.6.5 Idoneità fuochi di classe D 4.6.6 Requisiti specifici per estintori d'incendio con capacità estinguente di classe F 4.6.7 Prove di spegnimento per capacità estinguente di classe F 4.6.7.1 Capacità estinguente Classe F 5. Prescrizioni normative di sicurezza TUS 5.1 Gestioni delle emergenze 6. Decreto 1 sett. 2021 / Decreto 2 sett. 2021 / Decreto 3 sett. 2021 7. Uso estintori 8. Estintori e ADR[/panel]
Excursus
Classificazione in base al peso
Gli estintori si suddividono in due macro categorie che prevedono norme di costruzione specifiche:
- estintori portatili: estintori d’incendio progettati per essere trasportati e azionati a mano, di massa non maggiore a 20 Kg in condizioni operative (Norma di riferimento UNI EN 3-7).
- estintori carrellati: estintori su ruote progettati per essere trasportati e azionati a mano, con una massa maggiore a 20 Kg. (Norme di riferimento: UNI 9492, UNI EN 1866-1). ...
Classificazione in base all’agente estinguente
Gli estintori, in relazione dell’agente estinguente in essi contenuto, si suddividono in: - estintori a base d’acqua compresi quelli a schiuma; - estintori a polvere; - estintori a biossido di carbonio (CO2); - estintori a idrocarburi alogenati. ...
Manutenzione - Norma tecnica di riferimento
La manutenzione degli estintori è regolamentata nei tempi e nei metodi dalla norma UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”.
La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l’efficienza.
La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori d’incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d’incendio per fuochi di classe D.
[box-note]Leggi, norme nazionali, norme europee e direttive di riferimento:
- Direttiva 2014/68/UE (PED) (attrezzature soggette a pressione). - D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26 (attuazione Direttiva 2014/68/UE). - D.M. 20 dicembre 1982 Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d’incendio, soggetti all’approvazione dei tipo da parte del ministero dell’interno (abrogato da D.M. 07 gennaio 2005). - D.M. 7 gennaio 2005 Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. - D.M. 06 marzo 1992 Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati di incendi. - UNI EN 2:2005 Classificazione dei fuochi. - UNI EN 3-7:2008 Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova. - UNI EN 1866-1:2008 Estintori d’incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova. - UNI 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione.[/box-note]
UNI 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione
Definizioni
agente estinguente: sostanza contenuta nell’estintore che determina l'estinzione dell'incendio.
carica di un estintore: quantità di agente estinguente contenuta nell'estintore, espressa in volume (litri per gli estintori a base d'acqua e in massa (kilogrammi) per gli altri estintori. ... Termini relativi a personate ed aziende
Azienda di manutenzione: Azienda organizzata e strutturata che abbia nel proprio oggetto sociale l'attività di manutenzione di estintori, dotata di persone competenti.
Persona addetta alla sorveglianza: Persona responsabile che abbia ricevuto adeguate informazioni atte a controllare lo stato dell'estintore.
Persona competente (manutentore, colui che si occupa della manutenzione): Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma.
Persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto.
Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobile. ...
Attività e periodicità della manutenzione
La norma UNI 9994-1 è il riferimento per operare secondo la Regola dell'Arte, tale norma fa luce sulle figure coinvolte nella manutenzione, e prevede sei fasi di manutenzione:
Generalità
La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione, in conformità al prospetto 1 e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la presente norma e/o con le istruzioni del produttore.
L’obiettivo della manutenzione degli estintori d’incendio è quello di conservare il livello di protezione contro il rischio di incendio raggiunto con l’installazione degli estintori. La manutenzione regolare degli estintori permette di mantenere in efficienza gli estintori e garantire il livello di protezione iniziale contro il rischio di incendio.
Il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza della persona responsabile, che deve provvedere:
- alla sorveglianza degli estintori; - ad affidare le attività di manutenzione a persone competenti o ad azienda di manutenzione del settore, che si avvale di persone competenti, che esegua come minimo le attività di seguito specificate rispettando, ove necessario, le opportune istruzioni d’uso e manutenzione dei prodotti; - a valutare o far valutare, in funzione di rischi specifici, ulteriori attività di controllo.
Solo l’attività di sorveglianza può essere effettuata dalla persona responsabile.
L’azienda di manutenzione/persona competente deve essere dotata delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste dalla presente norma.
Attività di manutenzione
La manutenzione degli estintori è strutturata in attività distinte, deve essere effettuata con la periodicità massima indicata nel prospetto 1.
Le attività sono così denominate:
- controllo iniziale; - sorveglianza; - controllo periodico; - revisione programmata; - collaudo; - manutenzione straordinaria.
Qualsiasi attività che richiede lo smontaggio della valvola deve prevedere un rimontaggio eseguito con idonei strumenti (per esempio chiavi dinamometriche).
Sono sei fasi e periodicità di manutenzione:
Prospetto 1 - Fasi e periodicità ...
Fase 1: Controllo iniziale (presa in carico)
Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito anche contemporaneamente alla fase di controllo periodico a cura dell’azienda di manutenzione subentrante e deve prevedere una serie di accertamenti di seguito elencati:
a) verificare che gli estintori non rientrino tra quelli previsti al punto 2.7; b) verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti e ben leggibili; c) verificare l’esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione eseguite sugli estintori di incendio; d) controllare che sia disponibile il libretto d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore, ove previsto;
Qualora i documenti non siano disponibili, o siano solo parzialmente disponibili, il manutentore deve comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata.
L’esito dell’attività di controllo iniziale deve essere comunicato alla persona responsabile.
Fase 2: Sorveglianza
Operazioni connesse alla sorveglianza
La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla persona responsabile che abbia ricevuto adeguata informazione.
La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente (DVR dell’azienda). Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate.
L’esito dell’attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.
La sorveglianza è finalizzata ad esaminare lo stato dell’estintore tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:
a) l’estintore e il suo supporto siano integri; b) l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello ai sensi della legislazione vigente; c) il cartello sia chiaramente visibile, l’estintore sia immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli; d) l’estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; e) le iscrizioni siano ben leggibili; f) l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde; g) il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste; h) l’estintore portatile non sia collocato a pavimento.
La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente.
Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate.
L’esito dell’attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.
In particolare la persona responsabile, o le persone da lui delegate che abbiano ricevuto adeguate istruzioni, deve effettuare i seguenti controlli:
...
Fase 4: Revisione programmata
La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente.
Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata nel prospetto 2 (entro la fine del mese di competenza), atti a mantenere costante nel tempo l’efficienza dell’estintore, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:
a) esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; b) esame e controllo funzionale di tutte le parti; c) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell’agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni; d) controllo dell’assale e delle ruote, quando esistenti; e) ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate; f) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti; g) sostituzione dell’agente estinguente; h) sostituzione delle guarnizioni; i) sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza; l) rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.
Tutte le parti di ricambio e degli agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri dichiarati equivalenti dal produttore dell’estintore. La sostituzione dell’agente estinguente deve essere effettuata con la periodicità dichiarata dal produttore e, in ogni caso, non maggiore di quella di cui al prospetto 2.
La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell’azienda che l’ha effettuata devono essere riportati in maniera indelebile sia all’interno che all’esterno dell’estintore.
È vietato punzonare tale data sul serbatoio o sui componenti dell’estintore soggetti a pressione.
Gestione degli estinguenti sostituiti e dei materiali di scarto
Gli estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto devono essere gestiti conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di gestione ambientale. Le aziende di manutenzione su richiesta del cliente devono fornire evidenza della corretta esecuzione delle attività previste dalla legislazione vigente in materia ambientale.
...
Registro antincendio/Registro dei controlli
La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati:
a) i lavori svolti; b) lo stato in cui si lasciano gli estintori.
Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore.
L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate.
Documento di manutenzione
A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.
Il documento deve inoltre contenere: - i dati dell’azienda di manutenzione (ove applicabile); - i dati identificativi del manutentore; - i dati dell’azienda cliente e della persona responsabile.
Una copia del documento può essere allegata al registro, ove previsto dalle disposizione legislative vigenti.
Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività …
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate; b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative; c. le prove di evacuazione.
2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di controllo. …
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021)
ALLEGATO I (Art. 3, comma 1)
1 Manutenzione e controllo periodico
Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.[/panel]
...
Requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili
UNI EN 3-7:2008 Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova …
Tolleranze di riempimento
La carica effettiva dell'estintore deve essere pari alla carica nominale, entro le tolleranze indicate nel prospetto seguente.
Prospetto 4 - Tolleranze di riempimento ...
Classificazione peri fuochi di classe A
La classificazione della capacita estinguente degli estintori per fuochi di classe A è indicata dei prospetti 3 e 4. I numeri nella prima colonna di ciascun prospetto si riferiscono alle dimensioni del focolare di prova .
Classificazione della capacita estinguente, durata minima del funzionamento e cariche nominali per estintori a polvere
Prospetto 5 ...
Sistemi di indicazione della pressione
Manometro
II manometro deve poter essere controllato per verificarne il regolare funzionamento mediante un'apparecchiatura indipendente che utilizzi l'applicazione di pressione esterna per il controllo della pressione. ...
Scala del manometro
(Figura 2) Legenda
1. Arrotondato allo 0,5 bar più vicino 2. Verde 3. Rosso
Figura 2 - scala manometro ...
Marcatura
La marcatura sull'estintore deve essere di colore (colori) contrastante con lo sfondo. La marcatura deve essere suddivisa in cinque parti come indicato nella figura 4. La marcatura richiesta per le parti 1, 2, 3 e 5 deve essere contenuta nella stessa etichetta o nella stessa cornice. L'etichetta (o cornice) deve essere in una posizione tale da poter essere letta chiaramente quando l'estintore si trova sui supporto. La marcatura richiesta per la parte 4 può trovarsi anche in altra posizione sull'estintore.
Figura 4 - Marcatura
* Dimensione relativa caratteri
1,2,3,4,5: Informazioni sezioni
Dimensioni del focolare di prova
Caratteristiche dei focolari dl prova di classe A
I focolari di prova di classe A devono essere costituiti da una pila di legna sostenuta da un'intelaiatura metallica di 250 mm di altezza, 900 mm di larghezza e lunghezza pari a quella del focolare di prova (vedere figura 1.1).
L'intelaiatura metallica deve essere costituita da profilati angolari (L x L) (50 · 50) mm come specificate nella ISO 657-1.
Prospetto 11 – Designazione focolare di prova ...
Figura 6 - Focolare di prova di classe A
Figura 7 - Focolare di prova di classe A acceso ...
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza ... e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. (*)
4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
Aggiornato Documento: - Decreto 1 settembre 2021 - Decreto 2 settembre 2021 - Decreto 3 settembre 2021 - ADR 2023 Inseriti nuovi paragrafi: - 2.6.2 Check list sorveglianza sistemi antincendio (estintori) lavoratori - 2.6.3 Check list manutentore - 2.6.4 Registro di interventi di modifica, adeguamento e miglioramento
Certifico Srl
3.0
Luglio 2021
Formattazione/miglioramenti grafici Inserimento link riferimenti normativi
Procedure Verifiche periodiche Attrezzature / Rev. 2.0 Settembre 2022
ID 3751 | 12.09.2022 / Documento completo in allegato
Quali sono le attrezzature soggette a verifica periodica? (D. Lgs. 81 Allegato VII, portale CIVA) Come individuo le attrezzature? (esempi, descrizioni, periodicità, legislazione, norme tecniche e buone prassi) Come si organizzano le verifiche? (individuazione del soggetto richiedente, destinatario, tempistica della richiesta, tempistica per effettuazione della verifica prima o periodica). Chi può effettuare le verifiche e cosa occorre? (INAIL, Soggetti Abilitati, Documentazione)
Il Documento intende fornire risposte e procedure illustrate a queste domande.
Il documento tecnico-organizzativo elaborato Certifico, per gestire la verifica periodica delle attrezzature di cui all'VII, suddivise per gruppi (DM 11.04.2011) con l'identificazione delle attrezzature soggette, la procedura di verifica da organizzare con l'ASL o i Soggetti Abilitati per la prima verifica periodica, verifiche periodiche successive alla prima, ed eventuale indagine supplementare, nonché la documentazione necessaria da esibire in sede di verifica.
[box-note]Update Rev. 2.0 2022 del 12.09.2022 - Aggiornato Rif. Portale CIVA Attrezzature a pressione(dal 1° luglio 2022)[/box-note]
[box-warning]Portale CIVA (Servizi telematici di Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi)
Dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi INAL si richiedono on line con il nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail consente di richiedere on line i servizi più significativi, tra cui l’immatricolazione e la messa in servizio, relativi a impianti e attrezzature.
Richieste di verifica che è possibile presentare per il settore Sollevamento:
- Immatricolazione; - Prima verifica periodica; - Riconoscimento idoneità per ponte sollevatore per autoveicoli; - Riconoscimento idoneità prototipo per ponte sollevatore per autoveicoli; - Prestazioni su macchine non marcate CE: - Approvazione progetto apparecchio singolo; - Approvazione progetto attrezzature apparecchio singolo; - Collaudo - Prima verifica; - Collaudo - Prima verifica apparecchi in serie; - Collaudo all'estero; - Collaudo apparecchi destinati all'estero; - Collaudo prima verifica con approvazione progetto singolo; - Riesame progetto apparecchio singolo per esito negativo o modifica elemento; - Riesame progetto attrezzature apparecchio singolo per esito negativo o modifica elemento; - Verifica straordinaria.
Richieste di verifica che è possibile presentare per il settore Ascensori e montacarichi da cantiere:
- Immatricolazione; - Prima verifica periodica.
Richieste di verifica che è possibile presentare per il settore Apparecchi a pressione:
- Verifica di messa in servizio; - Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta Contestuale); - Dichiarazione di messa in servizio; - Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b), c) e d); - Prima verifica periodica.
Dal 16 luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online per la comunicazione del nominativo dell’organismo abilitato incaricato di effettuare le verifiche periodiche (art.7-bis DPR 462/01) per gli impianti di messa a terra (attrezzature a pressione non previsto al momento data news).
1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
“Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. ...
2. DM 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. ...
a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne ....
a) Attrezzature a pressione: 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi ...
3. Procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature
3.1 Comunicazione di messa in servizio
Il datore di lavoro dà immediata comunicazione all’ufficio INAIL competente per il territorio della messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro compresa tra quelle dell’allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
L’INAIL registra l’attrezzatura e assegna un numero di matricola che identifica univocamente l’attrezzatura stessa e lo comunica al datore di lavoro.
Le attrezzature già in servizio e già immatricolate non sono soggette ad ulteriore comunicazione.
...
3.2 Prima verifica periodica
...
...
Indice
1. Riferimenti normativi 2. Identificazione delle attrezzature soggette a verifiche periodiche APPARECCHI 3. CIVA: Servizi telematici di certificazione e verifica impianti e apparecchi 4. Procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature 4.1 Comunicazione di messa in servizio 4.2 Prima verifica periodica 4.3 Verifiche periodiche successive alla prima 4.4 Indagine supplementare 5. Documentazione necessaria 6. Tariffe 7. Sanzioni Fonti
Tragitto casa-lavoro: Infortunio sul lavoro / Infortunio in itinere - Casi e giurisprudenza
ID 16158 | Rev. 1.0 del 06.04.2022 / Documento completo in allegato
Il presente elaborato illustra la fattispecie del c.d. "infortunio in itinere" evidenziandone la casistica ed elencandone la prassi e la giurisprudenza di merito.
Infortunio in itinere
L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.
Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Ad esempio:
[alert]- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro - interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale) - interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola - brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.[/alert]
Utilizzo di un mezzo privato
L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.
Esempi:
- il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative - il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro - i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe - i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato - la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci
Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Circolare INAIL 8 luglio 1999 Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato. ...
Giurisprudenza di merito
Cassazione civile sez. lav. 08 aprile 2021 n.9375
In tema di infortunio in itinere, l’assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida e tale principio va interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell’infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato; la guida con una patente di tipo diverso da quella prescritta per la conduzione del veicolo è equiparabile alla guida senza patente o con patente scaduta.
Cassazione civile sez. VI del 25 febbraio 2020 n.5119
Deve essere confermata la decisione dei giudici di appello che nell’ambito di una controversia per il risarcimento occorso ad un assicurato hanno statuito che se il contratto copre gli infortuni in itinere, ma non li definisce, si deve dunque ritenere che con tale espressione le parti abbiano inteso fare riferimento al concetto di “infortunio in itinere” come previsto e disciplinato dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e quindi all’art. 2 d.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Alla stregua di tali norme non sussiste rischio in itinere quando il tragitto seguito dal lavoratore non sia necessitato, ma costituisca una “deviazione del tutto indipendente dal lavoro”.
Corte di cassazione ordinanza 8 novembre 2021 n. 32473
La dipendente di una Procura della repubblica, ottenuto il permesso di uscire dal diretto superiore e timbrato l’apposito cartellino in uscita, subiva un infortunio nel recarsi a un bar esterno per un caffè. In giudizio, la Corte le nega il diritto all’indennizzo da parte dell’INAIL, ricordando lo stato della giurisprudenza in ordine alla nozione di “occasione di lavoro” che giustifica l’indennizzo e concludendo che nel caso esaminato la lavoratrice si era volontariamente esposta a un rischio non necessariamente connesso con l’attività lavorativa per soddisfare un bisogno procrastinabile e non impellente. In tal modo era stato interrotto il nesso causale tra lavoro e infortunio, irrilevante essendo il fatto che la pausa fosse stata autorizzata.
ID 17534 | 07.09.2022 / Documento completo in allegato
Normativa e note in relazione al Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 che stabilisce criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008.
Il 18 marzo 2023 è la scadenza del 3° triennio di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei formatori docenti salute e sicurezza lavoro già qualificati alla data di entrata in vigore (18 marzo 2014) del D.M. 06 marzo 2013.
- scadenza 3° triennio 18 marzo 2023 - scadenza 2° triennio 18 marzo 2020 - scadenza 1° triennio 18 marzo 2017
(!) Trienni limite di riferimento
Fig. 1 - Timeline scadenze trienni di riferimento aggiornamento formatori già qualificati al 18 marzo 2014
Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 (GU n. 65 del 18 marzo 2013) detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008.
I criteri della figura del formatore, introdotti dal decreto interministeriale del 6/03/2013, non costituiscono una novità assoluta in tema di formazione relativamente alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in quanto ad indicare per la prima volta i requisiti minimi per la figura del docente è stato l’Accordo Stato-Regioni del 2006 (prima dell'emanazione del decreto interministeriale del 6/03/2013) con riferimento ai percorsi formativi previsti in funzione dello svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: ... m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento.[/box-info]
1. Area normativa/giuridica/organizzativa. 2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari.Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto. 3. Area relazioni/comunicazione.
Fig. 2 - Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro
Tab. 1 - Requisiti del docente formatore alla data di entrata in vigore del D.I. 2013
Aggiornamento
Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, oltre ad individuare i requisiti che tali formatori dovevano avere alla data di entrata in vigore dello stesso, riepilogata nell’allegata tabella, stabilisce la periodicità dell’aggiornamento.
Sui docenti-formatori salute e sicurezza lavoro si segnalano gli interpelli:
- Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014; Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015. Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015 Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente (1):
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione. [/box-note]
Fig. 3 - Tipologia/ore di attività per aggiornamento professionale triennale formatore-docente sicurezza lavoro _________
Il triennio decorre, per i formatori docenti già qualificati alla data di entrata in vigore del D.M. 2013, dal 18 marzo 2014 (18 marzo 2014 / ndr); per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.
In particolare, poi, l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente (1):
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
[box-note](1) Interpello 9/2015 - Precisazioni sul termine "alternativamente"
- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.
In particolare, come abbiamo già visto, la Commissione ricorda che “l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell‘area tematica di competenza”.
Con il termine "alternativamente" – indica la Commissione Interpelli – “il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”. [/box-note]
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) I'INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l'amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - Ministero della salute; - Ministero dello sviluppo economico; - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; - Formez; - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.
Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008. ...[/box-note]
ID 17654 | 20.09.2022 / Documento di approfondimento allegato
Documento di appofondimento sulla valutazione del rischio da posture incongrue con il metodo OWAS.
Il metodo OWAS (Ovako Posture Analysis System), sviluppato negli anni settanta per le industrie dell'acciaio (Karhu et al. 1977) e successivamente validato e divulgato a cura del "Centre for Occupational Safety di Helsinky" (Louhevaara & Suurnakki 1992), è un metodo per la valutazione del carico posturale, basato su una classificazione semplice e sistematica delle posture di lavoro con osservazione dei compiti lavorativi.
Ciascuna configurazione viene contraddistinta da un codice e classificata, in riferimento a indagini statistiche e principi biomedici, in quattro classi di rischio di lesioni e/o patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. In funzione della classe di rischio della postura assunta e della sua frequenza durante la giornata lavorativa, il metodo consente di calcolare un indice che esprime numericamente e sinteticamente il livello di criticità dell'attività svolta.
Il D.Lgs. 81/08, sebbene non preveda uno specifico titolo per il rischio posturale, all’art. 15 comma 1 lett.d) nelle “Misure generali di tutela” stabilisce che “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.
[box-info]La norma UNI ISO 11226:2019 "Ergonomia - Valutazione delle posture statiche di lavoro" è stata sviluppata anche sulla base del metodo OWAS[/box-info]
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.[/panel]
[...]
1. Classificazione delle posture e attribuzione della classe di rischio
Nell’ambito del metodo OWAS, le posture assunte dal lavoratore vengono scomposte in base alla posizione di schiena, braccia e gambe e viene loro assegnato un valore numerico secondo lo schema della figura sottostante.
Una quarta cifra viene attribuita in funzione del peso sollevato.
Tabella 1 - Classificazione delle posture e attribuzione della classe di rischio
[...]
2. Classe di rischio OWAS
Le posture codificate dal metodo OWAS sono state classificate in quattro classi che rispecchiano il livello di rischio nei confronti di patologie a carico dell'apparato muscolo scheletrico:
1. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico. 2. Posture con qualche effetto dannoso sull'apparato muscolo-scheletrico. Le azioni correttive sono necessarie nel prossimo futuro. 3. Posture con un effetto negativo evidente per l'apparato muscolo-scheletrico. Le azioni correttive dovrebbero essere attuate il prima possibile. 4. Posture con un effetto estremamente negativo sull'apparato muscolo-scheletrico. Le azioni correttive dovrebbero essere attuate immediatamente.
Tabella 2 - Classe di rischio OWAS
[...]
Tabella 3 – Esempio Valori Indici di Rischio OWAS e livelli di esposizione
[...]
5. Esempio scheda di analisi
[...] segue in allegato
Fonti D.Lgs. 81/08 Metodo OWAS "Centre for Occupational Safety di Helsinky" (Louhevaara & Suurnakki 1992)
Scade il 26 agosto 2021 il 2° Termine per l’aggiornamento dei Professionisti antincendio con data di Iscrizione negli elenchi del MI ante il 27 Agosto 2011 (DM 5 agosto 2011 (Art. 7 comma c)).[/box-warning]
Tutte le norme VVF su Professionisti antincendio, in accordo con il Decreto 5 agosto 2011Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con Note/Circolari VVF e decreti successivi. Documento completo in allegato.
[box-note]IscrizioniElenchi MI Professionisti antincendio
Si riporta il testo nativo L'Art. 1 della Legge n. 818/1984, inerente i professionisti iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno abrogato dal D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139:
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto. (Decreto ministeriale 25 marzo 1985 abrogato da DM 5 agosto 2011 / ndr).
Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.
Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2."
1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.
6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.[/box-note]
Decreto 5 agosto 2011 ... Art. 7 1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1; b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2; c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.[/panel]
A. Aggiornamento Professionista Iscritto ante DM 05 Agosto 2011
B. Aggiornamento Professionista Iscritto Post DM 05 Agosto 2011
[box-note]Decreto 5 agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. G.U. n.198 del 26 agosto 2011
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 12627 del 28/09/2011 D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ". Primi chiarimenti.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012 Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1486 del 01/02/2013 Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Ulteriori indicazioni.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 11956 del 09/10/2014 Eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011, organizzati congiuntamente da più Ordini/Collegi provinciali.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 15614 del 29/12/2015 Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno - Art. 7 del D.M.5 agosto 2011.
Decreto 7 giugno 2016 Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. GU n. 126 del 24 giugno 2016
Nota prot. 1284 del 2 febbraio 2016 Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011.
Circolare 7888 VVF 22 giugno 2016 Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di Formazione A Distanza (FAD)
Circolare CNI 7 dicembre 2017 OGGETTO: modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 giugno 2016. CNI 01.12.2017
Estratto nota DCPREV Prot. n. 16177 del 30 novembre 2017 Modifiche al D.M. 5 agosto 2011 introdotte dal D.M. 7 giugno 2016 - Chiarimenti.
DM 16maggio 1986 Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
CIRCOLARE MI 30/09/1989 N. 24 Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi
CIRCOLARE MI 21/10/1992 N. 18 Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi.[/box-note]
[box-note]FAD
Con la Circolare 7888 VVF 22 giugno 2016 sono fornite indicazioni sulla validità della formazione a distanza (FAD) e chiariti i requisiti e le modalità di formazione online.
Allegato I Modalità di erogazione in streaming per corsi e seminari di aggiornamento, art 7 Decreto 5 agosto 2011
a) Definizioni
Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo , veicolato attraverso supporto multimedia le , che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti , che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.
Soggetto organizzatore: Soggetto a cui è affidato la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e seminari di aggiornamento, individuati all'a rt. 7, comma 4. del D.M. 5/8/2011 (''Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie", e strutture centrali e perifèriche del Dipartimento VV.F.).
b) Corsi di aggiornamento in streaming sincrono
È consentita l'effettuazione di corsi di aggiornamento in modalità streaming sincrona. I discenti frequentano il corso con presenza presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso soggetto organizzatore provvederà presso ciascuna sede alla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento.
Al termine del corso, sarà somministrato a tutti i discenti , contemporaneamente , il test finale, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale . Il test è raccolto dal rappresentante del soggetto organizzatore ed, inviato al docente/docenti preposti alla correzione e valutazione della prova. Tutti gli atti relativi all' evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo .
c) Seminari di aggiornamento io streaming sincrono
È consentita l'effettuazione di seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono. I discenti assistono al seminario presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso Soggetto organizzatore provvederà alla verifica della effettiva presenza dei paitecipanti a tutta la durata dell'evento. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo .
Al termine del seminario viene rilasciato l'attestato di frequenza. ...[/box-note]
ID 9651 | Rev. 2.0 del 03.03.2023 / Documento completo allegato
Quadro tecnico normativo generale sulla Prevenzione Incendi di Impianti di stoccaggio di GNL a servizio di Impianti di distribuzione GNC, GNL e GNC/GNL, con Circolari e Guide tecniche di riferimento VVF, nota Seveso. Documento aggiornato al 03 Marzo 2023 in seguito alla pubblicazione del Decreto 16 febbraio 2023 (GU n. 52 del 02.03.2023) modifiche alla RTV Impianti di distribuzione GNL (stoccaggio < 50 T) di cui al Decreto 30 giugno 2021 (GU n.166 del 13.07.2021). ________
Excursus
Timeline normativa
Sin dal 2013 per rispondere alle esigenze connesse alla diffusione capillare del GNL come combustibile per l’autotrazione in condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio Nazionale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con Lettera Circolare Prot. N. 3819 del 21.03.2013, ha emanato la “Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione di progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione”.
Nell’ottica di migliorare l’efficacia degli strumenti di progettazione antincendio in linea con l’evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di riduzione dei costi e dell’ impatto ambientale, la Linea Guida è stata aggiornata nel 2015.
2013
Lettera Circolare n. 3819 del 21.03.2013, Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione di progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione.
- Parte 1 - Guida Tecnica ed atti di indirizzo per la relazione dei progetti di prevenzione incendi relativi agli impianti di alimentazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di Gas Naturale Compresso (GNC) per autotrazione.
- Parte 2 - Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo 1-gnl, 1-gnc e 1-gnc/gnl per autotrazione. (1)
2018
Circolare n. 12112 del 12/09/2018 (solo Stoccaggio GNL) Guida tecnica per lo stoccaggio di GNL Guida Tecnica di prevenzione incendi per l'analisi dei progetti di impianti di stoccaggio di GNL di capacità superiore a 50 tonnellate
2020 (?)
(1) Circolare n. 5870 del 18/05/2015 (Parte 1) attualmente in fase di trasformazione da guida a regola tecnica - Vedi notawarninga seguire(*)
[box-warning]Update 13.07.2021 Pubblicata RTV Decreto 30 giugno 2021 di cui a seguire.[/box-warning]
2021
Decreto 30 giugno 2021 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021) Entrata in vigore: 12.08.2021
2023
Decreto 16 febbraio 2023 Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto» (GU n. 52 del 02.03.2023). Entrata in vigore: 01.04.2023
Vedi testo consolidato Decreto 30 giugno 2021 come modificato da Decreto 16 Febbraio 2023:
_______
Altre
GAS Naturale
Decreto 24 maggio 2002 reca le norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione (GU n. 131 del 06.06.2002), successivamente modificato ed integrato con il decreto 28 giungo 2002, con il decreto 11 settembre 2008 e con il decreto 31 marzo 2014 (è prevista una sostanziale semplificazione per il self service non presidiato)
GPL
D.P.R n. 340 del 24 ottobre 2003 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione (G.U. n.282 del 4/12/2003) modificato ed integrato con Decreto 3 aprile 2007, (in G.U. 27/04/2007, n.97), Decreto 23 settembre 2008, (in G.U. 03/10/2008, n.232), Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49) Decreto 31 marzo 2014, (in G.U. 09/04/2014, n.83) e Decreto 20 Aprile 2018 (G.U. n.102 del 04/05/2018)
Idrogeno
Decreto 23 ottobre 2018 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. (GU n.257 del 05 novembre 2018)
1. Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo 1-gnl, 1-gnc e 1-gnc/gnl per autotrazione. (c.d. Impianti di distribuzione) (trasformata RTV in Decreto 30 giugno 2021)
La guida si applica agli impianti con serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 50t delle seguenti tipologie:
1. impianti di distribuzione di gas naturale compresso (GNC), alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto (GNL), definiti anche come “impianti L-GNC” 2. impianti di distribuzione di gas naturale liquefatto (GNL), alimentati da serbatoi fissi di GNL, definiti anche come “impianti L-GNL” 3. impianti di distribuzione di GNL e di GNC, alimentati da serbatoi fissi di GNL, definiti anche come “impianti L-GNC/GNL”; ...
2. Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione. (c.d. Serbatoi)
La guida tecnica si applica ai depositi di GNL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 50 t, per tutti gli usi, con la sola esclusione delle stazioni di rifornimento di gas naturale per autotrazione.[/box-warning]
[box-warning](*)RTV GNL Impianti di distribuzione
Update 13 Luglio 2021
Pubblicata la RTV di cui alDecreto 30 giugno 2021 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021) Entrata in vigore: 12.08.2021
ESAME PROGETTO + SCIA VVF / Visita Controllo Obbligatoria
Normativa Europea GNL Autotrazione
Sono di recente emanazione due norme ISO specifiche del settore autotrazione quali:
UNI EN ISO 16923-2018: Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli (GNC da CONDOTTA e da STOCCAGGIO LNG) UNI EN ISO 16924-2018: Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli
Il GNL - Gas Naturale Liquefatto
Il GNL - GAS NATURALE LIQUEFATTO è definito dalla Norma UNI EN ISO 14532 come una "miscela complessa di idrocarburi, composta principalmente da metano, ma che generalmente include, quantità sensibilmente minori di etano, propano e idrocarburi superiori e alcuni gas non combustibili come ad esempio azoto e anidride carbonica"
Il Gas Naturale Liquefatto non è sinonimo di Gas Naturale, ma ne eredita gran parte delle caratteristiche chimico-fisiche.
Liquido INCOLORE E INODORE Temperatura di ebollizione (Teb) molto basso (- 161 °C) Temperatura critica (Tcr) di -82 °C a 45 bar; Temperatura di accensione di 540 °C; Campo di Esplosività compreso tra 5÷15% in aria; Potere Calorico molto elevato: 12.935 Kcal/Kg; Asfissiante Semplice (NON E’ TOSSICO, NON E’ CANCEROGENO);
Il vantaggio principale è che per la stessa quantità di gas, il volume occupato dal GNL è 600 volte inferiore al volume della stessa quantità in forma gassosa.
La soluzione tecnologica che prevede un impianto di distribuzione di gas naturale realizzato mediante stoccaggio criogenico di metano liquido (GNL) risulta quindi innovativa per le stazioni di rifornimento carburante per le quali al momento la normativa antincendio contempla solamente l’utilizzo di metano allo stato gassoso prelevato da rete fissa o da carro bombolaio.
L’innovazione tecnologica, di cui si occupa la presente circolare, consiste quindi nella possibilità di stivare il metano allo stato liquido refrigerato entro un serbatoio criogenico, che allo stato attuale è nella stragrande maggioranza dei casi realizzato in esecuzione fuori terra, nel quale il prodotto è mantenuto ad una pressione di pochi bar in condizioni di temperatura pari a -160° C.
L’isolamento termico del serbatoio è normalmente ottenuto mediante intercapedine in cui è realizzato il vuoto. Il metano liquido viene gassificato, previo pompaggio, mediante un evaporatore riscaldato normalmente ad aria atmosferica dal quale, uscendo, viene conservato normalmente a pressione di 220/250 bar entro pacchi bombole di tipo tradizionale, che appartengono già alla filiera dello schema tradizionale (recipienti di accumulo/smorzamento).
In buona sostanza l’innovazione dell’impianto (Figura 1), di cui si occupa la guida tecnica 2 della Circolare Prot. n. 5870 del 18.05.15, consiste nella sostituzione dell’allaccio a condotta/carro bombolaio con sistema comprendente il serbatoio di metano refrigerato del tipo fuori terra ed annessa linea di pompaggio sino al gassificatore.
- Impianti Tipo L-GNC che distribuisce il GNL stoccato nel serbatoio sotto forma di GNC (Gas Naturale Compresso) per il rifornimento degli autoveicoli alimentati a metano tradizionale attraverso una sezione di pompaggio-vaporizzazione-accumulo in alta pressione (300 bar) (Figura 1) - Impianti Tipo L-GNL che distribuisce il GNL stoccato nel serbatoio sotto forma di metano liquido per il rifornimento dei mezzi alimentati a GNL di nuova concezione (trasporto pesante) attraverso una sezione di pompaggio di bassa pressione (15 bar) (Figura 2) - Impianti Tipo L-GNC/GNL che si compone di entrambe le sezioni impiantistiche degli impianti Tipo L-GNC e Tipo L-GNL (Figura 3) ...
Figura 1 - Stazioni L-GNC
Figura 2 - Stazioni GNL
Figura 3 - Stazioni L-GNC/GNL
[box-note]Decreto 30 giugno 2021 (Impianti di distribuzione < 50 T)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021) Entrata in vigore: 12.08.2021
Modificato da: Decreto 16 febbraio 2023 Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto» (GU n. 52 del 02.03.2023). Entrata in vigore: 01.04.2023
Art. 1. Scopo e campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.
Art. 2. Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto; d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi; e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.
Art. 3. Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni di cui all’art. 3 si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto: a) di nuova realizzazione; b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all’art. 3 gli impianti fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco. 3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell’allegato 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5. Ubicazione dell’impianto
1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.
2. Nell’ipotesi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.
3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto derivanti da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti.
4. La rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere attestata dal comune o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale.
Art. 6. Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto; c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535; c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.
Allegato 1 (articolo 3)
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione di tipo L-GNL, L-GNC e LGNC/GNL alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.
1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 2 Principi generali 3 Elementi costitutivi 4 Elementi pericolosi 5 Serbatoi criogenici di GNL 6 Pompe 7 Vaporizzatori e scambiatori/regolatori di temperatura 8 Sistema di contenimento 9 Barriera di confinamento 10 Torcia fredda 11 Recinzione 12 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio 13 Dispositivi e configurazione del punto di riempimento dei serbatoi criogenici 14 Tubazioni di GNL e GNC 15 Impianto elettrico 16 Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche 17 Fognature e caditoie 18 Protezione antincendio 19 Recupero dei gas di evaporazione(boil-off) di GNL dell’impianto di distribuzione 20 Convogliamento dei gas di evaporazione dei serbatoi dei veicoli 21 Apparecchi di distribuzione del GNL 22 Distanze di sicurezza 23 Distanze di protezione 24 Sosta dell’autocisterna 25 Norme di esercizio 26 Rifornimento in modalità self service 27 Stazioni di rifornimento mobili e movibili[/box-note]
Vedi testo consolidato Decreto 30 giugno 2021 come modificato da Decreto 16 Febbraio 2023:
Le sostanze pericolose GPL e GNL sono comprese tra le sostanze previste nell’Allegato 1 - Parte 2 del D.Lgs 105/2015, ovvero le c.d. “sostanze pericolose specificate”, secondo le seguenti soglie quantitative che comportano l’assoggettabilità agli obblighi previsti per gli stabilimenti di SI - Soglia Inferiore e di SS - Soglia Superiore. (Figura 4)
Figura 4 - Allegato 1 - Parte 2 del D. Lgs. 105/2015 - Estratto
Nella Figura 5 sottostante gli obblighi di PI e Seveso in relazione alla Capacità di stoccaggio del GNL del Serbatoio.
Figura 5 - Obblighi PI e Seveso in relazione alla Capacità di stoccaggio del GNL ...
Controlli previsti (non esaustivo)
CONTROLLO
ENTE
RICHIESTA DA
TEMPI
Presentazione SCIA per impianti di categoria “C” DPR 151/2001
VV.F.
Titolare attività
Prima dell’esercizio
Denuncia di messa in servizio insieme a pressione con assegnazione del numero di matricola
INAIL
Datore di Lavoro
Prima installazione
Rinnovo periodico di conformità antincendio ex DPR 151/2011 con situazione nulla mutato
VV.F.
Datore di Lavoro
5 anni
Verifiche dell’insieme a pressione
INAIL/ASL
Datore di Lavoro
2 anni
Sostituzione e/o taratura in loco delle valvole di sicurezza
INAIL/ASL
Datore di Lavoro
2 anni
Verifica di integrità dei serbatoi/bombole
ASL o Ente Notificato
Datore di lavoro
10 anni
Messa in servizio impianto elettrico, messa a terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi pericolosi
ASL
Datore di Lavoro
Prima installazione
Prima verifica periodica impianto elettrico, messa a terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi pericolosi
ASL o Ente Notificato
Datore di Lavoro
Prima installazione
Successive verifiche periodiche impianto elettrico, messa a terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi pericolosi
ASL o Ente Notificato
Datore di Lavoro
2 anni
IMPIANTO MECCANICO
IMPIANTO ELETTRICO, PNEUMATICO E M.T.
EROGATORE
Controllo efficienza compressore metano con tagliandi progressivi sulla base delle ore lavorate stabiliti dal Costruttore
Controllo efficienza del quadro elettrico, presenza tensione, test interruttore generale, verifica integrità quadro e segnaletica
Controllo del fasciame dell’erogatore e dei relativi sistemi di chiusura, vetri, targhe, corretto ancoraggio.
Verifica integrità valvole di sicurezza e data di scadenza collaudo biennale
Verifica di integrità dei cavi elettrici ed elettronici e relative connessioni alla attrezzature
Verifica di corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione interno
Controllo di efficienza delle apparecchiature intercettazione, eccesso flusso, non ritorno, regolatori di pressione
Controllo dei collegamenti di messa a terra e delle masse di continuità
Verifica di corretto funzionamento delle testate conto metriche, dei pulsanti di marcia/arresto
Verifica di presenza perdite, controllo delle connessioni flangiate e filettate
Controllo della presenza di sabbia all’interno dei pozzetti elettrici e di messa a terra
Verifica di corretto funzionamento e tenuta delle pistole di erogazione
Controllo di efficienza dei gruppo/i di raffreddamento e delle relative connessioni meccaniche
Controllo di efficienza del sistema elettro- pneumatico di emergenza
Verifica di integrità delle tubazioni flessibili di erogazione e relative valvole antistrappo
Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di misura e correzione
Prova di efficienza dei pulsanti di emergenza a servizio dell’impianto
Verifica di integrità delle connessioni meccaniche e rilevamento presenza perdite
IMPIANTO MECCANICO
IMPIANTO ELETTRICO, PNEUMATICO E M.T.
EROGATORE
Controllo efficienza compressore metano con tagliandi progressivi sulla base delle ore lavorate stabiliti dal Costruttore
Controllo efficienza del quadro elettrico, presenza tensione, test interruttore generale, verifica integrità quadro e segnaletica
Controllo del fasciame dell’erogatore e dei relativi sistemi di chiusura, vetri, targhe, corretto ancoraggio.
Verifica integrità valvole di sicurezza e data di scadenza collaudo biennale
Verifica di integrità dei cavi elettrici ed elettronici e relative connessioni alla attrezzature
Verifica di corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione interno
Controllo di efficienza delle apparecchiature intercettazione, eccesso flusso, non ritorno, regolatori di pressione
Controllo dei collegamenti di messa a terra e delle masse di continuità
Verifica di corretto funzionamento delle testate conto metriche, dei pulsanti di marcia/arresto
Verifica di presenza perdite, controllo delle connessioni flangiate e filettate
Controllo della presenza di sabbia all’interno dei pozzetti elettrici e di messa a terra
Verifica di corretto funzionamento e tenuta delle pistole di erogazione
Controllo di efficienza dei gruppo/i di raffreddamento e delle relative connessioni meccaniche
Controllo di efficienza del sistema elettro-pneumatico di emergenza
Verifica di integrità delle tubazioni flessibili di erogazione e relative valvole antistrappo
Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di misura e correzione
Prova di efficienza dei pulsanti di emergenza a servizio dell’impianto
Verifica di integrità delle connessioni meccaniche e rilevamento presenza perdite
Verifica del corretto funzionamento dei manometri e dei pressostati
Verifica di integrità dell’impianto elettrico Ex in zone potenzialmente esplosive
verifica di integrità delle connessioni elettriche e del collegamento di terra
Verifica del corretto funzionamento dei termometri
Prova di efficienza della protezione catodica tubazioni (se presente)
Controllo di efficienza dei misuratori massici tramite apposite bombole + bilancia
Verifica di integrità del cabinato in c.a. e delle relative porte di accesso
Prova di efficienza dei compressori aria a servizio dell’impianto metano
Verifica delle piombature metriche e scadenza ultimo controllo metrologico
Controllo della presenza delle attrezzature antincendio fisse e mobili e relativa scadenza periodica
D.Lgs. 81/2008 TUS: Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali / Rev. 7.0 Dicembre 2022
ID 4503 | Rev. 7.0 del 13 Dicembre 2022 (in rosso le modifiche/integrazioni)
Il Documento intende fornire un quadro generale degli Obblighi del D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda tutti gli aspetti di Valutazione, Documentali. Gli Obblighi relativi alle "Figure Sicurezza" dalle Nomine alla Formazione/Informazione/Addestramento, sono disponibili nel documento Tabella riepilogativa Formazione/Informazione TUS.
13. Sorveglianza preposto PIMUS 48. Ambienti lavoro vincolati 60. Esonero abilitazione conduzione generatori di vapore[/box-info]
Premessa
Nella tabella seguente, sono stati riportati, suddivisi anche per macrocategorie, tutti gli Obblighi di Valutazione/Documentali (colonna 1) del D.Lgs. 81/2008.
Nella colonna 2 è riportato il “Riferimento normativo”, nella colonna 3 i “Tempi”, dove applicabile, chiude la tabella la colonna 4 "note".
Si porga attenzione, che la Tabella seppur elaborata da Fonti ufficiali, può non comprendere taluni aspetti, sia perché sovrapponibili con altre normative, che per l’intrinseca forma del TUS che non ha un carattere lineare e articolato.
Si sottolineano i paragrafi generali seguenti per tutti gli aspetti legati al processo di valutazione e di aggiornamento della documentazione:
[box-hint]Art. 18 ... z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.[/box-hint]
[box-hint]Art. 29 ... 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.[/box-hint]
Il Documento sarà oggetto di modifiche/integrazioni.
Sezioni
A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI
Estratto
...
...
...
...
(*) Nella colonna “riferimento normativo” se assente la dizione “D.Lgs” ma solo “Art....” è da riferirsi al “D.Lgs. 81/2008”. (**) Le competenze per le procedure attrezzature, ecc, es: prima verifica, verifiche periodiche, altro, per quanto riguarda INAIL/ISPRA/Soggetti Abilitati S.A. potrebbero variare da regione a regione / altro.
13. Sorveglianza preposto PIMUS 48. Ambienti lavoro vincolati 60. Esonero abilitazione conduzione generatori di vapore
Certifico Srl
6.0
2022
22. Deroga VLE EMC 51. Registrazione interventi di addestramento lavoratori 65. Comunicazione cessione e dismissione attrezzature All. VII 66. Portale CIVA 71 Comunicazione installazione apparecchiature RM
Certifico Srl
5.0
2022
41. Piano emergenza - Decreto 2 Settembre 2021 / GSA 44. Registro antincendio 39. Valutazione rischio incendio 98. Libro Unico del Lavoro (LUL) 53. Sollevamento persone con cestelli - Procedura di sicurezza 55. Patentino di conduttore di generatori di vapore 81. Comunicazione lavoratori autonomi occasionali 82. Tirocinanti
Certifico Srl
4.0
2021
3. Valutazione dei rischi NaTech terremoto 19. Rumore (PARE) 45. Ambienti lavoro interrati 62. Uso saltuario su strada di carrelli elevatori 63. Odorizzazione gas uso mensa/bagni 79. Informativa lavoro agile
Certifico Srl
3.0
2020
21. Radiazioni ionizzanti (radon) 22. Radiazioni ionizzanti (mediche) 23. Radiazioni ionizzanti (naturali) 74. Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni
Certifico Srl
2.0
2019
19. Campi elettromagnetici EMC (aggiornamento punto) 44. Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri 85. Licenza di esercizio di pubblico spettacolo / Licenza di agibilità
Certifico Srl
1.0
2019
8. Impianti elettrici in luoghi MARCI 9. Lavori sotto tensione 10. Lavori in prossimità di parti attive 23. Rischio radon 40. Luoghi MARCI
Lavori su impianti elettrici: Procedura organizzativa CEI 11-27
ID 2841 | Rev. 2.0 del 25.10.2021 / Documento di lavoro in allegato
La procedura è stata redatta basandosi su quanto prescritto dalla norma tecnica CEI 11-27:2021 al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza CAPO III - Impianti ed apparecchiature elettriche.
La procedura, pertanto, si applica alle operazioni ed alle attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connessi e vicino ad essi.
Non si applica ai lavori eseguiti a distanza maggiore o uguale di DA9 da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette, come nei capitoli seguenti viene rappresentato.
[panel]Indice
1. Premessa 2. Definizioni 3. Requisiti formativi per PES e PAV 4. Tipologie procedure 5. Procedure di esercizio 5.1 Manovre di esercizio 5.2 Controlli funzionali 5.3 Prove 5.4 Ispezione 6. Procedure di lavoro 6.1 Pianificazione 6.2 Prescrizioni specifiche riguardo alle condizioni atmosferiche 6.3 Prescrizioni in caso di induzione o trasferimento del potenziale di terra 6.4 Prescrizioni in caso di lavori all’aperto 6.5 Prescrizioni in caso di lavori all’interno 6.6 Lavori fuori tensione 6.7 Lavori sotto tensione in bassa tensione (categorie 0 e I) 6.8 Metodi di lavoro in bassa tensione 6.9 Modalità operative 6.10 Organizzazione del lavoro 6.11 Lavori in prossimità di parti attive 7. Procedure di manutenzione 7.1 Sostituzione Fusibili 7.2 Sostituzione lampade ed accessori 7.3 Interruzioni temporanee 7.4 Termine dei lavori di manutenzione 9. Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza 9.1 Esempio dei livelli di responsabilità 9.1.1 Schema generale 9.1.2 Abitazione 9.1.3 Piccola azienda o artigiano 9.1.4 Grande azienda industriale 10. Moduli 10.1 Delega del ruolo operativo di responsabile dell’impianto da URI a RI ai sensi della norma CEI 11-27 art. 4.11 24 10.2 Piano di lavoro 10.3 Piano di intervento 10.4 Consegna e restituzione impianto 10.5 Restituzione impianto 10.6 Scheda per interventi ripetitivi che può sostituire il piano d’intervento[/panel]
[...]
3. Requisiti formativi per PES e PAV
Livello 1A – Conoscenze teoriche
- Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come chiave d’interpretazione della cultura della sicurezza;
- conoscenza delle prescrizioni:
[panel]- - della Norma CEI EN 50110-1 e della presente Norma per gli aspetti comportamentali; - -di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT; - - di eventuali norme pertinenti alla tipologia impiantistica su cui dovrà operare; - - nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso;[/panel]
- attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione;
- le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti del RI e del PL; la preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di sicurezza; le comunicazioni; il cantiere;
Il livello 1A deve prevedere anche gli aspetti teorici di cui al livello 1B.
Livello 1B – Conoscenze e capacità per l’operatività
Oltre alle metodologie di lavoro richieste per l’attività, specifiche di ogni azienda, la formazione pratica deve riguardare almeno i seguenti aspetti:
- definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro; - apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari; - messa a terra e in cortocircuito; - verifica dell’assenza di tensione; - valutazione delle condizioni ambientali; - modalità di scambio delle informazioni; - uso e verifica dei DPI previsti nelle disposizioni aziendali; - apposizione di barriere e protezioni; - valutazione delle distanze; - predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti ad es. al Piano di lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto, ecc.
L’azione formativa si sviluppa comprendendo
- corsi frontali o a distanza per le parti teoriche; - addestramento operativo, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo.
Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti.
La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori, tra cui si evidenziano la preparazione scolastica, l’esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti. In particolare, la complessità dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei contenuti e della durata dei corsi
Si raccomanda, comunque, una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 h.
La formazione, o parte di essa, può essere svolta sia all’interno sia al di fuori dell’azienda di appartenenza, purché il soggetto formatore sia in possesso delle necessarie conoscenze professionali.
La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.
Per l’esecuzione di lavori sotto tensione in BT è richiesta una formazione specifica trattata nella parte dedicata a tali lavori.
[...]
4. Tipologie procedure
Come indicato nella norma tecnica CEI 11-27 le procedure vengono distinte in 3 tipologie principali:
a. PROCEDURE DI ESERCIZIO b. PROCEDURE DI LAVORO c. PROCEDURE DI MANUTENZIONE
[...]
5.2 Controlli funzionali
I controlli funzionali devono essere eseguiti mediante “misure” dei dati fisici all’interno di impianti elettrici.
Le misure in presenza di rischio elettrico devono essere eseguite solo da PES o PAV o, escluse le misure nei lavori sotto tensione, da PEC solo se sorvegliate da PES o PAV.
Quando si effettuano misure su impianti elettrici, si devono usare strumenti di misura adeguati e sicuri, costruiti in conformità alle Norme di prodotto specifiche. Tali strumenti devono essere controllati prima dell’uso e, se necessario, dopo l’uso.
Tipo misura 1
- Il quadro aperto presenta un grado di protezione verso le parti attive ≥ IPXXB. - Tenendo conto del tipo di puntali impiegati (dimensioni e forma della punta di contatto nuda) e della distanza delle parti attive tra di loro e verso le masse, non c’è rischio di contatto accidentale, né di cortocircuito accidentale.
[box-note]Non è necessaria la supervisione di PES, non sono necessari i guanti isolanti e la visiera di protezione contro il cortocircuito.[/box-note]
[...]
D. Esclusioni dai lavori sotto tensione
Le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici o apparecchiature in tensione anche superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato e addestrato non costituiscono lavori sotto tensione regolati nella norma CEI 11-15:
[panel]- manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; - manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;•uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme di prodotto; - uso di rilevatori di distanze isolanti nelle condizioni previste di impiego; - lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati; •utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito; - lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V in c.a. anche se funzionanti a tensione superiore.[/panel]
Non costituisce altresì lavoro sotto tensione l'uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori tensione, a condizione che vengano adottate, a seguito di un'analisi del rischio, procedure (o metodi) di prova, finalizzate a prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di alimentazione (vedi anche par. 5.3.2).
[...]
9.1.4 Grande azienda industriale
Classificazione URI): datore di lavoro o staff esecutivo o incaricati della responsabilità complessiva degli impianti elettrici
Classificazione RI): persona designata a svolgere il ruolo di responsabile di un impianto elettrico durante le attività lavorative
Classificazione PL): capo di una squadra della propria azienda o di una società terza
Classificazione Addetti al lavoro): componenti la squadra di lavoro
[...]
10.4 Consegna e restituzione impianto
[...] Segue in allegato
Formato: pdf/doc Pagine: 32 Abbonati Sicurezza: SI Copiabile/stampabile: SI
ID 18612 | 25.01.2023 / In allegato documento completo
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47).
Si articola in tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro; - apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale; - apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Schema articolazione apprendistato
Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; l’apprendistato professionalizzante; l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per la regolamentazione della disciplina dell’apprendistato si segnala che la normativa è stata recepita con modalità differenti a livello regionale.
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha posto particolare attenzione agli incentivi rivolti alle due tipologie correlate alla creazione di un sistema duale di alternanza scuola-lavoro.
I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono (D.Lgs. n. 81/2015, articoli 42 e 47):
[box-info]- a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio (fermo restando che è sempre la contrattazione collettiva a stabilire, poi, le regole di avanzamento retributivo); - il trattamento contributivo agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato; - l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici di leggi e contratti per l’applicazione di specifiche normative o istituti (ad esempio, ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 non sono presi in considerazione gli apprendisti).[/box-info]
Inoltre, il D.Lgs. n. 81/2015 prevede la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento dell’assunzione.
Al riguardo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).
Infine, oltre agli incentivi all’assunzione di apprendisti previsti per il 2021 dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori, art. 15 bis, commi 12-13), con riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 645) ha riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 lavoratori uno sgravio contributivo del 100% (quanto alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) per i primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Infine, con la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 (e relativi Allegati: Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa; Schema di Piano formativo individuale; Schema di dossier individuale), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti interpretativi sulla normativa vigente al fine di favorire l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale del contratto di apprendistato di primo livello, di cui all'art. 43 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di fissare ulteriori requisiti in materia per gli aspetti regolatori di propria competenza. ... [panel]Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n.144 del 24-06-2015 - S.O. n. 34)
[...]
Art. 41 Definizione
1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Art. 42 Disciplina generale
1.Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5. 3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. 4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di retribuzione a cottimo; b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio; c) presenza di un tutore o referente aziendale; d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003; g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni; h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. 6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare; f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (N) 7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 8. Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. …
Nota (N) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) che "A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici: [...] c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978".
Art. 43 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. [...][/panel]
[box-note]Linee guida del 20 febbraio 2014 della Conferenza Stato-Regioni / Percorso formativo
Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
L'accordo - sottoscritto in data 20 febbraio 2014 - ha previsto alcune modifiche al percorso formativo che deve garantire ai giovani, durante l’esperienza del contratto di apprendistato, una effettiva formazione.
Inoltre, si semplifica la procedura che deve essere seguita dalle aziende e si stabilisce che l’offerta formativa pubblica, per questo tipo di istituto, è obbligatoria ed è disciplinata dalla regolamentazione regionale.
La durata ed i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono collegati alle competenze acquisite nella pregressa formazione scolastica. Sono infatti previste:
- 120 ore per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado, - 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado, - 40 ore per gli apprendisti laureati.
La formazione pubblica sarà finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali che andranno dai comportamenti per garantire maggiore sicurezza sul lavoro alla organizzazione aziendale, dalle comunicazioni nell’ambito lavorativo alla legislazione del lavoro, dalla conoscenza digitale alla sensibilità sociale e civica.
Nel caso in cui sia l’azienda a voler garantire l’offerta formativa di base occorrerà che l’impresa risponda a specifici requisiti di qualità sia in relazione ai luoghi che in relazione ai docenti.
Questi, in definitiva, i punti principali:
a) la formazione per tutto il periodo di apprendistato è di correlata al titolo di studio posseduto andando da 120 ore per i giovani privi di titolo, a 80 per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di qualifica o diploma e a 40 per i laureati o titolo equivalente; b) la durata dei moduli può esser ridotta se i giovani hanno già frequentato corsi formativi in precedenti rapporti di apprendistato; c) la formazione deve avere come contenuti la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione aziendale, i diritti ed i doveri, la competenza digitale e gli elementi della professione; d) il momento formativo, di regola all’inizio del rapporto, può essere svolto anche “a distanza”; e) in alternativa alla formazione pubblica, l’insegnamento può essere effettuato direttamente dalle imprese se in possesso di locali con “standard minimi”; f) il piano formativo individuale viene considerato obbligatorio per la sola parte tecnico-professionale; g) le imprese con più sedi operative potranno avvalersi della formazione di base e trasversale delle Regioni nelle quali insistono le loro sedi legali.
- Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili - Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
1. SCOPO
Scopo della procedura è di indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi nelle imprese edili, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di elaborare un programma atto a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
La procedura fornisce istruzioni operative utili per redigere il documento di valutazione del rischio, il cui modello è riportato nella sezione II.1.
In ogni caso ciascuna impresa deve effettuare la propria valutazione sulla base della realtà aziendale.
L’indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei rischi è impostata sulla base di quanto contenuto nelle ricerche condotte dal C.P.T. di Torino riguardanti la valutazione dei rischi durante il lavoro nelle attività edili e riportate nel manuale “La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”, realizzato in collaborazione con INAIL Piemonte.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura è applicabile a tutte le tipologie di imprese che effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/08.
L’applicazione della metodologia consente di assolvere agli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.81/08.
Dal documento possono essere estratti in parte i contenuti minimi per la redazione del piano operativo di sicurezza, come definito all’art. 89 comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 81/08. Tali contenuti devono essere ripresi ed integrati con gli altri elementi elencati al punto 3.2. dell’allegato XV al fine di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 96, comma 1, lettera g).
3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
Effettuare la valutazione del rischio è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, capo III del D.Lgs. n. 81/08 ed in relazione all’attività ed alla struttura dell’impresa. ...
Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione - Note 2022
ID 18275 | 04.12.2022 / Documenti completi in allegato
Il Documento illustra le norme di riferimento per i ponteggi di facciata sono la UNI EN 12810-1 e la UNI EN 12811-1 in relazione alla definizione dei loro Elementi, Designazione e Classificazione.
I ponteggi di facciata sono destinati ad essere utilizzati collegati alla facciata con ancoraggi.
Le norme UNI EN 12810-1 e UNI EN 12811-1 (insieme ad altre) sono di riferimento per l’Autorizzazione ministeriale alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi di cui all’Art. 131 c. 3 del D.Lgs. 81/2008(soggetta a rinnovo ogni 10 anni).
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74. .. 5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico. ...[/box-note]
[box-note]UNI EN 12810-1:2004
Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: Specifiche di prodotto La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12810-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i requisiti generali per la progettazione costruttiva e valutazione per i sistemi di ponteggi di facciata prefabbricati. [/box-note]
[box-note]UNI EN 12811-1:2004
Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione generale
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12811-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per ponteggi di accesso e di lavoro.[/box-note]
UNI EN 12810-1:2004 / Estratto
La presente norma europea specifica i requisiti prestazionali e i requisiti generali del progetto strutturale e la valutazione di sistemi di ponteggio di facciata prefabbricati.
I ponteggi di facciata sono destinati ad essere utilizzati collegati alla facciata con ancoraggi. I sistemi di ponteggio sono classificati in base a sei criteri, vedere prospetto 1.
È limitata a sistemi di ponteggio di facciata aventi montanti di acciaio o lega di alluminio e altri elementi di questi stessi materiali o materiali derivati dal legno.
Definisce una serie base di configurazioni del sistema, dalle quali partire per realizzare il progetto strutturale. Altre configurazioni sono possibili in alcuni sistemi, ma non rientrano nel presente scopo e campo di applicazione.
La presente norma dovrebbe essere consultata congiuntamente alla EN 12811-1, al prEN 12811-2, alla EN 12811-3 e alla EN 12810-2 che specificano alcuni dei requisiti.
La presente norma non specifica i requisiti per parasassi. Non fornisce le indicazioni relative al montaggio, uso, smontaggio o manutenzione.
3 TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini della presente norma europea si applicano i termini e le definizioni riportati nella EN 12811-1 e i seguenti.
3.1 sistema di ponteggio: a) serie di componenti collegati tra loro, prevalentemente progettati per il sistema di ponteggio, e b) serie base di configurazioni del sistema valutate, e c) manuale del prodotto.
3.2 componente: Parte di un sistema di ponteggio, che non può essere smontata ulteriormente, per esempio un telaio verticale o una diagonale.
3.3 elemento: Parte integrante di un componente (per esempio saldata), come il traverso di un telaio verticale.
3.4 dispositivo di collegamento: Dispositivo che collega due o più componenti.
3.5 configurazione: Disposizione particolare di componenti collegati.
3.6 configurazione del sistema: Configurazione del sistema di ponteggio comprendente un ponteggio completo o una sezione rappresentativa di esso.
3.7 serie base di configurazioni del sistema: Gamma di configurazioni del sistema specificate ai fini del progetto strutturale e della valutazione.
3.8 larghezza del sistema (SW): Classe di larghezza massima, come da prospetto 1 della EN 12811-1:2003, che può essere realizzata tra i montanti.
3.9 valutazione: Processo di controllo che stabilisce se tutto è conforme ai requisiti specificati nella presente norma.
Classificazione ponteggio di facciata UNI EN 12810-1
4 CLASSIFICAZIONE
Un sistema di ponteggio deve essere classificato in conformità al prospetto 1.
Prospetto 1Classificazione dei sistemi di ponteggio
Designazione ponteggio di facciata / UNI EN 12810-1
5 DESIGNAZIONE
La designazione di un sistema di ponteggio in conformità alla presente norma, deve includere le parti seguenti.
(1) Classe del carico di servizio: vedere prospetto 1 (Prospetto 3 EN 12811-1)
(2) Prove di caduta su impalcati: (D) con prove di caduta o (N) senza prove di caduta
(3) Classe di larghezza del sistema: vedere prospetto 1/lunghezza di campo in cm (Prospetto 1 EN 12811-1)
(4) Classe di altezza libera di passaggio: vedere prospetto 1 (Prospetto 2 EN 12811-1)
(5) Rivestimento: (A) senza rivestimento; (B) con rivestimento: vedere prospetto 1
(6) Scala:(LA) con scala a pioli; (ST) scala a rampa o (LS) entrambe: vedere prospetto 1
[box-note]L'esempio consiste in un ponteggio di classe di carico 4, larghezza del sistema di almeno 0,9 m e minore di 1,2 m, lunghezza di campo di 2,5 m, altezza libera di passaggio tra le aree di lavoro e il traverso o l'elemento di ancoraggio 1,9 m, con rivestimento, con accesso a scala a pioli e scala a rampa.
Quando un sistema di ponteggio include più di una classe e/o dimensioni di carico, deve essere prevista una linea separata di designazione per ciascuna di esse.[/box-note]
...
7.3.6.3 Ove si preveda un passaggio pedonale al disotto della lunghezza del ponteggio, lo spazio deve essere come da figura 2.
Figura 2 - Spazio libero minimo per passaggio pedonale
Dimensioni in centimetri
...
9 MANUALI
9.1 Generalità
Il fabbricante deve fornire una serie di istruzioni raccolte in un apposito manuale del prodotto.
Ciò costituisce la base per il progetto strutturale. Il contenuto è indicato nel punto 9.2.
Il fabbricante deve inoltre fornire un manuale di istruzioni per l'uso in cantiere, ossia una parte del manuale del prodotto. Il contenuto è illustrato nel punto 9.3.
9.2 Contenuto del manuale di prodotto
Il manuale del prodotto deve includere le informazioni seguenti, suddivise come evidenziato al punto 8 della EN 12811-1:2003:
a) un elenco di tutti i componenti con le descrizioni che consentano di identificarli; per esempio mediante un disegno; b) le istruzioni per la successione di montaggio e smontaggio dei componenti e di come movimentarli; c) la disposizione di ciascuna configurazione del sistema della serie di riferimento indicando le rispettive classi di carico e larghezza, le dimensioni generali, lo schema di ancoraggio e su come includere gli elementi ausiliari; d) istruzioni relative agli ancoraggi di tutte queste circostanze; e) una dichiarazione di limitazioni di uso in riferimento alla pressione dinamica del vento, al ghiaccio e alla neve; f) una specifica completa degli elementi che non fanno parte dei componenti appositamente progettati, per esempio tubi sciolti e giunti;
Nota Ciò consente di procedere al loro acquisto qualora non siano forniti dal fabbricante.
g) i carichi imposti alla facciata a cui è ancorato il ponteggio e carichi sulla fondazione dalle basette; h) l'indicazione che i componenti chiaramente danneggiati non possono essere utilizzati; i) eventuali istruzioni di stoccaggio, manutenzione o riparazione, ritenute appropriate da parte del fabbricante; j) dati strutturali per componenti e dispositivi di collegamento come per esempio resistenze e rigidezza valutate mediante prove; k) come ottenere ulteriori informazioni qualora le circostanze dell'applicazione potenziale non rientrino nella serie di riferimento di configurazioni del sistema, per esempio la temporanea rimozione di ancoraggi, o un'altezza maggiore di 25,5 m; l) informazioni sulle restrizioni dell'applicazione di carichi tramite i giunti della EN 74 ai montanti descritti nel punto 7.3.5.4.
9.3 Contenuto del manuale di istruzioni
Il manuale di istruzioni deve includere gli elementi da a) fino a i) e k) del punto 9.2.
10 MARCATURA
Ciascun componente appositamente progettato deve essere marcato con:
a) un simbolo o lettere che identifichino il sistema di ponteggio e il suo fabbricante; b) l'anno di fabbricazione, indicandolo mediante le ultime due cifre. In alternativa può essere utilizzato un codice per tenere traccia dell'anno di fabbricazione.
La marcatura deve essere disposta in modo tale da rimanere leggibile per tutta la durata di vita del componente. Le dimensioni delle lettere possono essere considerate in base alle dimensioni del componente.
UNI EN 12811-1:2004 / Estratto
La presente norma europea specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per i ponteggi di accesso e di servizio, definiti d’ora in poi ponteggi di servizio.
I requisiti forniti sono per strutture di ponteggi la cui stabilità è affidata alle strutture adiacenti. In generale questi requisiti si applicano anche ad altri tipi di ponteggi di servizio. Sono definiti requisiti normali ma è presente anche una disposizione per casi particolari.
La presente norma europea specifica anche le regolamentazioni di progettazione strutturale quando sono utilizzati determinati materiali e le regolamentazioni generali per attrezzature prefabbricate.
La norma esclude:
- impalcati sospesi mediante funi, sia fissi che mobili; - impalcati mobili in orizzontale incluse le torri mobili di accesso; - impalcati motorizzati; - ponteggi utilizzati come protezione per lavori sui tetti; - coperture temporanee.
Nota 1 La maggior parte dei ponteggi di servizio è formata da componenti prefabbricati o da tubi e giunti. Alcuni esempi di ponteggi di servizio sono i ponteggi di facciata, le torri statiche e i ponteggi a gabbia di uccello, ma non sono forniti dettagli per tutti questi esempi.
Nota 2 Le strutture di sostegno e i sistemi di puntellazione possono essere costituiti dagli stessi componenti strutturali descritti nella presente norma, ma non sono ponteggi di servizio.
Nota 3 Requisiti particolari per i ponteggi di facciata costituiti da componenti prefabbricati sono specificati nella EN 12810-1 e nella EN 12810-2. …
Elementi ponteggio / UNI EN 12811-1
3 TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini della presente norma europea, si applicano i termini e le definizioni seguenti (vedere anche figura 1).
3.1 ancoraggio: Mezzo inserito nella struttura, o fissato ad essa, per fissare un elemento di
Nota L’effetto di un ancoraggio si può ottenere collegando l’elemento a una parte della struttura destinata principalmente ad altri scopi, vedere punto 3.23.
3.2 basetta regolabile: Basetta con un mezzo per la regolazione verticale.
3.3 basetta: Piastra utilizzata per distribuire il carico su un’area maggiore in un montante.
3.4 ponteggio a gabbia di uccello: Struttura di ponteggi comprendente una griglia di montanti e un’area con impalcati solitamente destinata al servizio o al deposito.
3.5 controventatura nel piano orizzontale: Gruppo di componenti che fornisce rigidezza al taglio nei piani orizzontali, per esempio mediante componenti di impalcato, telai, pannelli a telaio, diagonali di controventatura e collegamenti rigidi tra traversi e correnti o altri elementi utilizzati per la controventatura orizzontale.
3.6 controventatura nel piano verticale: Gruppo di componenti che fornisce rigidezza al taglio nei piani verticali, per esempio telai chiusi con o senza controventature angolari, telai aperti, telai a scale con aperture di accesso, collegamenti rigidi o semirigidi tra i componenti orizzontali e verticali, diagonali di controventatura o altri elementi utilizzati per la controventatura verticale.
Figura 1Esempi di componenti tipici di un sistema di ponteggi di facciata
Legenda
hs Altezza del ponteggio bs Larghezza del campo del ponteggio, interasse dei montanti ls Lunghezza del campo del ponteggio, interasse dei montanti hl Altezza del ponteggio
1 Controventatura nel piano verticale 2 Controventatura nel piano orizzontale (3.5) 3 Protezione laterale (3.19) 4 Puntone della mensola (-) 5 Nodo (3.13) 6 Controventatura nel piano verticale 7 Montante (3.21) 8 Traverso (3.24) 9 Corrente (3.10) 10 Giunto (3.8) 11 Elemento di ancoraggio (3.23) 12 Impalcato (3.15) 13 Mensola (-) 14 Travi per passo carraio (-) 15 Basetta (3.3) 16 Elemento di impalcato (3.16) 17 Telaio orizzontale (-) (diagonale trasversale) (3.6) 18 Ancoraggio (3.1) 19 Telaio verticale (-) 20 Struttura di recinzione (5.5.5) 21 Corrente principale di parapetto (5.5.2) 22 Corrente intermedio di parapetto (5.5.3) 23 Fermapiede (5.5.4) (diagonale longitudinale) (3.6) 24 Montante di parapetto (-) 25 Basetta regolabile (3.2)
Nota 1 La figura serve solo per l’identificazione dei componenti e non illustra alcun requisito.
Nota 2 (-) Questi termini non sono contenuti nel testo ma sono utili per comprendere i vari componenti che possono essere utilizzati in un ponteggio di servizio.
5.2 Classi di larghezza
La larghezza, w, è la larghezza completa dell’area di lavoro includendo fino a 30 mm del fermapiede, vedere figura 2. Nel prospetto 1 sono indicate sette classi di larghezza.
Nota 1 In alcuni Paesi sono definite larghezze minime per vari tipi di attività lavorativa.
La distanza libera tra i montanti, c, deve essere almeno 600 mm; la larghezza libera delle scale a rampa non deve essere minore di 500 mm.
Ogni area di lavoro, angoli inclusi, deve avere la larghezza specificata per l’intera lunghezza. Questo requisito non si applica nell’immediata vicinanza di una coppia di montanti, dove deve essere presente un’area completamente priva di impedimenti con una larghezza minima, b e p, in conformità alle dimensioni fornite nella figura 2.
Nota 2 Quando l’area di lavoro contiene attrezzature o materiali, si dovrebbe considerare di mantenere spazio per il lavoro e l’accesso.
Prospetto 1 Classi di larghezza per le aree di lavoro
...
Figura 2Requisiti per l’altezza libera di passaggio e la larghezza delle aree di lavoro
Legenda
b = spazio libero di transito, che deve essere almeno il maggiore tra 500 mm e (c - 250 mm) c = distanza libera tra i montanti h1a, h1b = altezza libera di passaggio tra le aree di lavoro e i traversi o gli elementi di ancoraggio rispettivamente h2 = altezza libera alla spalla h3 = altezza libera di passaggio tra le aree di lavoro p = larghezza dell’altezza libera di passaggio, che deve essere almeno la maggiore tra 300 mm e (c - 450 mm) w = larghezza dell’area di lavoro in conformità al punto 5.2
Dimensioni in millimetri
Prospetto 3Carichi di servizio sulle aree di lavoro (vedere anche punto 6.2.2)
Valutazione del rischio chimico (EMKG) - BAuA (DE)
ID 11735 | 07.06.2022 Rev. 1.0 2022 / Documento di approfondimento e liste di controllo EN-DE allegate
Il metodo di controllo sul luogo di lavoro per le sostanze pericolose (EMKG) dell'Istituto federale tedesco per la sicurezza e la salute sul lavoro (BAuA) esiste dal 2005. Si tratta di un metodo per la gestione del rischio riguardante attività in cui sono coinvolte sostanze pericolose. L'EMKG ha lo scopo di aiutare in particolare le piccole e medie imprese (PMI) a trasformare le informazioni dalle schede di sicurezza in misure pratiche di riduzione dei rischi.
[box-note]Rev. 1.0 2022 Novità
- Integrazione modulo aggiuntivo "Schema di controllo sul posto di lavoro per l’uso facile di sostanze pericolose e del nuovo regolamento CLP". Ciò significa che l'EMKG può essere applicato anche a sostanze pericolose classificate sulla base delle indicazioni H del regolamento CLP (regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele).
- Integrazione modulo EMKG Fire and Explosion per la valutazione del rischio incendio ed esplosione.[/box-note]
[box-info]In Germania, la direttiva quadro 89/391/CEE è stata recepita attraverso la Occupational Safety and Health Act, 1996 (ArbSchG), la Occupational Safety Act (ASiG) e il settimo libro del codice sociale (SGB VII).
Main OSH legislation DE: Occupational Safety and Health Act, 1996 (Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Additional legislation: Act on occupational physicians, safety engineers and other occupational health and safety specialists; Occupational Safety Act (Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit), Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
General Federal Mining Ordinance (Bergverordnung für alle bergbaulichen Bereiche), Allgemeine Bundesbergverordnung (ABBergV)
Federal Mining Act, Bundesberggesetz (BbergG)
Seamen's Law, Seemannsgesetz (SeemG) - Since 20.04.2013: Maritime Labour Act, Seearbeitsgesetz (SeeArbG)
Seventh Volume of the Social Law Code (Sozialgesetzbuch (SGB), Siebtes Buch (VII): Gesetzliche Unfallversicherung), Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz (UVEG 9).[/box-info]
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.[/panel]
...
Metodo EMKG descrizione
L'EMKG è suddiviso in otto step.
Gli step da uno a quattro riguardano i rischi derivanti dall'inalazione e gli step da cinque a sette i rischi derivanti dal contatto. Lo step finale consiste nel verificare l'efficacia della scelta delle misure protettive. Per procedere attraverso questi otto step è necessario disporre di informazioni sulla sostanza pericolosa ricavate dalla scheda di dati di sicurezza (SDS) e informazioni relative all'attività lavorativa che possono essere ottenute visitando/ispezionando il luogo di lavoro.
L'ultima versione 2.2 della linea guida sul metodo pubblicata sul sito BAUA, è stata integrata con il modulo aggiuntivo "Schema di controllo sul posto di lavoro per l’uso facile di sostanze pericolose e del nuovo regolamento CLP". Ciò significa che l'EMKG può essere applicato anche a sostanze pericolose classificate sulla base delle indicazioni H del regolamento CLP (regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele).
Oltre alla valutazione dei rischi per la salute è necessario che sulle sostanze pericolose sia fatta anche una valutazione dei rischi di incendio ed esplosione. A tale scopo, si può usare il modulo “EMKG Fire and Explosion”, che fornisce una guida alle misure protezione necessarie. Il modulo è stato migliorato e testato continuamente sin dal suo sviluppo nel 2012.
STEP 1 – Gruppo di rischio (HG) | Inalazione
Determinare il gruppo di pericolo per sostanze e miscele con e senza limiti di esposizione professionale in accordo a quanto riportato nella Figura 1.
Consultare la scheda di sicurezza per queste informazioni (sezioni SDS: 2, 8, 15).
Fig. 1 – Determinazione del gruppo di rischio (HG) | Inalazione Ver. 2.2
....
STEP 6: Area di contatto con la pelle contaminata
Stimare l'area effettiva che sarà solitamente contaminata in base al compito svolto.
Quando si determina l'area effettiva di contatto con la pelle, non si devono prendere in considerazione l’uso di guanti protettivi o di altri dispositivi di protezione personale.
Fig. 6 – Area di contatto con la pelle contaminata
STEP 7: Strategia di controllo | Contatto con la pelle
Le misure per il contatto con la pelle sono misure addionali, quindi, se il contatto con la pelle può essere escluso gli STEP da 5 a 7 possono essere saltati.
Fig. 7 – Strategia di controllo | Contatto con la pelle ...
Valutazione dei rischi di incendio ed esplosione
Consultare la scheda di sicurezza per l’individuazione dei codici H e delle frasi R specifiche.
- liste di controllo EMKG - BAuA | Lingua inglese (singoli allegati); - liste di controllo EMKG - BAuA | Lingua tedesca (portfolio .pdf).
Elenco schede in lingua tedesca file "Control guidance sheet (DE).pdf" (formato portfolio):
- 100 Freie Lüftung - Mindeststandards - La-101 Bereitstellen und Lagern - Mindeststandards - 110 Organisations-und Hygienemaßnahmen "Einatmen" - Mindeststandards - 120 Organisations-und Hygienemaßnahmen "Haut" - Mindeststandards - pc-170 Brandschutzmaßnahmen - Mindeststandards - 102 Lagerung von Schüttgütern - 130 Drucken, Kopieren - 200 Örtliche Absaugung (Punktabsaugung) - 201 Abzugsschränke - 203 Absaugschrank - 204 Staubentnahme aus Abscheidesystem - 205 Transport über Förderband - 206 Befüllen von Säcken - 208 Entleeren von Säcken - 210 Beschicken von Kesseln aus Säcken oder Kleingebinden - 211 Befüllung und Entleerung von Containern (IBC) (Feststoffe) - 212 Befüllen von Fässern - 212a Stationäre Abfüllung organischer Lösemittel in Fässer und IBC auf Rollenbahnen - 212b Stationäre Abfüllung organischer Lösemittel in Fässer und IBC auf Paletten - 212c Stationäre Abfüllung organischer Lösemittel in Kanister, Fässer und IBC mittels Zapfpistole - 213 Entleeren von Fässern mittels Fasspumpe - 214 Wiegen von Feststoffen - 215 Michen von Feststoffen mit anderen Feststoffen oder Flüssigkeiten - 217 Mischen von Flüssigkeiten mit anderen Flüssigkeiten oder Feststoffen in Fässern o. ä. - 222 Pulverbeschichtung - 223 Laminieren (Batch) - 228 Trockenschrank (Horden- oder Tellertrockner) - 230 Herstellen von Pellets - 240 Staubarbeitsplätze (Grundsätze) - Emissionsmindernde Maßnahmen - 260 Wartungs- und Servicearbeiten an Drucker- und Kopiergeräten - 250 Erweiterter Maßnahmenbedarf "Haut" - pc-270 Grundanforderungen bei erhöhter Brandgefährdung - Erweiterte Brandschutzmaßnahmen - pc-271 Lackierarbeiten, Spritz- und Beschichtungsverfahren - Erweiterte Brandschutzmaßnahmen - pc-280 Grundlegende Explosionsschutzmaßnahmen - Vorbeugender Explosionsschutz - pc-281 Brennbare Flüssigkeiten umfüllen und abfüllen - Maßnahmen zur Zündquellenvermeidung - pc-282 Lackierarbeiten, Spritz- und Beschichtungsverfahren - Maßnahmen zur Zündquellenvermeidung - 300 Geschlossenes System - 301 Handschuhkasten (glove box) - 305 Fassbefüllung - 306 Fassentleerung - 307 Befüllung und Entleerung von IBC-Containern (Feststoffe) - 308 Befüllung und Entleerung von IBC-Containern (Flüssigkeiten) - 310 Befüllen und Entleeren von Tankfahrzeugen - 312 Umpumpen von Flüssigkeiten - pc-370 Hohe Brandschutzmaßnahmen - Grundanforderungen - Geschlossenes System - S 001 Augenoptiker - S 002 Abstellen von Dieselfahrzeugen in Wachen und Gerätehäusern der Feuerwehr - BP 1081 Vorbeugender Holzschutz: Grundmaßnahmen - BP 1082 Bekämpfender Holzschutz: Grundmaßnahmen - BP 2081 Holzschutzmittel: Streichen, Rollen, Spachteln und Wischen - BP 2082 Holzschutzmittel: Bekämpfender Holzschutz in Sprühanwendungen - BP 2083 Anwendung von Holzschutzmitteln in offenen Anlagen - BP 2084 Anwendung von Holzschutzmitteln in geschlossenen Anlagen - BP 1141 Bekämpfung von Schadnagern: Grundmaßnahmen - BP 2141 Bekämpfung von Schadnagern: Ausbringung von schüttfähigen Ködern - BP 2142 Bekämpfung von Schadnagern: Ausbringung von Formködern und Pasten - BP 2143 Bekämpfung von Schadnagern: Ausbringung von Schäumen - BP 1181 Bekämpfung von Insekten: Grundmaßnahmen - BP 2181 Bekämpfung von Insekten: Granulate (fertig verwendbar) - BP 2182 Bekämpfung von Insekten: Streichen - BP 2183 Bekämpfung von Insekten: Sprühen - BP 2184 Bekämpfung von Insekten: Gele, Pasten - BP 2185 Bekämpfung von Insekten: Gießkanne oder Dosierwagen[/panel]
[...] segue in allegato
Fonti BAuA - Federal Institute for Occupational Safety and Health
Il D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto 19/05/2010, che regolamenta l’attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dei seguenti impianti:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a); - impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b); - impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c); - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d); - impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e); - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f); - impianti di protezione antincendio (lettera g)
La dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata in conformità ai Modelli del Decreto 19/05/2010 da:
1. Impresa installatrice: secondo il modello di cui all’allegato I del Decreto 19/05/2010. oppure 2. Responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici Articolo 3, c. 3 del D.M. 37/2008: secondo il modello di cui all’allegato II del Decreto 19/05/2010.
[box-info]Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.[/box-info]
Procedura generale consegna (contattare SUAP comune) La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal Decreto 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.
[box-warning]I Documenti parte integrante della Dichiarazione di Conformità:
- Dichiarazione di Conformità All. I o II Decreto 19/05/2010 - Relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, - Progetto
Note per impresa installatrice: - utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, modificato dal Decreto 19/05/2010 (sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto);
- consegnare allo Sportello Unico del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità in duplice copia, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati,
- compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile; le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme in originale (o a ricalco) del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante.
[box-warning]Dichiarazione unica di conformità degli impianti
G.U. n. 82 del 06.04.2012 - Suppl. Ordinario n. 69
Non emanato, data notizia, il Decreto previsto all'Art. 9 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 per il modello di dichiarazione unica di conformità:
Art. 9. Dichiarazione unica di conformità degli impianti
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.[/box-warning]
La Circolare 3717 del 13 marzo 2019, avente oggetto "D.M. 37/2008 - installazione di impianti tecnologici - abilitazioni piene e/o limitate", fornisce indicazioni alle CCIAA in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37/2008 (attività di installazione degli impianti).
Nel documento ID 7974 disponibile a questo link, illustrazione con schemi in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37/2008 (attività di installazione degli impianti), circa la possibilità per le imprese di installazioni impianti di poter o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”). [/box-info]
ID 8658 | Update Rev. 20.0 del 03.12.2022 | Fonte CCTS/altri
Changelog (allegato) degli aggiornamenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015come modificato dalDM 18 ottobre 2019) previsioni anni 2019/2022. (N)
[box-info]Update Rev. 20.0 del 03.12.2022
Decreto 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) Entrata in vigore: 01.01.2023[/box-info]
[box-info]Update Rev. 19.0 del 26.10.2022
Decreto 14 ottobre 2022 Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU n.251 del 26.10.2022). Entrata in vigore: 27.10.2022[/box-info]
[box-info]Update Rev. 18.0 del 12.08.2022
Decreto 26 luglio 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. (GU n.187 dell'11.08.2022). Entrata in vigore: 09.11.2022[/box-info]
(*) Si riporta lo stato del Decreto/Bozza alla Data news: - (---) indica "senza notizie" - (In revisione) indica Decreto già pubblicato ma in revisione - (In esame) indica Bozza / Schema Regolamento notificato EC di "Nuovo Decreto"
(**) Non modifica il Codice / Applicato in forma integrata al Codice Le norme tecniche di cui all’allegato 1 della RTV Stoccaggio e trattamento rifiuti si applicano in combinazione con le sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015. Le norme tecniche si applicano in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015: a) Sezione G - Generalità; b) Sezione S - Strategia antincendio; c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli: c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),ù c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), c.3) V.3 (Vani degli ascensori); d) Sezione M - Metodi.
(***) Non modifica il Codice / Applicato in forma integrata al Codice Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 29.10.2021)
[1]Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi 1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 -ndr).
[2]Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative 1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr); 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (numero aggiunto dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr); 2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione. 3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. 4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività. 5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato
[3]Art. 2-bis Modalità applicative alternative 1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: 0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta daDecreto 22 novembre 2022- ndr) a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67; b-bis) 68; (lettera aggiunta dalDecreto 29 Marzo 2021- ndr) c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; d) 71; e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dalDecreto 15 Maggio 2020- ndr). f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr). ...
Pavimenti in vinil amianto: Individuazione, gestione e bonifica
ID 11971 | 03.11.2020
Scheda tematica per la gestione dei pavimenti in “Vinilamianto”
Questa scheda tematica vuole fornire informazioni utili per l’individuazione, la gestione e la bonifica dei pavimenti in “VinilAmianto” (VA), facilitando il percorso decisionale anche attraverso uno strumento di sintesi come una flow chart.
Negli anni tra il 1960 e il 1980 il materiale in “VinilAmianto” (VA), di basso costo e di rapida messa in opera, è stato utilizzato anche in Italia soprattutto per la pavimentazione di edifici pubblici, come scuole ed ospedali, ed anche in edilizia residenziale pubblica.
Nei pavimenti in VA, le fibre di amianto (tra il 10 e 25%) sono fortemente conglobate in resine di PVC.
Nell’uso normale di questi pavimenti è improbabile un rilascio di fibre d’amianto, mentre se le mattonelle vengono tagliate, abrase o perforate possono liberare in aria anche elevate quantità di fibre.
D.M. Sanità 6/9/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D.M. Sanità 20/8/1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
ID 11373 | 06.01.2023 / In allegato documento completo
Il documento analizza la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e sanitaria della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni, alla luce della pubblicazione nella GU n. 201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023
[box-note]Update Rev. 2.0 del 06.01.2023 - Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023[/box-note]
145) «sorveglianza fisica»: l’insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall’esperto di radioprotezione al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della popolazione; 146) «sorveglianza sanitaria»: l’insieme degli atti medici adottati dal medico autorizzato, finalizzati a garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;.[/panel]
La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione è effettuata quando le attività svolte comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la classificazione degli addetti come lavoratori esposti.
La sorveglianza sanitaria è assicurata dal datore di lavoro mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.
Schema 1 - Protezione dalle radiazioni ionizzanti
Schema 2 - Documentazione
1. Documentazione sorveglianza fisica
L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
- Relazione - Valutazioni e verbali di controllo - Schede personali dosimetriche - Registro - Libretto di radioprotezione
Schema 3 - Documentazione sorveglianza fisica
L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata:
1a) Relazione(art. 109 co. 2 e 131 co. 1)
contenente:
- la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica; - le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.
In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione indica, nella relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:
- l’individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni; - la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere; - la frequenza delle valutazioni di cui all’articolo 130, che deve essere almeno annuale; - tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l’adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all’articolo 125, dei lavoratori esposti e della popolazione; - la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per l’individuo rappresentativo (Ndr - modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).
Sulle schede personali dosimetriche sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda.
Allegato XXIII punto 7
7. Scheda personale dosimetrica
7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art. 132, comma 1, lettera d) del presente decreto è compilata in conformità al modello allegato B.
7.2. La scheda di cui al punto 7.1 è costituita da fogli legati e numerati progressivamente.
7.3. È consentita l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dal modello B di cui al punto 7.1 sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 132, comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse.
Il libretto è istituito per ogni lavoratore esterno di categoria A.
Il libretto contiene i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all’attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.
Allegato XXIII punto 1
1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio
1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 2, lettera g), del presente decreto è istituito conformemente al modello A allegato; 1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 è istituito dal datore di lavoro del lavoratore esterno, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
1.3. L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data.
1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione già rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
2. Modalità di compilazione e di conservazione del libretto personale di radio-protezione
2.1. Il libretto personale è compilato in ogni sua parte, in conformità agli eventuali accordi contrattuali di cui agli articoli 112, comma 1, e 113, comma 1, del presente decreto a cura del datore di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione del lavoratore esterno, degli esperti di radioprotezione e del medico autorizzato, per le parti di rispettiva competenza.
2.2. Nel caso non sia possibile valutare la dose al termine della prestazione, l'esperto di radioprotezione dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo tecnicamente necessario, i relativi dati di esposizione. L'esperto di radioprotezione del datore di lavoro risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei dati stessi e procede alla valutazione della dose.
2.3. Il libretto personale è conservato dal datore di lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore.
2.4. Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve essere annotato il contributo complessivo derivante da tutte le esposizioni lavorative individuali, relative al periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art. 131, comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo.
2.5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori dipendenti da datori di lavoro di Paesi esteri, provvede a compilare il libretto personale, ove previsto dallo Stato d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente è in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui all'art. 113, comma 2, del presente decreto, anche mediante altra documentazione.
2.6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono regolamentati, per la loro compilazione e la loro conservazione, dalle norme dello Stato che li ha rilasciati.
Art. 112. Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 6, comma 1, lettera a) , 15, 1 comma, ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51, 2 comma; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62).
i) istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della sua compilazione in relazione alla prestazione;
[...]
2. Ai sensi dell’articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all’attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.
Art. 132. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81).
6. L’allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII.
Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel Titolo XI:
a) effettua l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all’INAIL con le modalità previste all’articolo 140 del presente decreto;
c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui alla lettera b) , nel caso di cessazione dall’incarico;
d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
2a) Documento sanitario personale
Art. 140. Documento sanitario personale
1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto di radioprotezione.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all’interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell’allegato XXIII.
Allegato XXIII punto 8
8. Documento sanitario personale
8.1. Il documento sanitario personale di cui all' art. 140 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, e' compilato in conformita' al modello allegato C.
8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
8.3. E' consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle visite mediche di idoneita' e la trascrizione dei relativi risultati.
Rischio silice: quadro normativo e documenti / Update Febbraio 2023
ID 5890 | Rev. 3.0 del 12.02.2023 / Documenti allegati
Documento e riferimenti, in allegato, sulla Silice Libera Cristallina e sul rischio SLC nelle attività estrattive, di lavorazione pietre, ecc: i nuovi limiti UE, i limiti delle principali organizzazioni, le lavorazioni, le malattie professionali riconosciute e tutti i Documenti preparatori e Linee guida del NIS (Network Italiano Silice). Riferimenti e Guide NEPSI.
Con il D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44, la polvere di silice cristallina respirabile ed i Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione, sono introdotti nell'elenco dei Processi ed Agenti comportanti rischio di esposizione cancerogeno.
Classificazione ECHA SiO2 The European Network on Silica (NEPSI) Minerali / Percentuale di silice libera cristallina NEPSI Good Practice Guide Silice NEPSI[/box-note]
[box-note]Update Rev. 1.0 2020
D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020[/box-note]
[panel]Il D.Lgs 81/2008 Agenti cancerogeni lavoro
Le sostanze pericolose per la salute e sicurezza sul sono trattate al Titolo IX del D.Lgs. 81/2008:
Capo I Protezione da agenti chimici (Artt. da 221 a 232) Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Artt. da 233 a 245) Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (Artt. da 246 a 264) ...
Obblighi del datore di lavoro
Art. 235. Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscelao o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.[/panel]
La nuova Direttiva sugli Agenti cancerogeni lavoro
1. Quella presente o liberata nel Processo "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" di cui all'Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 2. La Silice Libera Cristallina nell'elenco dell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 con il Valore limite di esposizione professionale pari a: 0,1 mg/m3
[box-note]Direttiva 2004/37/CE
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo re del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GUUE L 229/23 del 29.6.2004)
Entrata in vigore: 19.07.2004
Direttiva modificata da:
- Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 L 65 1 5.3.2014 - Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2017 L 345/87 27.12.2017 - Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 gennaio 2019 L 30/112 31.01.2019 - Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 L 164/23 20.06.2019 - Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e Consiglio del 20 giugno 2019 L 198/241 25.7.2019[/box-note]
[box-note]Direttiva (UE) 2017/2398
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) Entrata in vigore: 16.01.2018 (GUUE L 345/87 del 27.12.2017).
- 6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
e modificando l’Allegato III introduce:
- 11 nuove sostanze cancerogene,tra cui la Polvere di silice cristallina respirabile definendone il Valore limite di esposizione professionale.[/box-note]
Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
(GU n.145 del 09-06-2020).
Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020[/box-note]
- 1 nuovo processo Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione nell'Allegato XLII.
- 11 nuove sostanze cancerogene nell'allegato XLIII del, tra cui la Polvere di silice cristallina respirabile definendone il Valore limite di esposizione professionale.
Fig. 1 - Flusso recepimento Direttiva sociale lavoro
ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, miscele e processi ...
ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020).[/box-warning]
La silice
La silice, o biossido di silicio (SiO2), è un ossido di metallo del IV gruppo della tavola periodica, presente in natura sia in forma cristallina che amorfa.
Le varie forme di silice cristallina sono: α-quarzo, β-quarzo, α-tridimite, β- tridimite, α- cristobalite, β-cristobalite, keatite, coesite, stishovite e moganite (NIOSH, 2002). La silice é presente per la maggior parte sotto forma di α- quarzo. Le proprietà chimico-fisiche della silice cristallina sono responsabili dei suoi molteplici utilizzi. Quasi tutta la silice cristallina utilizzata a scopo commerciale si ottiene da fonti naturali ed è categorizzata per uso finale o industriale (IARC 1997; NTP 2005). Le tre principali denominazioni dei prodotti commerciali a base di silice cristallina sono: sabbia e ghiaia, cristalli di quarzo e diatomite.
Esposizione occupazionale
A causa della vasta presenza naturale nella crosta terrestre e agli ampi usi di materiali che la contengono, i lavoratori possono essere esposti a silice cristallina respirabile in una grande varietà di settori occupazionali (IARC 1997). Le principali attività industriali che comportano un’esposizione a silice cristallina riguardano il “movimento terra”, l’estrazione in cava e mineraria, la demolizione di opere murarie, la manipolazione o l'uso di sabbia e di altri materiali contenenti silice cristallina (ad esempio processi di fonderia, come la fusione, sabbiature, produzioni di vetro, ceramica, abrasivi, cemento). Le stime sul numero di lavoratori potenzialmente esposti alla silice cristallina respirabile e presenti nella Monografia sono state calcolate dal NIOSH per gli USA e dalla CAREX per l’Europa.
Effetti cancerogeni negli esseri umani cancro del polmone
Nella Monografia IARC n. 68 del 1997, numerosi ma non tutti gli studi esaminati dimostravano un accrescimento del tumore polmonare: la non-uniformità dei risultati era prevedibile in quanto collegata al vasto range di popolazioni e di casi di esposizione studiati. Nel complesso, tuttavia, i risultati delle indagini epidemiologiche supportano un'associazione tra cancro del polmone e silice cristallina (α-quarzo e cristobalite) derivante da un’esposizione professionale per via inalatoria. Nella Monografia 100C del 2010, la valutazione è principalmente incentrata su studi che quantificano le esposizioni professionali a polvere di silice cristallina (quarzo e cristobalite).
Le specie e forme della silice Monografia IARC Vol.: 68 (1997) (p. 41)
Crystalline silica: - CAS No.: 14464-46-1 Chem. Abstr. Name: Cristobalite - CAS No.: 14808-60-7 Chem. Abstr. Name: Quartz - CAS No.: 1317-95-9 Chem. Abstr. Name: Tripoli - CAS No.: 15468-32-3 Chem. Abstr. Name: Tridymite
Valutazione complessiva di cancerogenicità agli umani: 2A
Amorphous silica: - CAS No.: 112945-52-5 Chem. Abstr. Name: Pyrogenic (fumed) amorphous silica - CAS No.: 112926-00-8 Chem. Abstr. Name: Precipit ated silica; silica gel - CAS No.: 61790-53-2 Chem. Abstr. Name: Diatomaceous earth (uncalcined) - CAS No.: 60676-86-0 Chem. Abstr. Name: Vitreous silica - CAS No.: 68855-54-9 Chem. Abstr. Name: Fluxcalcined diatomaceous earth
Valutazione complessiva di cancerogenicità agli umani: 3
La pericolosità di tale agente, già nota da tempo, è stata rivalutata dalla IARC che, nella monografia 100C/2010, sulla base di una nuova revisione della letteratura di merito, ha confermato che la silice è un cancerogeno di categoria 1, nelle sue forme di cristobalite e quarzo (vedi allegato).
Valutazione complessiva di cancerogenicità agli umani: 1 (2010)
[panel] Testo unico disposizioni per l'assicurazione
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali GU 13 ottobre 1965, n. 257 SO
1. Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice libera. 2. Lavori di frantumazione, maciazione, manipolazione di rocce,materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera. 3. Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura,smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento in opera, delle rocce e di altri materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera. 4. Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera (escluse le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera. 5. Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari,di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera. 6. Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si u sino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera. 7. Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni nelle quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera.
Altre Attività non tabellate:
- numerose lavorazioni trasversali, da individuare in VR. - altre lavorazioni che possono esporre a SLC, es DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e Decreto 10 giugno 2014. [/panel]
[panel]Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia
E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. ...[/panel]
[panel]Il Decreto 10 giugno 2014 aggiorna l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (malattie professionali), per la silice:
Lista I - malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
AGENTI
MALATTIE
01
SILICE LIBERA CRISTALLINA
SILICOSI POLMONARE
42
SILICE LIBERA CRISTALLINA in forma di quarzo e cristobalite
TUMORE DEL POLMONE
Lista II - malattie la cui origine lavorativa é di limitata probabilitá
- NTP: Known to be a human carcinogen - IARC: Group 1 (carcinogenic to humans); see also IARC Monograph 100C - EPA: Not listed
[alert]Valori limite di riferimento occupazionale TLV dell’ACGIH
L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) assume come TLV-TWA per la polvere di SLC respirabile il valore di 0,025 mg/m3.
ACGIH: Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs) - Silica, Crystalline - Alpha Quartz and Cristobalite. 2016.
[/alert]
Standard Set By
Exposure Limit
Health Effect Codes -- Health Effects and Target Organs
OSHA PEL - General Industry See 29 CFR 1910.1000 Table Z-3
250 mppcf]* %SiO2+5 10 mg/m3 %SiO2+2
HE10 -- silicosis
OSHA PEL - Construction Industry See 29 CFR 1926.1153
50 μg/m3 TWA 25 μg/m3 TWA Action Level
HE1 -- cancer (lung)
HE3 -- kidney damage
HE10 -- silicosis
OSHA PEL - Shipyard Employment See 29 CFR 1915.1000 Table Z - Shipyards
250 mppcf* %SiO2+2
HE10 -- silicosis
NIOSH REL
Silica, crystalline (as respirable dust) [14808-60-7]: 0.05 mg/m3TWA Ca
HE10 -- silicosis
ACGIH TLV® (2009)
Silica, crystalline - α-quartz [1317-95-9; 14808-60-7] and cristobalite [14464-46-1]: 0.025 mg/m3 (25 μg/m3) (respirable particulate matter) TWA A2
* mppcf = Millions of particles per cubic foot of air
Il NIS: Network Italiano Silice
La silicosi è stata in Italia una delle malattie professionali più gravose in termini di costi economici e sociali. Sebbene le condizioni lavorative siano migliorate nel corso degli ultimi decenni, l’esposizione alla silice cristallina costituisce ancora oggi argomento di vivo interesse.
Sul tema dell’esposizione a silice libera cristallina (Slc) l’Inail, attraverso la Contarp, è da decenni impegnato nella verifica delle condizioni di rischio di esposizione alle polveri di Slc negli ambienti di lavoro a fini assicurativi. Dal 2002, dopo il convegno 3rd International Symposium on Silica, Silicosis, Cancer and Other Diseases di S. Margherita Ligure, partecipa attivamente al Network italiano della silice (Nis), insieme a esperti e rappresentanti tecnici delle Regioni, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’allora Ispesl, oggi confluito in Inail.
L’attività del Nis, punto di riferimento tecnico del coordinamento tecnico delle Regioni, si è inizialmente incentrata sulla stesura di linee guida in tema di normativa, epidemiologia, igiene industriale e sorveglianza sanitaria, nelle quali sono confluite le diverse esperienze maturate da ciascun partecipante al Network.
Naturale evoluzione di tale attività fu poi l’avvio del progetto denominato Monitoraggio Silice Italia, il cui l’obiettivo fu quello di realizzare un sistema di verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione attuate nei settori produttivi storicamente interessati dal problema della silice. In parallelo all’attività di elaborazione dei documenti del Monitoraggio Silice Italia si è poi dato avvio a un circuito nazionale di intercalibrazione, ora alla sua terza edizione, creato e supportato dalla Contarp.
A dieci anni dalla sua istituzione Nis ha intrapreso una serie di azioni e programmi per analizzare l’efficacia delle misure di prevenzione indicate dalle buone pratiche. L’intento è quello di costruire un portale tematico, dedicato alla silice, attraverso il quale ricostruire le matrici di esposizione delle figure professionali e dei diversi comparti produttivi interessati dal, che costituisca il terreno di confronto nel quale affrontare e approfondire le varie tematiche legate al fenomeno “silice”.
L’attività del Nis
Le iniziative intraprese nel tempo dal Nis tracciano un percorso complesso attraverso il quale si è inteso affrontare, in modo integrato e coordinato, i molteplici problemi che condizionano, a vario titolo, l’attività di accertamento del rischio silice negli ambienti di lavoro. Al di là della valenza del loro contenuto tecnico, i documenti realizzati dai gruppi di lavoro del Nis mettono in risalto l’avvenuta collaborazione e l’appassionata partecipazione dei tecnici della prevenzione delle istituzioni pubbliche aderenti al Nis.
Sin dalle prime pubblicazioni datate 2005 e nelle varie occasioni pubbliche in cui si è dibattuto sul rischio silice, a partire dall’evento di S. Margherita Ligure per finire al convegno “Network italiano silice dieci anni dopo: il sistema di prevenzione del rischio in Italia” tenutosi a Roma nel novembre 2011, gli elaborati del Network hanno costituito una base di confronto attivo e uno strumento di riferimento per aggredire quello che continua a essere ancora un grave problema di sanità pubblica, al di là delle possibili e comprensibili differenze di veduta ancora esistenti al riguardo nella comunità scientifica.
La sintesi delle attività promosse dal Nis è condensata nei “Documenti preparatori per le linee guida” e nelle “Misure di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio” e alle raccolte a essa collegate. Si tratta di elaborati rivolti, oltre agli addetti ai lavori, a tutti i soggetti interessati al problema silice con particolare riguardo alle associazioni scientifiche e alle parti sociali. In essi sono riassunte e condensate tutta la mole di conoscenze e di esperienze maturate nel tempo sul rischio silice dai vari componenti del Nis sul tema dell’esposizione professionale a questo agente di rischio.
I documenti preparatori e le misure di prevenzione primaria
A seguito delle indicazioni maturate nel convegno di S. Margherita Ligure e dell’azione promossa dal coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome, i gruppi di lavoro del Nis hanno elaborato una serie di linee guida, denominate documenti preparatori, relative ai vari aspetti della prevenzione del rischio professionale dovuto alla Slc.
01. Valutazioni epidemiologiche 02. Considerazioni in tema di normativa 03. Sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a silice cristallina 04. Indicazioni per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a Silice Libera Cristallina 05. Linee guida per valutazione esposizione professioniale a silice cristallina 06. Comparto edilizia Silice 07. Comparto fonderie Silice 08. Comparto lapideo Silice 09. Scavo di gallerie Silice 10. Piastrelle ceramiche Silice 11. La valutazione dell’esposizione professionale a silice libera cristallina NIS
Le organizzazioni del settore industriale di NEPSI e le loro federazioni di sindacati della controparte hanno negoziato un Accordo di dialogo sociale multisettoriale tra il 1° settembre 2005 e il 2 febbraio 2006.
La Commissione Europea ha sostenuto il progetto, definendolo innovativo: infatti, laddove gli accordi di dialogo sociale europei sono solitamente settoriali o multisettoriali, tale progetto è il primo del suo genere. È stato concesso un budget della CE per coprire i costi di negoziazione, e le associazioni di categoria europee che non erano ancora membri di un comitato per il dialogo sociale a livello di UE sono state considerate idonee a partecipare a questa trattativa, dopo un esame da parte della Commissione.
Sono stati istituiti due gruppi di lavoro per la negoziazione: un Gruppo di Lavoro Direttivo per redigere l'Accordo e discutere gli aspetti politici, e un Gruppo di Lavoro Tecnico (composto da produttori e consumatori di prodotti e materiali che contengono silice cristallina) per redigere gli allegati tecnici dell’Accordo, in particolare le Linee Guida di Buona Pratica. Gli esperti di istituti sanitari nazionali - il HSE (Regno Unito), il Berufsgenossenschaften (D) e l'Instituto Nacional de Silicosis (ES) - hanno sostenuto il gruppo di lavoro tecnico.
Il testo finale è stato approvato all'unanimità dalle parti negoziali e la trattativa si è conclusa il 25 aprile 2006 con la sottoscrizione dell'Accordo.
Good Practice Guide Silice NEPSI
Limiti all’esposizione sul lavoro Silice EU Guida alle Buone Pratiche / IT (Rev. 3.0 2023) Good Practice Guide Good Practice Guide for SMEs ______
Questa guida è il risultato di un insieme di conoscenze esistenti e informazioni all'interno dei settori, che producono e/o utilizzano prodotti o materie prime materiali contenenti silice cristallina sulla gestione del respirabile silice cristallina. La pubblicazione di questa guida è un contributo del industria (datori di lavoro e lavoratori) verso la tutela dei lavoratori dalla possibile esposizione alla silice cristallina respirabile sul posto di lavoro.
L'obiettivo è quello di fornire produttori e utenti di prodotti e materie prime che contengono silice cristallina una guida sull'applicazione pratica di programmi per gestire in sicurezza la silice cristallina respirabile e le indicazioni sui prodotti contenenti silice cristallina negli ambienti di lavoro. Vedi ...
Respirator Recommendations
NIOSH
Up to 0.5 mg/m3: (APF = 10) Any particulate respirator equipped with an N95, R95, or P95 filter (including N95, R95, and P95 filtering facepieces) except quarter-mask respirators. The following filters may also be used: N99, R99, P99, N100, R100, P100.
Up to 1.25 mg/m3: (APF = 25) Any powered, air-purifying respirator with a high-efficiency particulate filter. (APF = 25) Any supplied-air respirator operated in a continuous-flow mode
Up to 2.5 mg/m3: (APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator with an N100, R100, or P100 filter. (APF = 50) Any powered, air-purifying respirator with a tight-fitting facepiece and a high-efficiency particulate filter
Up to 25 mg/m3: (APF = 1000) Any supplied-air respirator operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode
Emergency or planned entry into unknown concentrations or IDLH conditions: (APF = 10,000) Any self-contained breathing apparatus that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode (APF = 10,000) Any supplied-air respirator that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode in combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus
Escape: (APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator with an N100, R100, or P100 filter. Any appropriate escape-type, self-contained breathing apparatus
Selection of N-, R-, or P- Series Particulate Respirators
1. The selection of N-, R-, and P-series filters depends on the presence of oil particles as follows:
- If no oil particles are present in the work environment, use a filter of any series (i.e., N-, R-, or P-series).
- If oil particles (e.g., lubricants, cutting fluids, glycerine) are present, use an R- or P-series filter. Note: N-series filters cannot be used if oil particles are present.
- If oil particles are present and the filter is to be used for more than one work shift, use only a P-series filter.
Note: To help you remember the filter series, use the following guide:
N for Not resistant to oil,
R for Resistant to oil,
P for oil Proof.
2. Selection of filter efficiency (i.e., 95%, 99%, or 99.97%) depends on how much filter leakage can be accepted. Higher filter efficiency means lower filter leakage.
3.The choice of facepiece depends on the level of protection needed - that is, the assigned protection factor (APF) needed.
Classificazione ECHA SiO2 The European Network on Silica (NEPSI) Minerali / Percentuale di silice libera cristallina NEPSI Good Practice Guide Silice NEPSI
Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo / Sett. 2022
ID 7374 | Rev. 1.0 del 18.09.2022 / Documento completo in allegato
In allegato Documento completo sul rischio biologico lavoro, quadro normativo IT, normativa legislativa e tecnica e documenti utili per conoscere, approfondire e gestire il rischio da esposizione ad agenti biologici negli ambienti di lavoro. (Si esclude il quadro normativo legato al Covid-19, trattato in altri documenti).
L'aggiornamento Rev. 1.0 del 18 Settembre 2022 del Documento, tiene conto delle modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 dal Decreto 27 dicembre 2021 che ha recepito le Direttive ATP agenti biologici lavoro:
1. L 5 Marzo 1963, n. 292. Vaccinazione antitetanica obbligatoria 2. DPR 30 giugno 1965 n. 1164. Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 3. DPR 7 Settembre 1965, n. 1301. Regolamento di esecuzione della Legge 5 Marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria. 4. L 20 marzo 1968, n. 419. Modificazioni alla Legge 5 Marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria. 5. DM Ministero della Sanità 22 Marzo 1975. Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori. 6. DM 16 Settembre 1975. Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ai marittimi ed ai lavori portuali. 7. DM 26 Aprile 1990. Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio. (Rev. 1.0) 8. DM 4 Ottobre 1991. Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio (Rev. 1.0) 9. DM 3 ottobre 1991 Protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B (Rev. 1.0) 10. DM 20 novembre 2000 Aggiornamento del protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B. (Rev. 1.0) 11. DLgs 4 Dicembre 1992, n. 475. e successive modifiche. Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. 12. DLgs 12 aprile 2001, n. 206. Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. 13. DPR 7 novembre 2001, n. 464. Regolamento recante le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 14. DPR 07 novembre 2001, n. 465. Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 15. DLgs 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della L 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.. 16. DPR 15 Luglio 2003, n. 254. Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179. 17. Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. 18. D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. (Rev. 1.0) 19. Decreto 15 dicembre 1990 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive. (Rev. 1.0) 20. L 31 luglio 2017, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 21. Decreto 27 dicembre 2021. Recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico. (Rev. 1.0)
Riferimenti normativi
UNI EN ISO 11731:2017 Qualità dell'acqua - Conteggio di Legionella UNI EN 1500:2013 Disinfettanti chimici ed antisettici - Trattamento igienico delle mani per frizione - Metodo di prova e prescrizioni (fase 2/stadio 2) UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale. Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative UNICHIM 1037:2002 Acque destinate al consumo umano. Ricerca e determinazione di Legionella pneumophila UNI EN 556-1:2002 Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione "STERILE" - Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente UNI EN 1822-1:2010 Filtri per l'aria ad alta efficienza (EPA, HEPA e ULPA) - Parte 1: Classificazione, prove di prestazione, marcatura UNI EN 13098:2002 Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Linee guida per la misurazione di microrganismi e di endotossine aerodispersi UNI EN ISO 13843:2017 Qualità dell’acqua - Guida per la validazione di metodi microbiologici UNI EN 14042:2005 Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici (ritirata senza sostituzione) UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi - Specifiche UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali UNI EN 374- 1:2018 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici UNI EN 374- 2:2015 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione UNI 11108:2004 Metodo di campionamento e di conteggio dei pollini e delle spore fungine aerodisperse UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
[box-note]Premessa 1. Rifermenti legislativi/normativi 2. Microrganismi 3. Allergeni 4. Monitoraggio ambientale 4.1 Monitoraggio allergeni indoor 4.2 Monitoraggio microbiologico ambientale 5. Impianti aeraulici 6. Valutazione del rischio 7. Ambiente di lavoro 7.1 Aziende a rischio biologico 8. Dispositivi di protezione individuale da agenti biologici 8.1 Protezione delle vie respiratorie 9. Agenti biologici nel TUS 10. Altro 11. Casi specifici / vaccinazioni Fonti[/box-note]
Excursus
La prevenzione e la protezione dagli agenti biologici sono trattate, a livello normativo, nel D.Lgs. 81/08, Titolo X.
La definizione di agente biologico di cui all’art. 267 del D.Lgs 81/08, è estesa a:
[panel]a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.[/panel]
Il rischio biologico è spesso di tipo ambientale e, quindi, trasversale, presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente" riconosciuta la presenza di agenti biologici (ambienti sanitari, laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali, ecc.), sia in ambienti come gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i centri estetici e sportivi, ecc., non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato.
Secondo la definizione del Decreto legislativo 81/2008 (articolo 267), per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
In un ambiente di lavoro però, possono essere presenti anche altri organismi potenzialmente responsabili di infezioni o allergie come alcuni artropodi (zanzare, zecche, pulci, blatte, acari, ecc.), alcuni mammiferi (per esempio ratti) o anche derivati vegetali e animali (pollini, peli e forfore).
Il decreto si applica alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato il pericolo di esposizione ad agenti biologici, sia che si tratti di “uso deliberato”, necessario per il ciclo produttivo, sia che sussista solo la possibilità di esposizione dei lavoratori. ... Decreto legislativo 81/2008 ... [panel]Art. 268. Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.[/panel] ...
Microrganismi
Gli agenti biologici erano stati classificati in base alla loro pericolosità valutata in termini di:
Gli agenti biologici vengono classificati dal Titolo X in quattro categorie di crescente pericolosità, l'allegato XLVI elenca solo gli agenti dei gruppi 2, 3 e 4 suddivisi in batteri e organismi simili, virus, funghi e parassiti.
...
Monitoraggio ambientale
Il monitoraggio microbiologico ambientale ha lo scopo di stimare la contaminazione ambientale aerodispersa e delle superfici. La concentrazione microbica aerodispersa è un indice della qualità dell'aria nell'ambiente mentre la contaminazione delle superfici può essere indicativa dell'efficacia delle procedure di pulizia e sanificazione.
Il monitoraggio microbiologico ambientale può essere eseguito analizzando diversi substrati: aria, superfici di lavoro, acqua o altro (materiali, strumenti, indumenti, ecc.).
Il campionamento si differenzia in base al tipo di metodica adottata e di campionatore utilizzato. Per la valutazione dell'esposizione negli ambienti di lavoro, generalmente, si effettua un campionamento attivo e uno passivo dell'aria e un campionamento sulle superfici di lavoro.
Nel caso di attività lavorative che comportano uso deliberato di agenti biologici (ossia nelle quali gli agenti biologici fanno parte del ciclo produttivo, per esempio industrie farmaceutiche) si procederà al monitoraggio degli specifici agenti, mediante tecniche che ne consentano il rilevamento in aria e sulle superfici; tale monitoraggio consentirà la verifica dell'efficacia delle misure di contenimento adottate e la correttezza delle procedure operative messe in atto al fine di eliminare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.
Per gli ambienti di lavoro indoor nei quali la presenza di agenti potenzialmente patogeni può essere considerata accidentale, la valutazione della carica microbica totale (funghi e batteri) è usualmente sufficiente, anche se dovrà essere valutato, per ciascun caso specifico, il tipo di monitoraggio da effettuare.
Per attività lavorative nelle quali il rischio connesso alla presenza di agenti biologici è di natura allergica oltre che infettiva, è consigliabile affiancare ai campionamenti microbiologici anche la caratterizzazione e la quantificazione degli allergeni eventualmente presenti.
[alert]Monitoraggio ambientale
Per gli agenti biologici, la difficoltà di valutare l’entità dell’esposizione rende la misura della contaminazione ambientale un elemento determinante nella valutazione dell’esistenza del rischio biologico.
Nelle indagini ambientali finalizzate alla valutazione dell’esposizione per via inalatoria o per contatto, il monitoraggio della contaminazione microbiologica aerodispersa e/o depositata sulle superfici rappresenta un percorso obbligato per controllare lo stato igienico generale e verificare la salubrità ambientale. Infatti, l’aria e le superfici di attrezzature, piani, apparecchiature e indumenti di lavoro, così come delle mani dei lavoratori possono rappresentare importanti veicoli di contaminazione microbiologica e potenziali fonti di trasmissione di agenti infettivi.
Inoltre, a differenza di quanto avviene per le sostanze chimiche, nel caso degli agenti biologici, non sono stati definiti limiti di contaminazione utilizzabili come valori soglia; non ci sono, quindi, riferimenti oggettivi in base ai quali gestire i risultati ottenuti dal monitoraggio ambientale.[/alert]
Ambiente di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro. Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.
Nella prima fase della valutazione del rischio biologico è necessario identificare le fonti di pericolo, gli agenti biologici pericolosi anche potenzialmente presenti e stimare l'entità dell'esposizione. A tal fine, prima di definire eventuali campagne di monitoraggio, il datore di lavoro è tenuto a utilizzare tutte le fonti scientifiche e informative disponibili, con particolare riguardo a quelle che si riferiscono al comparto e agli agenti biologici di specifico interesse.
Il rischio biologico può essere considerato senza dubbio trasversale ai diversi luoghi di lavoro. Infatti, sebbene ambiti lavorativi come quello sanitario, veterinario, zootecnico o dei rifiuti siano particolarmente interessati dalla presenza di agenti biologici per il tipo di attività svolta, non va trascurata la presenza di agenti biologici che talvolta può anche essere anche significativa per particolari situazioni di epidemie o focolai, in luoghi quali uffici, scuole, caserme, alberghi, mezzi di trasporto pubblici.
Alcune attività lavorative sono state analizzate nel dettaglio allo scopo di definire i rischi biologici presenti. I dati raccolti, diffusi tramite opuscoli, articoli scientifici e linee guida offrono a chi opera nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, un valido ausilio per la strutturazione gli interventi necessari alla corretta valutazione dei rischi biologici e alla loro gestione.
Molto è stato prodotto sugli ambienti indoor, intesi come ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali (abitazioni, uffici pubblici e privati, ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, cinema, mezzi di trasporto pubblici e/o privati ecc.), ma anche su molte attività produttive: falegnamerie, produzione di vino e olio, allevamento di animali, lavorazione delle carni e altri derivati animali ecc..
Nella Valutazione del rischio da agenti biologici, quali indicati nell’Allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili sugli agenti biologici del Gruppo 2/3/4 il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. La Buona Pratica di Laboratorio (BPL) è un approccio di tipo gestionale alla attività di laboratorio che coinvolge i processi organizzativi e le condizioni con cui gli studi di laboratorio sono programmati, condotti, controllati, registrati e riportati ...
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 271 del presente decreto riveli un'esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione.
1. Attività in industrie alimentari. 2. Attività nell'agricoltura. 3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 5. Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. 6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. 7. Attività in impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Misure specifiche di contenimento devono essere attuate nelle strutture sanitarie, veterinarie, laboratori e stabulari secondo l'allegato XLVII.
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso
Vademecum Primo Soccorso D.Lgs 81/08 | D.M. 388/03
Organizzare il Servizio in Azienda
Il Documento, illustra l'applicazione della Normativa del Primo Soccorso sul lavoro, ai sensi dell’art. 45 Del D.Lgs. 81/08, che ne istituisce il l'Obbligo in relazione alla "natura della attività e delle dimensioni dell'azienda". Il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) è lo strumento normativo per l'attivazione del servizio di "Primo Soccorso", che indirizza:
- le caratteristiche minime delle attrezzature di PS - i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
In appendice due esempi di Organizzazione del Servizio di Primo Soccorso: Esempio A: azienda settore metalmeccanico, 15 dipendenti; Esempio B: azienda settore chimico, 25 dipendenti
Il Primo Soccorso di cui al D.Lgs. 81/2008 rappresenta la prima assistenza che viene data alla vittima di un infortunio o di un malore sul lavoro, in attesa dell'arrivo dei soccorsi da parte di personale qualificato e dotato di mezzi idonei, che dovrà essere tempestivamente chiamato ad accorrere sul posto nel più breve tempo possibile.
___________
Excursus D.Lgs. 81/2008 ... Art. 45. Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
...
2. Classificazione delle aziende D.M. 388/2003
L’organizzazione del pronto soccorso aziendale è modulata sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C).
Al gruppo A appartengono
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (SEVESO RiR), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Al gruppo B appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.
Al gruppo C appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.
Fig. 2 ...
Check list inquadramento Azienda gruppo di appartenenza:
L’appartenenza di un’azienda o di un’unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR).
Obblighi
Fig. 3 ...
3.3.1 Contenuti minimi della formazione:
- lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A (Allegato 3 D.M. 388/2003) - lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C (Allegato 4 D.M. 388/2003)
1. Lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A (Allegato 3 D.M. 388/2003)
...
3.4 Dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata negli allegati del D.M. n. 388 del 15.07.2003. b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata negli allegati al D.M. n. 388 del 15.07.2003. b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale. In base al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 15 luglio 2003, N. 388, la cassetta di primo soccorso (o pacchetto di medicazione) devono contenere almeno:
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso in dotazione alle aziende classificate gruppi A e B:
- Guanti sterili monouso (5 paia). - Visiera paraschizzi - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). - Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3). - Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). - Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). - Teli sterili monouso (2). - Pinzette da medicazione sterili monouso (2). - Confezione di rete elastica di misura media (1). - Confezione di cotone idrofilo (1). - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). - Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). - Un paio di forbici. - Lacci emostatici (3). - Ghiaccio pronto uso (due confezioni). - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). - Termometro. - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. ...
3.4.1 Check list dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
a. Per le aziende del gruppo A o B
...
5. Check list organizzazione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza
Indice 1. Premessa 2. Classificazione delle aziende D.M. 388/2003 2.1 Comunicazione DM 388/2003 Gruppo A 3. Obblighi generali 3.1 Piano di primo soccorso 3.2. Designazione addetti primo soccorso 3.3 Formazione addetti primo soccorso 3.3.1 Contenuti minimi della formazione: 3.4 Dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso 3.4.1 Check list dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso 3.4.2 Schede ispezione periodica dotazioni 4. Defibrillatore semiautomatico (DAE) 5. Check list organizzazione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza 6. Sanzioni
Appendice illustrativa A. Esempio azienda settore metalmeccanico, 15 dipendenti B. Esempio azienda settore chimico, 25 dipendenti Fonti
Autore: Certifico Srl Formato: pdf Copiabile/stampabile: SI Rielaborazione autorizzata: SI Ed: Rev. 00 2017
Il monitoraggio biologico esposizione agenti chimici cancerogeni
ID 11184 | 17.07.2020
Il monitoraggio biologico consiste nella misura ripetitiva nei tessuti, nei secreti, nell'aria espirata del soggetto esposto degli agenti presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l'esposizione e il rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti.
I parametri studiati per questo scopo sono definiti "Indicatori Biologici / Indicatori Biologici di Esposizione" o “Biological Exposure Indeces”, acronimo “BEI”.
Oltre ai metodi chimico-fisici per la misura degli agenti cancerogeni e non, trova crescente applicazione l’uso di Indicatori Biologici di Esposizione (BEI) per la valutazione dell’esposizione al rischio agenti chimici, seppure le norme europee ed italiana non riporta valori di BEI nel D.Lgs. 81/2008 (salvo Pb), è prassi fare riferimento ai valori dei BEI dell’AICGQ.
La contemporanea rilevazione degli indicatori biologici di esposizione e delle concentrazioni ambientali potenzia la possibilità di effettuare una corretta valutazione dell’esposizione ed è pertanto la via preferenziale da seguire per la valutazione degli agenti cancerogeni e mutageni soprattutto a basse dosi.
Quindi lo scopo del monitoraggio biologico, per valutare la presenza di eventuali rischi per la salute dei lavoratori mediante la misurazione della quantità di composti tossici assorbita durante il lavoro, dovrebbe essere utilizzato in combinazione con il monitoraggio ambientale e la sorveglianza sanitaria:
[panel]I BEI possono essere classificati in base a diversi criteri, tra cui:
- materiale biologico (matrice biologica) in cui vengono analizzati (urine, sangue etc..) - organo o tessuto in cui hanno origine o che li ha prodotti (renale, epatico, etc.) - caratteristiche chimico-fisiche (volatili, liposolubili etc.) - significato tossicologico che viene loro attribuito.
In base a quest’ultimo criterio si differenziano in:
- Indicatori di esposizione (indicano la quantità di sostanza assorbita (ad es. piombemia assorbita, metaboliti urinari dei solventi, cadmiuria, cromuria) - Indicatori di effetto (o risposta) (ad es. ALA U, HbCO, Protoporfirina IX, acetilcolinesterasi) - Indicatori di suscettibilità (genetica, ambiente) (N)[/panel]
[box-note](N) Gli Indicatori di suscettibilità sono indicatori biologici di una condizione geneticamente determinata o acquisita che rende il soggetto portatore sensibile all’esposizione ad una specifica sostanza. La valutazione del rischio deve tener presente gli indicatori di suscettibilità disponibili, anche se il loro utilizzo può configurare situazioni di selezione ed addirittura di discriminazione dei lavoratori con implicazioni etiche non indifferenti per il comportamento del medico competente.[/box-note]
[panel]Indicatori Biologici di esposizione (BEI) Benzene / Norma UNI
UNI 11608:2015
Ambienti di lavoro - Indicatore d'esposizione occupazionale al benzene - Determinazione dell’acido trans, trans muconico (t,t-MA) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione con rivelatore a spettrometria di massa (HPLC-MS)
La norma specifica un metodo per la determinazione della concentrazione (μg/l) di acido trans, trans muconico (t,t-MA), utilizzato quale indicatore biologico d’esposizione (BEI) al benzene, in campioni di urine.[/panel]
Per valutare l'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici e il rischio correlato vengono utilizzati due metodi complementari:
1. la misurazione delle sostanze di lavoro nell'aria ambiente (airmonitoring). 2. il monitoraggio biologico unito agli esami clinici preventivi da parte del medico competente.
Il monitoraggio biologico è la valutazione dell'esposizione dei lavoratori alle sostanze di lavoro mediante determinazione di un Indicatore Biologico / Indicatore Biologico di Esposizione in un materiale biologico. L’indicatore biologico può essere la sostanza di lavoro stessa, un suo metabolita o una sostanza propria dell'organismo che viene influenzata dalla sostanza di lavoro, mentre il materiale biologico è costituito per lo più da urina o sangue.
Dalla UNI 11608:2015 il monitoraggio biologico per il benzene può essere effettuato con:
Il monitoraggio biologico permette di valutare il carico tossico interno causato da una sostanza specifica presente sul lavoro o la conseguente reazione del lavoratore esposto a tale sostanza. La concentrazione nell'aria ambiente descrive il carico esterno, mentre l'effetto sull'organo bersaglio consiste in una sollecitazione o in un effetto avverso. _________
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come miscele pericolose ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come miscele pericolose1 di cui al predetto decreto. Sono esclusi le miscele pericolose1 solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'allegato XXXVIII;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. ...
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.[/panel]
_________
Valori Limite Europei
Lo SCOEL (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits), sostituito dal RAC (Risk Assessment Committee dell’ECHA), nel 2014 aveva proposto valori limite biologici per 22 sostanze, fra i quali ad esempio acrilammide, anilina, benzene, cadmio, solfuro di carbonio, fenolo, percloroetilene e tricloroetilene:
List of BLVs and BGVs recommended by SCOEL (last update: June 2014)
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti / Consolidato2023 - Agg. DLgs 203/2022
Ed. 5.0 del 09 Gennaio 2023 / PDF ed EPUB Mobile
Disponibile il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Radiazioni ionizzanti, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile/navigabile riservato Abbonati Sicurezza.
Il Decreto si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine.
[box-note]Ed. 5.0 Gennaio 2023
- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.(GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
Modifiche/abrogazioni: - Articolo 7, relativo alle definizioni. Inserita Nota (N) - Articolo 12, relativo ai livelli di riferimento radon. Inserita Nota (N) - Articolo 13, relativo alla registrazione dei dati radon. Inserita Nota (N) - Articolo 17, relativo all’esercente nei luoghi di lavoro. Inserita Nota (N) - Articolo 19, relativo al radon nelle abitazioni. Inserita Nota (N) - Articolo 22, relativo agli obblighi dell’esercente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale. Inserite Note (N2) e (N3) - Articolo 25, relativo alla classificazione dei residui. Inserita Nota (N) - Articolo 26, relativo all’autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente. Inserita Nota (N) - Articolo 29, relativo alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione. Inserita Nota (N) - Articolo 36, relativo all’ autorizzazione al commercio di materiali radioattivi. Inserita Nota (N) - Articolo 37, relativo all’importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserita Nota (N) - Articolo 39, relativo al divieto di pratiche. Inserita Nota (N) - Articolo 42, relativo al registro delle operazioni commerciali. Inserita Nota (N) - Articolo 46, relativo alla notifica di pratica. Inserita Nota (N) - Articolo 47, relativo all’esonero dall’obbligo di notifica di pratica. Inserita Nota (N) - Articolo 48, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserita Nota (N1) - Articolo 50, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserite Note (N1), (N2) e (N3) - Articolo 54, relativo all’allontanamento dal regime autorizzatorio. Inserita Nota (N) - Articolo 72, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo. Inserita Nota (N11) - Articolo 105, relativo a relazioni e revisioni tra pari. Inserita Nota (N) - Articolo 109, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. Inserita Nota (N) - Articolo 110, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti. Inserite Note (N) e (N1) - Articolo 111, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori. Inserite Note (N) e (N1) - Articolo 124, relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza. Inserita Nota (N) - Articolo 129, relativo all’abilitazione degli esperti di radioprotezione. Inserite Note (N), (N1) e (N2) - Articolo 130, relativo alle attribuzioni dell’esperto di radioprotezione. Inserita Nota (N) - Articolo 131, relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti. Inserita Nota (N) - Articolo 133, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica. Inserita Nota (N) - Articolo 136, relativo a visite mediche periodiche e straordinarie. Inserita Nota (N) - Articolo 138, relativo all’elenco dei medici autorizzati. Inserite Note (N) e (N1) - Articolo 151, relativo alla protezione operativa degli individui della popolazione e agli obblighi degli esercenti. Inserita Nota (N) - Articolo 155, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura. Inserite Note (N), (N1) e (N2) - Articolo 158, relativo all’applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche. Inserita Nota (N) - Articolo 182, relativo al piano nazionale di emergenza. Inserita Nota (N) - Articolo 199, relativo ai principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive. Inserita Nota (N) - Articolo 202, relativo all’attuazione delle misure correttive e protettive. Inserita Nota (N) - Articolo 203, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo. Inserita Nota (N) - Articolo 204, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo. Inserita Nota (N) - Articolo 205, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV. Inserite Note (N) e (N1) - Articolo 208, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII. Inserita Nota (N) - Articolo 210, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X. Inserita Nota (N) - Articolo 211, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI. Inserita Nota (N) - Articolo 218, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII. Inserita Nota (N) - Articolo 231, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione. Inserita Nota (N) - Articolo 233, relativo al regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso. Inserita Nota (N) - Articolo 234, relativo a particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche. Inserita Nota (N) - Articolo 235, relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII. Inserita Nota (N) - Allegato I, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche. Inserita Nota (N) - Allegato II. Inserita Nota (N) - Allegato III, relativo agli elementi da prendere in considerazione per il Piano nazionale d’azione per il radon concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon. Inserita Nota (N) - Allegato VI, relativo alla classificazione dei residui. Inserita Nota (N) - Allegato VIII, relativo all’ istanza di autorizzazione e al registro delle operazioni commerciali. Inserita Nota (N) - Allegato IX, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserita Nota (N) - Allegato XIII, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualità di sorgente di tipo riconosciuto. Inserita Nota (N) - Allegato XIV, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l’esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta. Inserita Nota (N) - Allegato XV, relativo alla determinazione delle disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi e delle esenzioni da tale autorizzazione. Inserita Nota (N) - Allegato XVI, relativo alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Inserita Nota (N) - Allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 riguardante le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere all’ISIN, relative alle sorgenti sigillate ad alta attività. Inserita Nota (N) - Allegato XIX, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica - Allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri per l’adozione della sorveglianza fisica. Inserita Nota (N) - Allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni. Inserita Nota (N) - Allegato XXIV, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse. Inserita Nota (N) - Allegato XXV, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche. Inserita Nota (N) - Allegato XXVI, relativo ai livelli diagnostici di riferimento - Allegato XXVIII, relativo alla documentazione del manuale di qualità. Inserita Nota (N) - Allegato XXXI, relativo alla determinazione dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari - Allegato XXXII, relativo all’indice del piano di emergenza. Inserita Nota (N)
Inserito: - Art. 8-bis Pubblicità delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77). Inserita Nota (N)[/box-note]
Il Decreto ha come oggetto la protezione congiunta alle esposizioni delle seguenti categorie di individui:
- Esposizione dei lavoratori (occupational exposure); - Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o terapia medica (medical exposure); - Esposizione esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche (public exposure);
ed ambito di applicazione:
- Situazione di esposizione derivante dall’utilizzo pianificato di una sorgente di radiazioni ovvero da un'attività umana che altera le vie di esposizione in modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale delle persone o dell'ambiente (planned exposure situation) - Situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è richiesta o non è più richiesta l'adozione di misure urgenti (existing exposure situation) - Situazione di esposizione dovuta ad un’emergenza (emergency exposure situation) ______
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29) Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020
Disposizioni integrative e correttive Dlgs 31 Luglio 2020 n. 101
- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.(GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860; b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187; d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52; e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.
Art. 244 Modifiche
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».[/box-warning]
[box-note]Il decreto è suddiviso in diciassette Titoli:
Il Titolo I “Campo di applicazione e principi generali di protezione delle radiazioni ionizzanti” ( da art. 1 a art. 6).
Gli articoli 1 e 4 declinano le finalità del decreto, riassumendo in modo sistematico le finalità e gli obiettivi della nuova direttiva 2013/59/Euratom e degli atti di recepimento delle direttive che non sono abrogate direttiva 2013/59/Euratom, nonché i principi di giustificazione, di ottimizzazione e di limitazione delle dosi. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, sono previsti limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Importante novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo e più restrittivo limite di dose equivalente per l’esposizione del cristallino. Norme specifiche sono dettate anche in relazione all'esposizione della popolazione. In generale, con riferimento all'esposizione professionale e a quella della popolazione, i limiti si applicano alla somma delle esposizioni di un lavoratore - o dell'individuo della popolazione - considerando tutte le pratiche autorizzate. Particolare enfasi è attribuita alla giustificazione delle nuove pratiche mediche e nell’ambito dei programmi di screening. Inoltre, ai fini dell’ottimizzazione, gli articoli 5 e 6 disciplinano i vincoli di dose e i livelli di riferimento. Con riferimento nel caso delle alle esposizioni mediche dei pazienti, ai fini dell'ottimizzazione, c’è un rafforzamento del ruolo e responsabilità dello specialista in fisica medica e la definizione e utilizzo di livelli diagnostici di riferimento (LDR). Specifiche prescrizioni sono poi fissate in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica di assistenti e accompagnatori.[/box-note]
[panel]TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina: a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione; b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive. 2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. 3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. 4. In attuazione dei principi di cui al comma 3: a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi; b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all'entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali; c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette ai limiti di dose prefissati dal presente decreto per i lavoratori e per la popolazione.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine. 2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche; b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili; c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento; d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione Europea e all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi; e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV); f) alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare: 1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante; 2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali; g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato; h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori; i) alle esposizioni mediche; l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico. 3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono definite negli allegati I e II. 4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto: a) l'esposizione al livello di radiazione naturale, risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo; b) le esposizioni alla radiazione cosmica durante attività di volo o missioni nello spazio a cui sono esposti gli individui della popolazione o lavoratori non facenti parte dell'equipaggio; c) l'esposizione, al livello del suolo, ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. 2. Ulteriori limiti al campo di applicazione del presente decreto sono stabiliti nei successivi Titoli con specifico riferimento a disposizioni in essi contenute.
1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati. 2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto che svolge la pratica ne dà comunicazione all'autorità titolare del relativo procedimento. 3. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni professionali e del pubblico devono essere giustificate tenendo conto di entrambe le categorie di esposizione. 4. Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate: a) come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni professionali e del pubblico; b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo quanto stabilito nel Titolo XIII.
1. Ai fini dell'ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con modalità specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose. 2. Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorità competente che ha emanato l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso di lavoratori esterni, il vincolo di dose è stabilito congiuntamente dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dal!' esercente. 3. Per l'esposizione del pubblico, è fissato il vincolo di dose individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti. L'autorità competente provvede affinché i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose. 4. Per l'esposizione medica, i vincoli di dose si applicano solo per quanto riguarda la protezione di assistenti e accompagnatori nonché dei volontari che partecipano alla ricerca medica e biomedica. 5. I vincoli di dose sono stabiliti in termini di dosi individuali efficaci o di dosi equivalenti nell'arco di un determinato periodo di tempo appropriato.
1. Ai fini della ottimizzazione della protezione per le situazioni di esposizione di emergenza e per le situazioni di esposizione esistenti sono utilizzati i livelli di riferimento. L'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello. [/panel]
[box-note]Il Titolo II “Definizioni” ( art. 7) Il Titolo III si compone di due norme (art. 8 a art. 9) si occupa delle autorità competenti (art. 8) e disciplina le funzioni di vigilanza, precisandone il campo d’azione e le attività (art. 9). La previsione di cui all’articolo 8 non innova l’assetto ordinamentale delineato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che riconosce competenti in materia il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. le Regioni e alle Province. Il suddetto assetto è completato dall’introduzione ad opera del decreto legislativo n 45 del 2014, di un’autorità di regolazione indipendente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, individuata nell’ISIN. Coerentemente alla natura di “autority” all’ISIN è riconosciuta una funzione di regolazione e di vigilanza del settore, che svolge in posizione di terzietà rispetto all’esercizio delle pratiche e autonomia e indipendenza di giudizio, mentre le Amministrazioni ministeriali e regionali svolgono compiti di amministrazione attiva, ciascuna nel proprio ambito di competenza. In ogni caso queste <autorità competenti> per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto devono organizzarsi per garantire l’indipendenza funzionale dai propri uffici e dai privati che svolgono attività nel settore, devono dotarsi di adeguate competente e risorse umane e finanziarie, e non devono intrattenere rapporti di collaborazione o negoziale con soggetti privati che operano nel settore. Il Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, (da art. 10 a art. 29), reca, rispetto alla legislazione vigente, molteplici innovazioni che si possono riassumere nella previsione relativa all’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, nella determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, nell’indicazione dei criteri per l’individuazione delle aree prioritarie per l’intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere generale finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia. Il Titolo IV, è suddiviso in quattro capi: 1. il Capo I, rubricata “Esposizione al Radon”, a sua volta è suddiviso in tre sezioni la Sezione I, rubricata “parte generale”, la Sezione II, rubricata “Esposizione al radon nei luoghi di lavoro” e la Sezione III, rubricata “Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni”; 2. il Capo II rubricata “Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”; 3. il Capo III rubricata “Attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica”; 4. il Capo IV ha per oggetto le radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione. Il Titolo V “Lavorazioni minerarie” (da art.30 a art. 35). La materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza, Si segnala, in particolare, che per ragioni di sistematicità la previsione recante la disciplina del titolo abilitativo è stata spostata nel pertinente Titolo VII e la previsioni in materia di esposizione dei minatori nel relativo Titolo XI. Il Titolo VI “Regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione” di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi (da art. 36 a art 45) Il Titolo VII “Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi” ( da art. 46 a art. 61) . Il regime regolamentare consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Si è scelto di graduare il controllo in ragione della natura e delle caratteristiche delle diverse fattispecie prese in considerazione. In applicazione di questo principio, le pratiche che rientrano nel campo di applicazione del regime regolamentare non espressamente esonerate dallo stesso sono assoggettate a procedura di notifica, mentre per le pratiche che presentano maggiori rischi si richiede un’autorizzazione sotto forma di nulla osta o di registrazione; l’autorizzazione è prevista ad esempio, per la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari (attività queste ultime soggette anche a licenza di esercizio), le attività connesse alla gestione di residui radioattivi. Il Titolo VIII “Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e le sorgenti orfane” ( da art. 62 a art. 75), ed è suddiviso in due Capi: il Capo I è dedicata al controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività; e il Capo II che disciplina il controllo delle sorgenti orfane. Il Titolo IX “Impianti” “( da art. 76 a art. 101) reca la disciplina il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti; la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza. Il Titolo X “Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” ( da art. 102 a art. 105) reca la disciplina la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza. Il Titolo XI “Esposizione dei lavoratori” (da art. 106 a art. 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, introducendo due aspetti di novità rispetto alla previgente disciplina: l’estensione dell’ambito di applicazione, che riguarda indistintamente tutti i lavoratori (il precedente articolo 59 conteneva il riferimento ai soli “lavoratori subordinati o ad essi equiparati”), la terzietà del soggetto che effettua i controlli rispetto alla parte che rilascia le autorizzazioni e all’esercente. Il Titolo XII “Esposizione della popolazione” ( da art. 147 a art 155) riporta le disposizioni connesse con la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti derivanti dall’esercizio delle pratiche, in un’ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica. Il Titolo XIII “Esposizioni mediche” ( da art 156 a art. 171), pur recando disposizioni specifiche sulle esposizioni mediche del tutto coerenti con la previgente disciplina, presenta alcuni elementi di novità ponendo maggiore attenzione su: giustificazione nei programmi di screening; informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell’esposizione; responsabilità riguardo l’ottimizzazione; definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali; qualità e sicurezza delle attrezzature; sistema di registrazione delle dosi Il Titolo XIV “Preparazione e risposta alle emergenze” (da art. 172 a art.197) reca disposizioni volte alla gestione dell’emergenza definendo le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della protezione civile. Il Titolo XV “Particolari situazioni di esposizione esistente” ( da art. 198 ad art. 204) reca i principi e le previsioni da applicare in sede di adozione delle misure correttive e protettive da applicare a situazioni di esposizione esistente in circostanze puntualmente definite dalla normativa di riferimento. Il Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”, ( da art. 205 a art.231) si compone di due sezioni: la sezione I Illeciti penali e la Sezione II Illeciti amministrativi. Il Titolo XVII “Norme transitorie e finali”, introduce un regime transitorio in costanza dell’entrata in vigore del presente decreto.[/box-note]
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Formato: pdf Pagine: +350 Edizione: 5.0 Pubblicato: 09/01/2023 Autore: Ing. Marco Maccarelli Editore: Certifico s.r.l. Lingue: Italiano ISBN: 978-88-98550-23-4 Abbonati: Sicurezza/2X/3X/4X/Full/Full Plus
- alla trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti
L’art. 22 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.
- all’informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti
- all’informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
Per la formazione ed informazione per i lavoratori esposti, l’art. 24 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di formazione dei lavoratori porta da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Inoltre, viene specificato che, la formazione in radioprotezione per i lavoratori (di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
- alla tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti
La disposizione attiene al caso in cui un datore di lavoro si avvale di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Art. 109. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
(direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett. b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61).
1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovraintendono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. Prima dell’inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente:
a) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;
b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce all’esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:
a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l’elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare; b) organizzazione del lavoro; c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori; d) ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’esperto di radioprotezione.
4. Il datore di lavoro comunica altresì preventivamente all’esperto di radioprotezione le variazioni relative allo svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e all’organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.
6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all’articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:
a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato; b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione; c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate; d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione; e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d); f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’articolo 132 concernente il lavoratore stesso.
7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell’articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all’esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
9. I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 126, comma 2.(N)
10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la collaborazione tra l’esperto di radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell’ambito delle rispettive competenze. L’esperto di radioprotezione e, ove nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni periodiche di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo.
11. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.
__________
Note art. 109
(N) Comma 9 così sostituito dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023).
Art. 110. Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti
(direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3).
1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto, provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni(N) in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell’informazione e formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; c) modalità di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
1 -bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. (N1)
__________
Note art. 110
(N1) Comma 1-bis inserito dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023). (N) Modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023).
Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
- la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; - il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; - la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; - la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
In particolare le disposizioni del decreto si applicano:
- alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche; - alla costruzione, all’esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili; - alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento; - alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nell’Unione europea e all’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi; - alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV); - alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare: - al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante; - alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali; - all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato; - alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori; - alle esposizioni mediche; - alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
[panel]Art. 180 Definizioni e campo di applicazionedecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivita’ comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V. 3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.[/panel]
Estratto
Tabella correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008
Officine saldatura: Attività 9 D.P.R. 151/2011 / Aggiornamento 2023
ID 7204 | Rev. 2.0 del 22.01.2023 / Documento completo allegato
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23.04.2019), l'attività 9 di nuova realizzazione (Art. 1 c.1), rientra tra le attività di Prevenzione Incendi che sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
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Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
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Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività precisa che sono soggette, ai controlli di prevenzione incendi, quelle officine con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, cancellando il dubbio creatosi dal solo termine “addetti”.
Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.
Attività di “demolizioni auto”. ( Chiarisce alla lett. a) le condizioni per l’assoggettabilità in un autodemolitore dell’attività 8 che potrebbe essere presente nello stesso. N.d.R.)
Norme applicabili
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI
- Nuove attività: Obbligo Codice
- Modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti se il Codice è incompatibile con l'esistente è possibile applicare: -- RT tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti o -- Codice all'intera attività
DM 03/08/2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
DM 30/11/1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DM 31/03/2003 Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
DM 03/11/2004 Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
DM 15/03/2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
DM 15/09/2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
DM 16/02/2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
DM 09/03/2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DM 20/12/2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
- DM 7 Agosto 2020 All. III - Disposizioni in materia di esonero dalla conduzione abilitata - Aggiunto Cap. 8. Tipologie di generatori di vapore / norme tecniche - Nota INL prot.3395 del 23.10.2020 - Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015 - Update norme: UNI EN 12952-1:2015 UNI EN 12952-2:2022 UNI EN 12952-3:2022 UNI EN 12953-1:2012 UNI EN 12953-2:2012 UNI EN 12953-3:2016 UNI/TS 11325-10:2018[/box-note]
Premessa
Il conduttore di generatori di vaporeè una figura tecnica con requisiti stabiliti in prima istanza dalla definizione del vecchio Regio Decreto 824 del 12.05.1927, poi dal DM 01.03.1974 e successive modifiche del 07.02.1979 (fino al 29 settembre 2021) e dal DM 7 Agosto 2020(dal 30 settembre 2021).
Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto, DM 7 Agosto 2020, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione (30 settembre 2021), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile.
Il generatore di vapore è “l’insieme” composto dalla caldaia e dagli organi di controllo e sicurezza garantiti come unica macchina dal Costruttore, la caldaia è definita come una struttura in pressione comprendente il focolare ove possono crearsi pericoli di surriscaldamento.
I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:
a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.
Determinazione della producibilità
Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore.
Se il valore non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:
a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;
b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
c) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²;
d) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.
Il titolare del patentino, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
All’atto di affidamento dell’incarico di conduzione del generatore di vapore, l’utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità. [...]
Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;
c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245;
d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
4. Percorso formativo per il conseguimento del patentino
5. Contenuti dei corsi per il conseguimento del patentino [...]
6. Validità del corso pratico [...]
7. Esonero Patente [...]
8. Tipologie di generatori di vapore / norme tecniche [...] UNI EN 12952-1:2015 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 1: Generalità
UNI EN 12952-2:2022 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori
UNI EN 12952-3:2022 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia
UNI EN 12953-1:2012 Caldaie a tubi da fumo - Parte 1: Generalità
UNI EN 12953-2:2012 Caldaie a tubi da fumo - Parte 2: Materiali per le parti in pressione delle caldaie e degli accessori
UNI EN 12953-3:2016 Caldaie a tubi da fumo - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione [...]
UNI/TR 11752:2019 Locali destinati al posizionamento di generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature ausiliarie
Il rapporto tecnico fornisce indicazioni sulle caratteristiche dei locali in cui sono allocati generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata e le eventuali attrezzature accessorie in relazione al rischio derivante dall'esercizio in pressione.
Si applica ai locali chiusi e, ove pertinente, a quelli aperti nei quali sono allocati i generatori.
Sono esclusi dal campo di applicazione del rapporto tecnico i locali che ospitano:
- generatori con pressione massima ammissibile (PS) non superiore a 0,5 bar; - generatori il cui volume complessivo sia inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar; - generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile per il volume complessivo non superi i 300 bar x L e la cui pressione non superi i 10 bar; - generatori aventi volume minore o uguale a 5 litri indipendentemente dal valore di PS,
e comunque generatori aventi potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW a condizione che siano installati singolarmente e non in batteria.
UNI studia e promuove la specifica tecnica UNI/TS 11325-3 Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata", che fa parte della serie di specifiche e norme elaborate in conformità alle indicazioni dell‘art. 3 del decreto del Ministero delle Attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all‘articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
[box-note]Specifiche tecniche e norme di cui all'Art. 3 disposizioni delD.M. n. 329/2004
La serie di specifiche e norme in oggetto sono state emesse a punto con il contributo dell‘INAIL, del Forum degli Organismi Notificati, del Coordinamento Tecnico Interregionale e delle associazioni di categoria interessate, nell‘ambito dell‘incarico conferito all‘UNI dal Ministero delle Attività produttive al fine di supportare le disposizioni del D.M. n. 329/2004.
Le specifiche tecniche e norme in oggetto sono articolate nella serie UNI/TS 11325"Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione", Parti da 1 a 10.[/box-note]
[box-note]UNI/TS 11325-3:2018 / cd rilevanti
Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata
La specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento destinate alla generazione di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110° C (“generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata”) con pressione massima ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329. La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l’assistenza continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore.
Questa specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare con rischio di surriscaldamento, destinate alla produzione di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura > 110 °C, con pressione massima ammissibile (PS) > 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del D.M. n. 329/2004.
Visto l’alto livello di automazione raggiunto al giorno d’oggi dai moderni generatori di vapore e acqua surriscaldata, viene distinta la SORVEGLIANZA dalla CONDUZIONE in funzione delle apparecchiature automatiche di cui può essere fornito il generatore:
- Sorveglianza per funzionamento automatico del generatore. - Conduzione per il funzionamento non automatico del generatore + controllo dei dispositivi.
Dopo aver definito i requisiti generali per la Sorveglianza, questa viene distinta in Sorveglianza con assistenza continua e Sorveglianza senza assistenza continua fino ad un massimo di 24h, ed oltre le 24h fino ad un massimo di 72h.
Non rientrano nel campo di applicazione della seguente specifica i seguenti tipi di generatori:
- Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco. - Generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar. - Generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤ 1 bar, Superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e Potenzialità ≤ 2 ton/h. - Generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, Temperatura massima dell’acqua ≤ 120 °C, Superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e Potenzialità ≤ 2 ton/h, considerando convenzionalmente la potenza di 0,69 kW (600 kCal/h) di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore d’acqua. - Generatori aventi volume V ≤ 5 l indipendentemente dal valore di PS.[/box-note]
[box-note]UNI TS 11325-10:2018 / cd limitata potenzialità
Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3
La specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare o altro tipo di riscaldamento con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110° C (“generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata”) con pressione massima ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar [0,05 Mpa] rientranti nel campo di applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n. 329 ed esclusi dalla UNI/TS 11325-3, ed inoltre aventi le seguenti caratteristiche:
a) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a sorgente termica diversa dal fuoco a condizione che le membrature soggette a pressione, a contatto con il fluido riscaldante, siano progettate per una temperatura non inferiore a quella del fluido di riscaldamento stesso;
b) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar;
c) generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤ 1 bar, superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e potenzialità ≤ 2 t/h;
d) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, temperatura massima dell'acqua ≤ 120 °C e potenzialità ≤ 2 t/h;
e) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a riscaldamento elettrico.
La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l’assistenza continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore.[/box-note]
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 marzo 1974(Decreto 7 Agosto 2020 / ndr), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.”; ...
NB. Il Decreto 151/2015, fa ordine su diverse norme che avevano portato incertezza sull'obbligo del Patentino, e ne ripristina l’obbligatorietà del certificato di abilitazione, tramite l’introduzione nel TU 81/08 dell’obbligo formativo (modifiche all’articolo 73 del TU indicate dal Decreto 151/2015 Capo III, Articolo 20, comma m) relativo all’uso dell’attrezzatura di lavoro “generatore di vapore”.
(*) Art. 73-bis aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015. ...
10.2 Verifiche periodiche attrezzature
Il DM 11 Aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro (vedi Allegato VII del Dlgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”) nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati per l’effettuazione delle suddette verifiche.
10.3Efficienza energetica
Il D.Lgs 4 Luglio 2014 n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) pone maggiori responsabilità a tutti gli operatori che in un qualche modo consumano energie, obbligando anche le aziende, a tutti i livelli, di procedere ad iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi.
- Ampliato Cap. 7 Esonero Patentino - Aggiunto Cap. 8. Tipologie generatori di vapore / norme tecniche - Aggiunta Nota INL prot.3395 del 23.10.2020 - Aggiunta Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015 - Update norme: UNI EN 12952-1:2015 UNI EN 12952-2:2022 UNI EN 12952-3:2022 UNI EN 12953-1:2012 UNI EN 12953-2:2012 UNI EN 12953-3:2016 UNI/TS 11325-10:2018
Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro e rif. dosimetria radiazioni ionizzanti / Rev. 1.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)
ID 11362 | 06.01.2023 - Documento completo allegato
Il Documento analizza il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM) per le parti inerenti i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, con la loro classificazione, la classificazione degli ambienti di lavoro e con riferimenti normativi della sorveglianza dosimetrica. Documenti allegati d’interesse.
[box-note]Update 06.01.2023
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023[/box-note]
Excursus
Art. 133. Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm 2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.
2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all’articolo 146, comma 7.
3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato XXII sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
a) 6 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B.
5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto di radioprotezione.
7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII (modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, è classificata Zona Controllata.
8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII (modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione dall’articolo 146 comma 7, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, è classificata Zona Sorvegliata.
...
9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l’ISIN, possono essere stabilite particolari modalità di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato XXII.
10. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. ... [box-note]TITOLO II DEFINIZIONI
Art. 7. Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: … 79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un’esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l’esposizione degli individui della popolazione. ...[/box-note]
[box-note]Art. 146. Limiti di dose … 7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:
a) 1 mSv di dose efficace per anno solare; b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
1) 15 mSv per il cristallino; 2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.[/box-note]
5.1 In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per emergenze radiologiche e nucleari, lavoratori classificati in categoria A possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di dose per i lavoratori esposti, quando non si possano utilizzare altre tecniche che permettano di evitarlo e previa autorizzazione speciale da parte delle autorità di vigilanza territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 106;
5.2 Le esposizioni di cui al paragrafo 5.1 sono inerenti a situazioni specifiche limitate nel tempo, circoscritte a determinate aree di lavoro e non possono superare i limiti fissati per il caso specifico dalle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 5.1 stesso nonché, comunque, il doppio dei limiti di dose fissati nell’articolo 146;
5.3 I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni che comportano le esposizioni di cui al paragrafo 5.1 soltanto lavoratori scelti, su base volontaria, tra quelli preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell’età e dello stato di salute;
5.4 Non possono essere in nessun caso sottoposti alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1:
a) le donne in età fertile, ad eccezione delle attività di volo su veicoli spaziali; b) gli apprendisti e studenti; c) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti, per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti commi 1 e 5 dell’articolo 133;
5.5 Le modalità tecniche delle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 debbono essere preventivamente valutate ed approvate per iscritto, con apposita relazione, dall'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione;
5.6 La richiesta alle autorità di vigilanza territorialmente competenti per l'autorizzazione alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 deve essere corredata di: a) adeguata descrizione delle operazioni da eseguire; b) motivazione della necessità delle esposizioni di cui al paragrafo 5.1; c) relazione dell'esperto di radioprotezione di cui al paragrafo 5.5; d) resoconti di riunione o riunioni in cui le esposizioni siano state discusse con i lavoratori interessati, i loro rappresentanti, il medico autorizzato e l'esperto di radioprotezione. d -bis) consenso del lavoratore.
5.7. Alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141. Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale non costituisce necessariamente un motivo di esclusione dall’abituale attività di lavoro del lavoratore o di trasferimento, senza il consenso del lavoratore interessato.[/box-note]
Dosimetri (Strumento di sorveglianza)
Per dosimetria si intende la misurazione della radiazione rilevante per la valutazione dei rischi da radiazioni. Le misurazioni sono eseguite, per esempio, per mezzo di dosimetri per l’intero corpo o dosimetri per le estremità.
Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, l’esposizione a radiazioni deve essere accertata individualmente. In questo caso, si parla di dosimetria individuale. Nella dosimetria individuale si distingue tra dose dovuta ad irradiazione esterna e a irradiazione interna:
Dose dovuta ad irradiazione esterna: È dovuta ad apparecchi quali gli impianti a raggi X o i tomografi computerizzati, oppure a sorgenti radioattive sigillate e non sigillate. Un dosimetro misura la radiazione riscontrata sulla superficie del corpo.
Dose dovuta ad irradiazione interna: È possibile che il corpo assorba nuclidi radioattivi per ingestione, inalazione o per via cutanea. In questo caso si parla di incorporazione. La misura dell’attività accumulata nell’organismo si effettua mediante un rivelatore tiroideo o un contatore per l'intero corpo, mentre l’attività escreta dall’organismo è misurata dalle feci e/o dall’urina.
Il dosimetro è uno strumento di misura usato per determinare la dose di radiazione. Nel caso della dosimetria individuale, viene portato sul corpo. ... ... Riferimenti normativi sulla sorveglianza dosimetrica
6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all’articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:
a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato; b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione; c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate; d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione; e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d); f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’articolo 132 concernente il lavoratore stesso.
7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell’articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi di prote- zione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all’esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
9. I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’art. 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’art. 126, comma 2.[/box-note]
[box-note]Art. 112. Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni
Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti | Novità Dlgs 203/2022
ID 18656 | 15.01.2023 / Documento completo in allegato
Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per quanto riguarda il Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti.Per determinati impieghi (pratiche), è possibile chiedere il rilascio dell’autorizzazione (Nulla osta) per la detenzione e l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, tramite apposita istanza.
Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2023 il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in vigore dal 18 gennaio 2023.
Le sorgenti radioattive hanno varie tipologie di impiego in campo industriale, per la sterilizzazione di sostanze alimentari e prodotti medicali, per motivi di ricerca o anche per scopi sanitarie possono, inoltre, essere usate per il controllo di qualità delle saldature.
Art. 50 (Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 24, 28, 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28 e 29)
1. Sono soggette a nulla osta preventivo le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano:
a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali che l’energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV; b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo solido superiore a 104 al secondo; c) materie radioattive con valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa superiore ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I, se ricorre una delle seguenti condizioni: 1) l’attività totale presente nella installazione è superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I. 2) l’attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicatinella Tabella I-1A dell’Allegato I.
2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano: a) l’aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1; b) l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca, ferme restando le condizioni di cui al comma 1; c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1; d) l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1; e) l’impiego di sorgenti sigillate ad alta attività secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII; f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili, ferme restando le condizioni di cui al comma 1; g) l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi, ferme restando le condizioni di cui al comma 1; h) l’impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo medico-radiodiagnostico, inclusi gli apparati mobili usati nella radiologia domiciliare e nella diagnostica veterinaria, in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori, con energia massima delle particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV, ferme restando le condizioni di cui al comma 1.
3. Il nulla osta delle pratiche, a seconda del tipo o della entità del rischio delle installazioni, comprende:
a) l’esame e l’approvazione del sito proposto per l’installazione dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche, idrologiche e ambientali, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; b) ai fini dell’avvio all’esercizio dell’installazione, il collaudo dei sistemi dedicati a garantire un’adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa interessare le aree esterne all’installazione o contaminazione radioattiva che possa estendersi al suolo adiacente all’installazione; c) l’esame e l’approvazione dei programmi per lo smaltimento degli effluenti radioattivi; d) le misure tese a impedire l’accesso all’installazione di persone non autorizzate.
4. Le pratiche soggette a nulla osta preventivo sono classificate in due categorie denominate, rispettivamente, A e B.
5. Chiunque intenda intraprendere una pratica soggetta a nulla osta preventivo deve presentare apposita istanza che, in relazione alla natura della pratica e ai rischi radiologici implicati, deve contenere gli elementi del processo di giustificazione e tutte le altre informazioni pertinenti per la radioprotezione riportate nell’allegato XIV.
6. Nell’allegato XIV sono indicati:
a) le condizioni per la classificazione delle pratiche nelle categorie «A» e «B» in relazione ai rischi per la popolazione e i lavoratori connessi con tali attività; b) i criteri di radioprotezione; c) le procedure di rilascio, modifica e revoca del nulla osta.
7. Il nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 51 e 52, può prevedere particolari condizioni e requisiti di esercizio della pratica per conformare l’attività alle esigenze di tutela dei lavoratori e della popolazione, e stabilisce specifiche prescrizioni con riferimento a:
a) vincoli di dose applicabili ai lavoratori e vincoli di dose applicabili all’individuo rappresentativo della popolazione interessata dalla pratica in conformità all’art. 5, commi 2 e 3, e ai punti 3 e 4 dell’allegato XXV parte I; b) criteri, condizioni e requisiti, per l’allontanamento dall’installazione di materiali o di rifiuti, solidi, liquidi o aeriformi, lo smaltimento nell’ambiente o il loro conferimento a qualsiasi titolo a terzi, ai sensi dell’art. 54; c) aspetti connessi alla costruzione, alle prove, all’esercizio e all’eventuale disattivazione delle installazioni.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo IX e alle attività lavorative comportanti l’esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al Titolo IV, salvo diverse indicazioni stabilite nei singoli Titoli.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all’art. 59 e all’impiego di microscopi elettronici. Fermo restando il regime di nulla osta per i generatori di radiazioni impiegati a scopo di terapia medica e per le sorgenti di radiazioni di cui al comma 2 lettera g) , sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del presente articolo, e soggetti a regime di notifica ai sensi dell’art. 46, i generatori di radiazioni con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorché impiegati insieme ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti.
10. Restano ferme le procedure di autorizzazione per l’impiego di isotopi radioattivi disciplinate dall’art. 13, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. _________
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 6, DELLE CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B DELL’IMPIEGO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI, DELLE CONDIZIONI PER L’ESENZIONE DAL NULLA OSTA E DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO E LA REVOCA DEL NULLA OSTA.
I - SEZIONE I: CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI IN CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B.
(omissis)
3.2. Copie della domanda e della documentazione tecnica di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili, devono essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui all’articolo 51, per le pratiche classificate in categoria A, e alle Amministrazioni di cui all’articolo 52, per le pratiche classificate in categoria B. (omissis) 3.4. Oltre alle informazioni e alla documentazione prevista ai sensi dell’articolo 151, la domanda di cui al paragrafo 3.3 deve essere corredata, per quanto applicabile, anche dalla seguente documentazione firmata per la parte di propria competenza, dall’esperto di radioprotezione, atta anche a dimostrare l’idoneità della località dove la pratica verrà svolta e il rispetto dei requisiti di sicurezza e di radioprotezione: a. descrizione dei locali e delle aree interessati all’attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell’articolo 133 del presente decreto, nonchè degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all’installazione, indicandone la destinazione d’uso e le eventuali sorgenti impiegate anche da parte di soggetti terzi; b. criteri seguiti ai fini della individuazione e della classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell’articolo 133 del presente decreto; c. descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni, distinguendo tra sorgenti sigillate e non sigillate, e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle eventuali modalità di movimentazione delle sorgenti all’interno della installazione; dimostrazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio; d. individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione; e. produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati e, in particolare, oltre le valutazioni di cui al comma 3, dell’articolo 151, devono essere fornite informazioni con riferimento ai rifiuti solidi, alla produzione di rifiuti liquidi e aeriformi, ai materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione come precisate ai seguenti punti 3.5, 3.6 e 3.7. f. I vincoli di dose proposti al fine dell’applicazione del principio di ottimizzazione per la popolazione e per i lavoratori in conformità all’art.5 commi 2 e 3.
(omissis)
4.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative a:
a. se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo e all’eventuale riutilizzo dei materiali, alla disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima; b. ai vincoli di dose applicabili ai lavoratori ed al valore massimo di dose efficace derivante dalla pratica per l’individuo rappresentativo della popolazione interessata; c. all’eventuale smaltimento di rifiuti contenenti sostanze radioattive nell’ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 3; d. se del caso, agli aspetti di radioprotezione del paziente, stabilite dal Ministero della salute per le pratiche soggette al nulla osta di categoria A e dalle autorità individuate dalle leggi regionali e delle province autonome per quelle soggette al nulla osta di categoria B; e. all’obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, alla amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al paragrafo 3.2 una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall’esperto di radioprotezione e, nel caso delle esposizioni mediche, dal responsabile dell’impianto radiologico, contenente: 1. l’aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4; 2. i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l’attività svolta, con particolare riferimento all’esposizione dei lavoratori e dell’individuo rappresentativo della popolazione; 3. i dati relativi alla produzione di rifiuti radioattivi, e all’eventuale immissione di radionuclidi nell’ambiente, ai rifiuti allontanati e ai materiali destinati al riciclo o al riutilizzo, desunti dalle registrazioni effettuate; 4. nel caso di somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico: i . il numero medio di pazienti trattati annualmente con radiofarmaci a scopo terapeutico e il valore medio di equivalente di dose ambientale misurati all’atto della dimissione dalla struttura; ii . nei casi applicabili l’esito dell’ultima verifica dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) di cui all’articolo 158;
(omissis)
4.13. Il parere sulla conclusione della disattivazione di cui al paragrafo 4.12, che attesta la mancanza di vincoli di natura radiologica sull’installazione in cui la pratica era stata esercitata e la corretta gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nel corso della pratica o della disattivazione nonchè delle sorgenti di radiazioni ionizzanti impiegate, viene rilasciato, su richiesta del titolare del nulla osta, dall’ISIN per il nulla osta di categoria A e per il nulla osta di categoria B, congiuntamente, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato territoriale del lavoro, dall’autorità sanitaria indicata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma e dell’agenzia regionale o della provincia autonoma per la protezione dell’ambiente competenti per territorio. 4.14. La procedura di revoca del nulla osta di cui ai paragrafi da 4.11 a 4.13 viene avviata d’ufficio dall’Amministrazione procedente nel caso di adozione del provvedimento di revoca di cui all’articolo 61 del presente decreto. 4.14 -bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla pratica oggetto dell’autorizzazione vigente, abbiano i requisiti per essere classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla osta ai sensi dell’articolo 52. Copia dell’istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui all’articolo 51 e all’ISIN. 4.14 -ter. L’Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al paragrafo 4.14 -bis ne invia copia alle Amministrazioni di cui all’articolo 51 e all’ISIN, vincolandone l’entrata in vigore all’emissione, da parte del Ministero della transizione ecologica, del decreto di revoca del previgente nulla osta di categoria A. 4.14 -quater. Fino all’emanazione del decreto di revoca di cui al paragrafo 4.14-ter è consentita la prosecuzione dell’esercizio della pratica, incluso l’allontanamento dei materiali e degli effluenti, nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.
(omissis)
5.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 50 e dal comma 2 dell’articolo 163 del presente decreto, le condizioni per l’assoggettamento agli obblighi di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, sono quelle previste al paragrafo 1.1 relativamente alla classificazione in categoria A dell’impiego di sorgenti di radiazioni costituite da materie radioattive, tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al paragrafo 1.4 e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 2.
(omissis)
7.1. Deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili o di combustibili nucleari non irradiati di cui al comma 1, prima parte, dell’articolo 96 del presente decreto: a. il nulla osta viene rilasciato dal prefetto sulla base della documentazione di cui al paragrafo 3 e secondo le procedure di cui al paragrafo 4; b. per i depositi in zona portuale o aeroportuale l’istanza di nulla osta e la relativa documentazione tecnica devono essere inoltrate rispettivamente al comandante di porto o al direttore della circoscrizione aeroportuale; copie dell’istanza e della documentazione tecnica devono essere inviate anche al prefetto ed agli organismi tecnici di cui al paragrafo 3.1; c. il nulla osta viene rilasciato, sentito il prefetto, dal direttore della circoscrizione aeroportuale per i depositi in zona aeroportuale, o dal comandante di porto, per i depositi in zona portuale, sentito il dirigente dell’ufficio di sanità marittima; d. per la formazione del parere del prefetto si applica la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4; e. Nelle prescrizioni formulate dalle amministrazioni di cui alle lettere a) , b) e c) si deve tenere conto, sentito l’ISIN, delle misure di protezione fisica passiva di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 704. 7.2. Fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell’articolo 237 del presente decreto, sono esenti dal nulla osta preventivo di cui all’articolo 50 del presente decreto le installazioni ed aree adibite in via esclusiva ad operazioni connesse all’attività di trasferimento in corso di trasporto di imballaggi di trasporto contenenti materie radioattive tra mezzi di trasporto diversi, allorché si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: a. dette installazioni od aree si trovino nella disponibilità esclusiva e sotto la responsabilità di un soggetto autorizzato al trasporto di materie radioattive ai sensi dell’articolo 43 del presente decreto; b. sia garantita l’integrità degli imballaggi di trasporto; c. la permanenza di ogni imballaggio di trasporto in dette installazioni od aree non superi tre giorni.
(omissis)
III: SEZIONE III: MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SUI NULLA OSTA PER LE PRATICHE DI CATEGORIA B
(omissis)
Sez. 6 Dati relativi ai generatori di radiazioni 1. TM - Tipo di Macchina - 2. Corrente - Corrente massima di funzionamento. 3. Tensione -Tensione massima di accelerazione 4. TP - Tipo Particelle accelerate E=elettroni P=protoni A=altro 5. Tipo macchina - Tipo della macchina come indicato dal fabbricante, ove disponibile. 6. Modello macchina - Modello della macchina come indicato dal fabbricante, ove disponibile.
ID 15961 | 08.01.2023 / In allegato documento completo
Il presente vademecum intende illustrare la disciplina della sorveglianza radiometrica, alla luce del nuovo disposto normativo di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
[box-note]Update Rev. 2.0 2023
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023[/box-note]
Per sorveglianza radiometrica si intende l’insieme delle azioni che un’azienda svolge allo scopo di individuare sorgenti o materiali radiocontaminati, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.
Per quanto attiene la protezione della popolazione, dell’ambiente e dei lavoratori in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati nei rifiuti, le norme italiane di riferimento appartengono a due diversi contesti:
- in primo luogo, le norme specifiche sulla tutela dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, che sanciscono i criteri di tutela nell’impiego delle sorgenti e materiali radioattivi artificiali e naturali, inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e la sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e materiali; - in secondo luogo, le norme generali che regolano l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti convenzionali, che non sono di per sé soggetti alla normativa specifica sulle radiazioni ionizzanti, ma dove si possono e in effetti con una certa frequenza ritrovare sorgenti radioattive uscite dal controllo e materiali radioattivi contaminati.
Gli impianti di gestione dei rifiuti sono soggetti alla normativa ambientale, che esclude dal proprio campo di applicazione i rifiuti radioattivi, ma in alcuni casi richiama esplicitamente la necessità della sorveglianza radiometrica (anche definita controllo o monitoraggio della radioattività).
Il presente vademecum risulta così strutturato:
[box-note]Premessa 1. Normativa di riferimento 2. Soggetti obbligati 3. Ambito oggettivo di applicazione 4. Attestazione sorveglianza radiometrica 5. Strumentazione impiegata nella sorveglianza radiometrica 6. Procedure sorveglianza radiometrica 7. Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche 8. Condizioni e modalità della sorveglianza radiometrica 9. Allegato XIX - Allegato 2: Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici Fonti[/box-note]
[...]
Normativa di riferimento
A seguito della pubblicazione sulla GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore del provvedimento: 27.08.2020
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)
L’art. 72 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 disciplina la sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.
1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgonoattività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorita' di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
3. bis Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISIN.
6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano tempestivamente le autorita' di cui al comma 5 (modifica apportata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203). Il materiale contaminato eventualmente prodotto non puo' essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di evitare il rischio disposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.[/panel]
L’articolo 72 D.lgs 101/2020, è stato oggetto di numerose modifiche normative, di seguito elencate, in ordine cronologico:
31.12.2020 Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n.323) ha disposto (con l'art. 12, comma 5) la modifica dell'art. 72, comma 4. - convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51) ha disposto (con l'art. 12, comma 5) la modifica dell'art. 72, comma 4.
22.04.2021 Il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. 22/04/2021, n.96) convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) ha disposto (con l'art. 11-undecies, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.
30.04.2021 Il Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 (in G.U. 30/04/2021, n.103) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.
21.06.2021 La Legge 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n.146) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. 22/04/2021, n. 96).
26.11.2021 Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 (in G.U. 26/11/2021, n.282) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4. convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n. 19) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.
25/01/2022 La LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n.19) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (in G.U. 26/11/2021, n. 282).
02/03/2022 Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicato nella GU n. 50 del 01.03.2022, con entrata in vigore il 02 marzo 2022, apporta importanti modifiche in materia di sorveglianza radiometrica. Difatti, con l'art. 40 Sorveglianza radiometrica, dispone modifiche dell'art. 72 Dlgs 101/2020 "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", stabilendo la decadenza del regime transitorio e sostituendo l'allegato XIX del D.lgs 101/2020.
18/01/2023 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203(ultima modifica) Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)
Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 sostituendo i comma 3 e 4 dell’art.72 ed aggiungendo il comma 3-bis al D.lgs 101/2020, definisce il superamento della disciplina transitoria sui controlli radiometrici, la quale risultava essere articolata in due fasi: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto (ndr 30 Giugno 2022), continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. […]”.
Il novello comma 3 stabilisce che la sorveglianza radiometrica venga effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX D.lgs 101/2020, contenente condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica ai sensi dell’articolo 72, comma 3.
L'allegato XIX D.lgs 101/2020 disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.
L'allegato stabilisce:
- le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo; - con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; - contenuti della formazione da impartire al personale; - le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.lgs 101/2020.
Allegato XIX (articolo 72, comma 3) CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 3
Art 1 (Definizioni) Art 2 (Finalità) Art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione) Art. 4 (Ambito oggettivo di applicazione) Art. 5 (Criteri di sorveglianza radiometrica) Art. 6 (Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica) Art. 7 (Attestazione della sorveglianza radiometrica) Art. 8 (Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche) Art 9 (Informazione e formazione del personale) Art 10 (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)
Allegato 1 Mod. IRME90 DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI COMPLETAMENTE IN METALLO (*)
Allegato 2 Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici
Allegato 3 Grandi centri di importazione e principali nodi di transito
- UNI 10897:2016 “Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma”
La norma identifica i metodi per determinare le anomalie radiometriche associabili ai radionuclidi presenti nei carichi di materiali metallici destinati al recupero. I rottami metallici destinati al recupero in fonderia possono contenere radioisotopi da sorgenti radioattive usate in campo industriale e medicale. Tale radioattività può provocare contaminazione dell’ambiente e dei prodotti finali.
- CEI EN IEC 62244:2022 Strumentazione per la radioprotezione - Portali radiometrici (RPM) per la rivelazione di traffico illecito di materiali radioattivi e materie nucleari
La Norma EN IEC 62244:2021-02 definisce i requisiti prestazionali per i portali radiometrici, o RPM, utilizzati per la rivelazione di radiazioni gamma e neutroni. Questi sono utilizzati per il monitoraggio di veicoli, container, persone o pacchi e si trovano in genere ai valichi di frontiera nazionali e internazionali. Possono essere utilizzati in qualsiasi luogo in cui sia necessario questo tipo di sorveglianza. La norma stabilisce i requisiti generali, radiologici, climatici, meccanici, elettrici ed elettromagnetici, della documentazione e i metodi di prova associati. Questo documento non si applica alle prestazioni dei monitor dei portali basati sulla spettroscopia, trattate nella IEC 62484. Questa seconda edizione include le seguenti modifiche tecniche significative rispetto alla precedente:
a) l’allineamento con i nuovi standard per la rilevazione del traffico illecito di materiale radioattivo; b) l’introduzione di test di funzionalità uniformi per tutte le prove ambientali, elettromagnetiche e meccaniche e di un requisito per il coefficiente di variazione di ciascuna lettura media nominale; c) il riferimento alla IEC 62706 per le condizioni di prova ambientale, elettromagnetica e meccanica; d) l’integrazione di informazioni sulle esposizioni climatiche.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62244:2012-07, che rimane applicabile fino al 25-01-2024.
Linee guida
- ISPRA “Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti" Task 01.02.02, Rev. 2014
I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.
Lo stesso obbligo si applica, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
Schema 1: Soggetti obbligati
Ambito oggettivo di applicazione
Sono soggetti a sorveglianza radiometrica:
[box-info]- i rottami e altri materiali metallici di risulta; - i prodotti semilavorati in metallo elencati nell’allegato 2 (Allegato XIX); - i prodotti finiti in metallo elencati nell’allegato 2 (Allegato XIX).[/box-info]
L’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all’allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e i principali nodi di transito, riportato nell’allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell’allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell’allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Strumentazione impiegata nella sorveglianza radiometrica
La sorveglianza radiometrica sui di rottami metallici, sui RAEE o sui rifiuti destinati agli inceneritori, ha come scopo l’individuazione delle cosiddette anomalie radiometriche (rispetto a valori di fondo misurati in situ) le quali sono indicative di una probabile contaminazione dei carichi di tali rifiuti, da verificare con indagini più approfondite. La sorveglianza radiometrica può essere effettuata con sistemi fissi (portali) o con strumenti portatili.
Portali radiometrici
La necessità di controllo dei carichi per l'individuazione di eventuali sorgenti radioattive ha determinato la realizzazione, commercializzazione ed utilizzo di sistemi che consentono una sorveglianza direttamente sul mezzo di trasporto del carico in ingresso, in modo semplice per gli operatori addetti e senza determinare particolari aggravi alla normale operatività delle aziende.
Tali sistemi fissi sono realizzati a forma di varco (portale) attraverso il quale il mezzo di trasporto transita a velocità ridotta mentre viene sottoposto a rivelazione di eventuale radiazione gamma proveniente dal carico trasportato; una variante del sistema – detta statica – prevede che il mezzo sosti all'interno del portale per consentire tale controllo. I sistemi attualmente presenti sul mercato operano in modo automatico.
La Norma EN IEC 62244:2021-02 definisce i requisiti prestazionali per i portali radiometrici, o RPM, utilizzati per la rivelazione di radiazioni gamma e neutroni. Questi sono utilizzati per il monitoraggio di veicoli, container, persone o pacchi e si trovano in genere ai valichi di frontiera nazionali e internazionali. Possono essere utilizzati in qualsiasi luogo in cui sia necessario questo tipo di sorveglianza.
Figura 1 – Esempio di portale per la sorveglianza radiometrica dei carichi in ingresso. ISPRA Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti
Strumentazione portatile
Per effettuare i controlli radiometrici nelle attività che non comportano la gestione di grossi volumi di materiali (per es. piccoli rottamai) o per effettuare la verifica delle anomalie radiometriche segnalate dai sistemi a portale, possono essere impiegati strumenti rilevatori portatili.
La norma UNI 10897:2016 definisce le caratteristiche minime di tali strumenti affinché siano adatti ai controlli sui carichi metallici.
Figura 2: Strumentazione portatile
[...]
Condizioni e modalità della sorveglianza radiometrica
Il comma 3 dell’art. 72 D.lgs 101/2020 prevede che la sorveglianza radiometrica venga effettuata in base a quanto prescritto dall’Allegato XIX del D.lgs 101/2020.
Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.lgs 101/2020.
[panel]Articolo 10 (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)
1. Ai fini dell’espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall’uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all’allegato 1, in luogo dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all’articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all’origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall’Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l’elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.[/panel]
Schema n. 3: Condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica
Criteri di sorveglianza radiometrica
La sorveglianza radiometrica consiste:
[box-info]- per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento; - per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.[/box-info]
Schema 4: Criteri di sorveglianza radiometrica
[box-info]Definizione: controllo radiometrico esterno rispetto al carico
La misura dei ratei dell’equivalente di dose ambientale H*(d) o dell’equivalente di dose direzionale H’(d,O), in μSv/h, come definiti all’allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento.[/box-info]
[...]
Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica
[panel]1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:
a) effettuano la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico; b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:
a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato; b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.
3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un’apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.
4. I controlli di cui ai commi 1, 2 lettera a) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all’esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti ter i per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.
5. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all’ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).
6. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all’allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all’allegato 2, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell’attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all’origine di cui all’articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).[/panel]
Schema n. 5: Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica soggetti art. 6 co. 1 Allegato XIX
Schema n. 6: Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica soggetti art. 6 co. 2 Allegato XIX
[....]
Allegato XIX - Allegato 2: Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici
Elenco
- prodotti semilavorati in metallo - prodotti finiti in metallo soggetti a sorveglianza radiometrica.
ID 11521 | Rev. 3.0 dell'08.01.2023 / Documento completo allegato
Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 , attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29, al Titolo XVII, al Capo II del Titolo IV disciplina le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, ovvero le cd Industrie NORM.
Tra gli obblighi previsti per l'esercente di industrie NORM è che i risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche (dell’esperto di radioprotezione) devono essere parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
[box-note]Update Rev. 3.0 dell’08 gennaio 2023
- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)[/box-note]
[box-note]L’acronimo NORM sta per Naturally Occurring Radioactive Material:
indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico.
Le attività NORM sono quindi quelle attività lavorative convenzionali, nelle quali fanno parte del ciclo produttivo materie prime o sottoprodotti o residui che, non per le loro proprietà fissili o fertili ma a seguito di processi industriali, possono avere un contenuto di radioattività naturale elevato, o comunque non trascurabile dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico.[/box-note]
[…] 107) «pratica»: un'attivita' umana che puo' aumentare l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed e' gestita come una situazione di esposizione pianificata[/panel]
Le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa hanno l'obbligo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto - ovvero entro il 27 agosto 2021 o dall'inizio della pratica (vedi proroga al 31 Dicembre 2021 di cui a seguire - ndr), di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti.
[box-warning]Termine del 31 Dicembre 2021 prorogato al 30 Giugno 2022
La Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi porta la proroga degli obblighi degli esercenti di registrazione delle pratiche RADON al 30 Giugno 2022.
Art. 11- undecies Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”. ...[/box-warning]
[box-warning]Termine del 27 Agosto 2021 prorogato al 31 Dicembre 2021
Art. 11- undecies Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
1. All’articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica - 27/08/2021 - ndr» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica». ...[/box-warning]
Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto in Radioprotezione che procederà all'attuazione degli adempimenti di radioprotezione prescritte per la tutela dei lavoratori.
L'articolo 22 prevede che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Esperto in Radioprotezione siano parte integrante della valutazione dei rischi ai sensi delD.lgs 81/08.
[box-warning]I settori industriali ai quali si applicano le nuove disposizioni sono più numerosi rispetto a quelli non coinvolti dalla normativa di radioprotezione in precedenza, ad esempio i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda.[/box-warning]
Nell’ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (vedere Tabella II-1), si considerano le attività che comportano:
a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
Nel caso delle pratiche, gli strumenti di radioprotezione sono:
[alert]- i livelli di esenzione, - i livelli di allontanamento e - il limite di dose.[/alert]
L’esercente di tali pratiche provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo, sui residui ed eventualmente effluenti.
Nel caso in cui tali valori di concentrazione risultino inferiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, la pratica si può considerare esente dagli obblighi di notifica ed uscire dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali misurazioni radiometriche con cadenza triennale.
Nel caso i suddetti valori siano superiori livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, è necessario valutare la dose efficace ai lavoratori e all’individuo rappresentativo: se dalle valutazioni risultano non superati i livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo, la pratica ha una nuova opportunità per considerarsi esente dagli obblighi di notifica ed uscire dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali valutazioni con cadenza triennale.
In caso di superamento dei livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo si applica quanto previsto ai titoli XI e XII inerenti rispettivamente la protezione dei lavoratori e la protezione della popolazione.
Art. 20 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II, che comportano: a) l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale; b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
[...] Art. 22. Obblighi dell’esercente 1. Per le pratiche di cui all’articolo 20, l’esercente, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6. 2. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 29, nel caso in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all’allegato II, l’esercente provvede alla ripetizione delle misure con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle materie in ingresso. L’esercente conserva i risultati delle misurazioni per un periodo di sei anni. 3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all’allegato II, l’esercente, entro sei mesi dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione delle dosi efficaci ai lavoratori e all’individuo rappresentativo derivanti dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non risultino superati i livelli di esenzione di cui all’allegato II per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, l’esercente provvede a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali in ingresso. L’esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace agli organi del SSN e alla sede dell’INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni. L’esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace all’ISIN, nonché alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni. 4. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, quando dalle valutazioni di dose efficace di cui al comma 3 risulta superato il livello di esenzione di dose efficace per i lavoratori o per l’individuo rappresentativo, l’esercente adempie gli obblighi previsti dall’articolo 24, e gli obblighi di cui al Titolo XI nel caso di superamento della dose efficace per i lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento della dose efficace per l’individuo rappresentativo.
5. Nel caso in cui l’esercente, a seguito di attuazione di misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, dimostri che la dose efficace risulta non superiore al livello di esenzione, lo stesso trasmette ai soggetti di cui all’articolo 24, comma 2, i risultati della nuova valutazione corredata dalla descrizione delle misure correttive adottate ai fini dell’eventuale esenzione della pratica dagli obblighi di cui al comma 4. L’esercente, in tal caso, conserva la relativa documentazione per un periodo di sei anni e attua le previsioni di cui al comma 2. 6. Le misurazioni sono effettuate su un numero rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei residui da organismi servizi di dosimetria ai sensi dell’articolo 155, commi 3 e 4, che rilasciano una relazione tecnica con i risultati delle stesse. Le misurazioni sono effettuate secondo guide tecniche emanate dall’ISIN ai sensi dell’articolo 236 o, in mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica nazionali o internazionali. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con cadenza semestrale dai suddetti organismi all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 21 secondo le modalità indicate dall’ISIN. 7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, l’esercente si avvale dell’esperto di radioprotezione che rilascia una relazione tecnica contenente i risultati delle misurazioni delle concentrazioni effettuate, le valutazioni di dose efficace per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, le eventuali azioni di controllo, le misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci dei lavoratori e della popolazione, le indicazioni di radioprotezione, nonché le eventuali misure da adottare ai fini della sorveglianza fisica della radioprotezione. 8. I risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche dell’esperto di radioprotezione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.[/panel]
Elenco dei settori industriali
Allegato II SEZIONE II: PRATICHE CHE COMPORTANO L’IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE
1. Elenco dei settori industriali di cui all’articolo 20
L’elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all’articolo 20 è riportato nella tabella II-1.
2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all’art. 22
1) Non devono essere notificate le pratiche che non comportano il superamento dei valori di attività totali (Bq) per l'esenzione riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento di U-238 o Th-232.
2) I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1.
3) Per i fanghi petroliferi si adottano valori di esenzione 5 volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq kg-1 per U-nat, Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228.
4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade i livelli di esenzione per detti residui è pari al 50% dei valori riportati nella tabella II-2 a meno che non si dimostri che la dose all’individuo rappresentativo non superi il valore riportato al paragrafo II-3.
5) Nel caso in cui i residui siano destinati all’incenerimento, ai fini dell’esenzione della pratica l’esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo di cui al punto 3, anche se i valori di concentrazione di attività dei residui da smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2.
6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attività lavorative di cui all'articolo 29. A tal fine, è necessario verificare la conformità alle disposizioni dell'articolo 29.
7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assicura, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l’individuo rappresentativo.
3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace
Sono fissati i seguenti livelli di esenzione:
1) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori è fissato in 1 milliSv a-1.
2) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo è 0,3 milliSv a-1.
4. Criteri, modalità e livelli allontanamento
1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione di cui al paragrafo II-2 punti 1), 2), 3).
2) I valori dei livelli di allontanamento per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade sono, per tutti i radionuclidi, il 50% dei valori di esenzione di cui al paragrafo II-2 punti 1), 2), 3). Per tali destini i residui possono essere allontanati per valori di concentrazione di attività superiori se la dose efficace per l’individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3.
3) Nel caso di smaltimento nell’ambiente di residui ed effluenti che impattano potenzialmente su fonti di acqua potabile si deve dimostrare che la dose efficace agli individui della popolazione è inferiore a 0,1 milliSv a-1.
4) In relazione a particolari situazioni o destinazioni dei materiali oggetto dell’allontanamento, le autorità competenti possono stabilire per i livelli di allontanamento in concentrazione di massa, per materiali specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a quelli riportati nella Tabella II-2 richiedendo la dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni prevedibili, l’allontanamento avvenga nel rispetto dei criteri di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo.
Allontanamento dei residui prodotti da industrie NORM
Per i residui prodotti da industrie NORM è introdotta una classificazione tra esenti (qualora il contenuto radiologico è inferiore ai livelli generali di allontanamento) e non esenti.
I residui esenti sono esclusi dal campo di applicazione del sistema di radioprotezione e necessitano di autorizzazione per essere gestiti, smaltiti nell’ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I residui non esenti devono essere smaltiti in discariche autorizzate, in possesso di requisiti descritte nella norma all’articolo 26 e con e secondo le modalità di cui all’allegato VII. ... [box-note]Radioattività naturale nei materiali da costruzione
I materiali da costruzione rappresentano una sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti per la popolazione tutt’altro che trascurabile. Possiamo distinguere due grandi tipologie: i materiali da costruzione di origine naturale e quelli “di nuova generazione”.
La presenza di radionuclidi naturali (principalmente 238U, 232Th con i loro discendenti e il 40K) dipende, nel caso dei materiali di origine naturale, dalla loro natura geomorfologica (si tratta di rocce estratte localmente ed utilizzate in edilizia, come nel caso di tufo, pozzolana, granito, ecc.), oppure - nel caso di materiali da costruzione di nuova generazione - dalla presenza di residui di attività NORM (ad esempio ceneri di carbone, fosfogesso, ecc.) utilizzati come additivi.
I materiali da costruzione possono quindi determinare una esposizione significativa ai raggi gamma e contribuire alla concentrazione di radon negli ambienti chiusi: l’entità di questa esposizione dipende dalla concentrazione dei nuclidi sopra citati e dalle caratteristiche strutturali, geometriche e di utilizzo dell’ambiente interno considerato. Sono stati elaborati molti modelli (room model), i quali, sulla base dalla concentrazione di attività di 226Ra, 232Th e 40K, delle dimensioni della camera standard, dello spessore delle pareti, della presenza o meno di porte e finestre e del rateo di ventilazione, sono in grado di stimare il contributo fornito dal materiale in oggetto in termini di dose gamma (mSv/y). Il room model che è stato adottato dall’Unione Europea è descritto nella guida tecnica Radiation Protection 112 (RP112). In questa pubblicazione, sulla base del room model utilizzato, è stato introdotto un indice I come strumento di screening per identificare materiali da costruzione che possano ritenersi di interesse dal punto di vista della popolazione.
La Direttiva 59/2013/Euratom recepita in Italia dal D.lgs 101/2020 adotta quanto raccomandato nella guida tecnica RP112 stabilendo la necessità di porre attenzione al controllo dell’esposizione della popolazione all’irraggiamento gamma derivate dai radionuclidi presenti nei materiali da costruzione.
Questo aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano. Si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato: i materiali da costruzione che rientrano nel campo di applicazione della legge sono elencati nell’allegato II e di seguito riportati. ...
1. Materiali naturali
Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi). Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui: granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss); porfidi; tufo; pozzolana; lava.
2. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:
ceneri volanti; fosfogesso; scorie di fosforo; scorie di stagno; scorie di rame; fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio); residui della produzione di acciaio.[/box-note]
Nel presente documento vengono illustrate le novelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29, in materia di protezione dal radon in ambienti di vita e di lavoro.
[box-note]Update Rev. 2.0 dell'08 gennaio 2023
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023[/box-note]
[box-info]Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR)
Una nuova figura è istituita dal D.Lgs. 101/2020, quella dell'Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR), un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati.[/box-info]
Il radon è un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento alfa del radio, generato a sua volta dal decadimento alfa dell'uranio. Polonio e bismuto sono i prodotti, estremamente tossici, del decadimento radioattivo del radon.
Il radon è un gas molto pesante, pericoloso per la salute umana se inalato in quantità significative.
Uno dei principali fattori di rischio del radon è legato al fatto che, accumulandosi all'interno di abitazioni, è la seconda causa di tumore al polmone, specialmente tra i fumatori.
[box-note]Articolo 7 DefinizioniDecreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 […] 115) «radon»: l’isotopo 222 del radon (Rn-222) e ove espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento[/box-note]
Piano d’Azione Nazionale Radon
Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 , verrà redatto e approvato il Piano nazionale d'azione per il radon nel quale verranno individuati una serie di elementi, che condurranno a dettagliare strategie e interventi negli ambienti di vita (non emanato da news).
L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon sarà utile a definire:
- le specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere oggetto di attenzione - gli strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, - gli strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure), - le strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie, tenuto conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto. Il decreto infatti indica che le Regioni e le provincie autonome, laddove sono disponibili dati di concentrazione del radon (o normalizzati) al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento; - misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco.
[panel]Art. 10. Piano nazionale d’azione per il radon
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS), è adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon.
2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all’allegato III:
a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.
4. Il Piano di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato con cadenza almeno decennale.[/panel]
...
Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon
Per quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3). Inoltre, per le abitazioni, come si vede dalla tabella 1, a quelle costruite dopo il 31/12/2024 si applicherà un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m3.
Tabella 1 – Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon
1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati: a) 300 Bq m -3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti; b) 200 Bq m -3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024; c) 300 Bq m -3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro; d) il livello di riferimento di cui all’articolo 17, comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell’Allegato II, sez. I, punto 1. (*)
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui all’articolo 10 e dell’evoluzione degli orientamenti europei e internazionali.
(*) Allegato II, sez. I, punto 1. L’esposizione integrata annua di radon corrispondente al livello di riferimento di cui all’articolo 12 è fissata in 895 kBq h m-3 (ICRP 137);[/panel]
La valutazione del Radon
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (art.11), oppure se svolte in specifici luoghi di lavoro da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.
[panel]Art. 16. Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:
a) luoghi di lavoro sotterranei; b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11; c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10; d) stabilimenti termali.[/panel] Esperto in interventi di risanamento radon
Nuova figura istituita dal D.Lgs. 101/2020 è quella dell'esperto in interventi di risanamento radon, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.
[panel]Art. 7 Definizioni
40) «esperto in interventi di risanamento radon»: persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche
Art. 15. Esperti in interventi di risanamento radon
1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II.
2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all’articolo 10 e, fino all’approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.
2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) abilitazione all’esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto; a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili; b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale; c) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizione nell’albo professionale.[/panel]
La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.
[box-warning]Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).[/box-warning]
Cadenza delle misure:
- Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico - Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3
Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione.
In particolare:
- A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni. - Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).
Art. 17. Obblighi dell’esercente 1. Nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti: a) dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d); b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b); c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c); d) dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).
1 -bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’art. 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.
3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di cui all’articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.
4. Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d), l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all’art. 12, comma 1, lettera d) , l’esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’art. 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell’art. 130, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato II o nell’allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all’articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all’esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.
6. L’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell’allegato II[/box-note]
Fig. 1 - Art. 17. Obblighi dell’esercente
ER = L’esercente si avvale dell’Esperto di Radioprotezione EIRR = L’esercente si avvale dell’Esperto in Interventi di Risanamento Radon
...
Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche
Art. 18 Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater).
[panel]Art. 18 Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche
1. I risultati delle misurazioni di cui all'articolo 17 sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all'articolo 155 all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 13 secondo le modalita' indicate dall'ISIN.
2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attivita' svolte e la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 6, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria successive all'attuazione delle misure correttive, di cui all'articolo 17 comma 3, l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 6.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l'Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di vigilanza e ai ministeri interessati.
4. L'esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, e delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all'esposizione in altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall'articolo 17, comma 5.[/panel]
A seguito della pubblicazione nella GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si illustrano nel presente documento, il contenuto delle schede personali dosimetriche di cui all’art. 132 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, nelle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali.
Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023
[box-note]Update Rev. 1.0 del 06.01.2023
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023[/box-note]
[box-info] La scheda personale dosimetrica è istituita dal responsabile di radioprotezione per ogni lavoratore esposto.
Art. 7 Definizioni del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un’esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l’esposizione degli individui della popolazione.
Art. 133 Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica 1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori: a) 1 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm 2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.[/box-info]
In allegato modello di Scheda personale dosimetrica in formato .doc compilabile, riservato Abbonati
Art. 132. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione
1. L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione: [...] d) le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda; e) le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all’articolo 124, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione; f) i risultati della sorveglianza fisica dell’ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti. 2. Per i lavoratori di cui agli articoli 112 e 115 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni professionali individuali, con le modalità stabilite nell’allegato di cui al comma 6. 3. Il datore di lavoro conserva: a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b); b) sino a cinque anni dalla cessazione dell’attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c); c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell’attività dell’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f); d) per almeno cinque anni i risultati della sorveglianza dosimetrica individuale e ambientale e delle analisi radio tossicologiche utilizzate dall’esperto di radioprotezione ai fini delle valutazioni di competenza. 4. Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività d’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d) , e) e f) è consegnata al medico autorizzato che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all’articolo 140, all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 140, comma 3. 5. In caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo. 6. L’allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII.
Modello Scheda personale dosimetrica (Allegato B) e modalità di tenuta
...
7. Scheda personale dosimetrica 7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art. 132, comma 1, lettera d) del presente decreto è compilata in conformità al modello allegato B. 7.2. La scheda di cui al punto 7.1 è costituita da fogli legati e numerati progressivamente. 7.3. È consentita l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dal modello B di cui al punto 7.1 sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso. 7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 132, comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse.
[…]
11. Modalità di istituzione della documentazione inerente alla sorveglianza fisica e sanitaria 11.1. L'esperto di radioprotezione istituisce: a) la scheda personale dosimetrica per ogni lavoratore esposto, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della scheda stessa, debitamente compilata con le informazioni previste nel modello B.
ID 11031 | Rev. 2.0 del 06.01.2023 Documento pdf/doc
A seguito della pubblicazione nella GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si illustrano nel presente documento, il contenuto del Documento sanitario personale (DoSP) di cui all’art. 140 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, contenente i dati relativi alla sorveglianza medica sui lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.
Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023
In allegato modello di DoSP in formato .doc compilabile, riservato Abbonati
[box-note]Update Rev. 2.0 del 06.01.2023
- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023 - Inseriti link normativi http://www.tussl.it[/box-note]
Come riportato al punto 8.3 dell'Allegato XI è consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
Il modello è valido nel caso di esposizione contemporanea del lavoratore a radiazioni ionizzanti e altri fattori di rischio (Punto 8.1 dell'Allegato XI). Si veda il Decreto 12 luglio 2007 n. 155 per i Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
Nel caso di “doppia esposizione”, la visita e relativo giudizio d’idoneità per i rischi convenzionali deve essere eseguita da un medico competente, quella per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di categoria A da un "medico autorizzato" (medico incaricato della sorveglianza medica)
8.1. Il documento sanitario personale di cui all' art. 140 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, e' compilato in conformita' al modello allegato C.
8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
8.3. E' consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle visite mediche di idoneita' e la trascrizione dei relativi risultati.[/box-note]
1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi: a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale; b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti; c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto di radioprotezione. 2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all’interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro. 3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti. 4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna. 5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell’allegato XXIII. [/box-info]
Esperto in interventi di risanamento radon / Rev. 1.0 del 04.01.2023 (Agg. Dlgs 203/2022)
ID 16926 | 04.01.2023 / In allegato documento completo
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti naturali ed artificiali, ed alla Sezione I (disposizioni Generali) con l’art. 15 stabilisce quali sono le figure professionali che in virtù del proprio titolo di studio e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II, possono essere considerate esperte in interventi risanamento e mitigazione radon.
[box-note]Update Rev. 1.0 del 04 gennaio 2023
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023[/box-note]
Gli esperti in interventi di risanamento radon di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, allegato XVIII secondo il punto 2 dell’allegato II di cui all’art. 15 definisce i requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon.
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti (N.B. i requisiti a) e b) modificati dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203):
a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili; b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale; c) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizione nell’albo professionale.
Art. 15 Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/ EURATOM, allegato XVIII)
1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all'Allegato II. 2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10 e, fino all'approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.[/panel]
Tabella di concordanza requisiti
Requisiti ante D.Lgs. n. 203/2022
Requisiti post D.Lgs. n. 203/2022
Art. 15 Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/ EURATOM, allegato XVIII)
1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all'Allegato II. _____
ALLEGATO II (articolo 15) SEZIONE I - ESPOSIZIONE AL RADON
2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon
Art. 15 Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/ EURATOM, allegato XVIII)
1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all'Allegato II. _____
ALLEGATO II (articolo 15) SEZIONE I - ESPOSIZIONE AL RADON
2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto;
a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili;
b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attivita' di radon negli edifici;
b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l'iscrizione nell'albo professionale.
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l'iscrizione nell'albo professionale.
...
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, entrato in vigore il 27 Agosto 2020, introduce molte novità nel campo della protezione dal radon. Esso sono contenute nel Titolo IV.
La prima novità è che (diversamente dal passato) è regolamentata sia:
- La protezione dal radon negli ambienti di vita - La protezione dal radon negli ambienti di lavoro
In entrambi i casi si tratta di situazioni di esposizione esistente
La seconda novità è nel caso di situazioni di esposizione esistente, lo strumento operativo per la radioprotezione NON è più il Livello di azione, ma è il Livello di Riferimento (LdR).
1. L’articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».
Inquadramento generale
Dalle Definizioni:
86) «livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di emergenza o in una situazione di esposizione esistente, il livello di dose efficace o di dose equivalente o la concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, derivanti dalle suddette situazioni di esposizione sebbene non rappresenti un limite di dose;
134) «situazione di esposizione esistente»: una situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è necessaria o non è più necessaria l’adozione di misure urgenti;
[box-info]Il Livello di Riferimento (LdR) va a sostituire il Livello di Azione (LdA)
Livello di Azione (LdA) = la dose o la concentrazione di attività oltre la quale è richiesto di intervenire per ridurre le esposizioni.[/box-info]
Il valore di LdR scelto dipenderà dalle circostanze esterne ma l’ottimizzazione della protezione si applica anche al di sotto del LdR.
I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro sono espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria.
Ambienti di vita
a) 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti; b) 200 Bq m-3 per abitazioni costruite dopo il 31.12.2024;
Ambienti di lavoro
c) 300 Bq m-3 per i luoghi di lavoro; d) il livello di riferimento di cui all’articolo 17, c. 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua (pari ad un’esposizione integrata di 895 kBq h m-3).
Schema 1 - LdR Radon
Esposizione al radon nei luoghi di lavoro: Decreto legislativo 101/2020 - art. 16 Campo di applicazione
Le disposizioni si applicano a:
a) luoghi di lavoro sotterranei (ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno); (art. 7 comma 1 lettera 86-bis – nuova definizione introdotta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203) b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11 (aree prioritarie); c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10; d) stabilimenti termali.
Obblighi dell'esercente
Obbligo per l’esercente di completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi decorrenti:
1. dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’art. 16 comma 1, lettere a) e d) (luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali);
2. dalla pubblicazione nella GURI dell’elenco delle aree di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 1, lettera b), o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (luoghi di lavoro in locali semint. o al PT, localizzati nelle aree prioritarie);
3. dalla pubblicazione nella GURI del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 1, lettera c) o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (specifiche tipologie di luoghi di lavoro).
Fermo restando quanto previsto dai punti 1 e 2 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’art. 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 17. Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 9, 31 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10-quinquies).
1. Nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:
a) dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d);
b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b);
c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c);
d) dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).
1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’art. 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportatala valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.
3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di cui all’articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.
4. Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d), l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all’art. 12, comma 1, lettera d), l’esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’art. 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell’art. 130, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato II o nell’allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all’articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all’esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.
6. L’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell’allegato II.
Art. 18. Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater).
1. I risultati delle misurazioni di cui all’articolo 17 sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all’articolo 155 all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 13 secondo le modalità indicate dall’ISIN.
2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 6, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, di cui all’articolo 17 comma 3, l’esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 6.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l’Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.
4. L’esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, e delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di attività di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all’esposizione in altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall’articolo 17, comma 5.
(1) Le misure sono eseguite da servizi di dosimetria radon riconosciuti idonei (ex art. 155, 127). (2) I risultati delle misure sono trasmessi dal serv. di dosim ogni 6 mesi alla banca dati nazionale c/o ISIN. (3) Ripetizione della misura ogni 8 anni o in caso di modifiche del luogo di lavoro; elaborazione e conservazione (8 anni) di un documento sulla valutazione delle misure correttive attuabili (programma per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, art. 28 D.Lgs 81/08). Questo documento fa parte integrante del DVR (ex art. 17 D.Lgs 81/08). (4) Comunicazione con relazione tecnica e descrizione dell’attività al MLPS, SSN, ARPA/APPA, INL territoriali (1 mese dalla rel.tec.). (5) Esperto in interventi di risanamento (ex art.15). (6) Comunicazione con relazione tecnica e descrizione delle misure correttive adottate al MLPS, SSN, ARPA/APPA, INL territoriali (1 mese dalla rel.tec.) (7) O corrispondente valore di esposizione integrata al radon ( 895 kBq h m-3), mediante il fattore di conversione pari a (ICRP137)
Decreti Settembre 2021 Prevenzione Incendi luoghi di lavoro / Sintesi e Documenti 2021/2023
ID 14944 | Rev. 7.0 del 02.01.2023 / Documento completo allegato
La pubblicazione dei Decreti di Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro 2021, previsti dall’Art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 sin dal 2008, definiscono i nuovi criteri di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro in sostituzione del DM 10 marzo 1998 (in applicazione condizionata fino alla loro emanazione e che sarà abrogato dalla data del 29 Ottobre 2022):
[box-note]1.Decreto 1 Settembre 2021(Decreto Controlli) Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) Entrata in vigore: 25.09.2022
Art. 6 c. 1-bis - Le disposizioni di cui all'Art. 4. relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
2. Decreto 2 Settembre 2021(Decreto GSA) Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021) Entrata in vigore: 04.10.2022
Fig. 1 - Timeline di applicazione del DM 10 Marzo 1998 / D.Lgs. SSL
2. Le Circolari di chiarimenti
Pubblicate inoltre, tra il mese di Ottobre e Novembre 2021, dal Ministero dell’Interno, 3 Circolari con i primi chiarimenti inerenti i 3 Decreti emanati:
6. Nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022 DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: (11) 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (6) (9) 2) misure precauzionali di esercizio; (6) (9) 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (4) (7) (12) (13) 4) criteri per la gestione delle emergenze; (5) (8) b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione(1) (5) (8) (11)
Depressione e ansia del lavoratore: sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro anche se non tabellate nel D.P.R. n. 1124 del 1965.[/box-note]
[box-note]Rev. 1.0 del 01.12.2022
1. Aggiornato ed integrato intero documento 2. Aggiornata Modulistica Denuncia allegata 2022 3. Altre Circolari 4. Inseriti riferimenti alle raccomandazioni europee: Raccomandazione 2003/670/CE abrogata dalla Raccomandazione (UE) 2022/2337, quest'ultima elenca le malattie professionali connesse con la professione esercitata (Allegato I) ed oggetto di possibile futuro inserimento (Allegato II)[/box-note]
[box-note]Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione del 28 novembre 2022 sull’elenco europeo delle malattie professionali
(GU L 309/12 del 30.11.2022)
La presente raccomandazione abroga la raccomandazione 2003/670/CE e tiene conto del parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ed inserisce la COVID-19 nell’allegato I della raccomandazione alla Voce 408:
408 COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione.
Il termine «assistenza sanitaria e sociale» dovrebbe essere inteso come riferito alle attività economiche di cui alla sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2. Per quanto riguarda le attività economiche diverse da quelle che rientrano nella sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2, le condizioni stabilite, vale a dire l’esistenza di un «contesto pandemico» e l’esistenza di un «focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione», dovrebbero essere intese come stabilite cumulativamente. A tale riguardo, un «contesto pandemico» è da intendersi come tale quando gli organismi internazionali competenti, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dichiarano che alcuni focolai di una malattia costituiscono una pandemia mondiale. Ai sensi della nuova disposizione della raccomandazione è opportuno che gli Stati membri definiscano un «focolaio» conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali. Esiste un rischio «provato» di infezione in attività per le quali, conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, è stato stabilito un nesso causale tra il lavoro svolto e l’aumento dell’esposizione al SARS-CoV-2.
Allegati
Allegato I: - elenco malattie descritte devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte, sono presenti 5 gruppi: 1. Malattie provocate dai seguenti agenti chimici 2. Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci 3. Malattie provocate dall’inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci 4. Malattie infettive e parassitarie 5. Malattie provocate dai seguenti agenti fisici
Allegato II - elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I dell’elenco europeo 2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici[/box-note]
Che cos'e' una malattia professionale
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità. Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Malattie professionali tabellate e non tabellate. Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. Le malattie professionali sono tabellate se:
- indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura) - provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle - denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Adeguamento delle tabelle. Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:
- ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali - ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione - ha istituito presso la banca dati dell’Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
La procedura amministrativa
In caso di malattia professionale, il lavoratore deve darne comunicazione al datore di lavoro entro 15 giorni dalla data in cui viene a conoscenza della malattia stessa; il datore di lavoro, a sua volta, ha 5 giorni di tempo per la comunicazione all'Inail.
L'autorità di Pubblica Sicurezza deve comunicare al Pretore gli infortuni mortali e quelli che determinano una invalidità superiore ai 30 giorni. Il Pretore deve promuovere, nel più breve tempo possibile, l'inchiesta sul posto di lavoro per accertare le cause e le circostanze dell'avvenuto infortunio. Il lavoratore ha diritto di ricevere tutte le cure necessarie per riacquistare la capacità lavorativa.
Il termine di prescrizione per ottenere le prestazioni, è di 3 anni dalla manifestazione della malattia professionale (art. 112 T.U. 1124/65).
Gli enti assicuratori
L'assicurazione contro le malattie professionali è gestita dall'Inail - che comprende anche il settore navigazione (ex-Ipsema) - e dall'Enpaia.
L'Inail "Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” assicura i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantendo il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da malattie professionali causati dalla attività lavorativa. Presso l’Inail sono generalmente assicurati quasi tutti i lavoratori che prestano opera manuale, o anche di concetto, retribuita alle dipendenze altrui. Sono protetti anche i lavori per i servizi domestici e familiari, qualunque sia la durata delle prestazioni, e i lavori per i servizi di riassetto o pulizia di locali.
L’Inail - settore navigazione (ex - Ipsema2 ) assicura contro le malattie professionali il personale della navigazione marittima che, per tipo di attività e condizioni di lavoro, è esposto a fattori di rischio di ordine tecnico – ambientale e professionale, connessi allo stile di vita che caratterizza la navigazione.
L’Enpaia “Ente nazionale di previdenza e assistenza impiegati agricoli” è un ente di natura privata che gestisce in via esclusiva l’assicurazione contro le malattie professionali dei lavoratori dell’azienda agraria inquadrati in qualità di impiegati e dirigenti. Gli operai fissi o avventizi addetti ad aziende agricoli o forestali, i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende sono assicurati, infatti, presso l’Inail.
2. L’Ipsema era l'"Istituto di Previdenza del settore marittimo" soppresso con il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10 ed attualmente incorporato nell’Inail. ...
E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1)
(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".
(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".
Nelle lavorazioni industriali che espongono a1l'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risulta no comunque nocive, indicate nella tabella, allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da, un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per con statare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati; b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.
Per le lavorazioni che presentano piu cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) [Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106]; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106].
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. ______
1. Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i); e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. [/box-note]
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(GU n.257 del 13-10-1965 - Suppl. Ordinario)
Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - DPR. 1124/1965. Proposta di lettura integrata
Locali di lavoro non conformi(vincolati) All. IV D.Lgs. 81/2008 - Autorizzazione (Art. 63. c.5)
ID 18089 | 16.11.2022 / In allegato
Per i locali di lavoro non conformi all'Allegato IV (Art. 63 c. 5) del D.Lgs. 81/2008, relativa a vincoli urbanistici o architettonici, il datore di lavoro è autorizzato all'Utilizzo, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
In allegato Modello richiesta autorizzazione (consultare Dip. ASL competente).
[box-info]Richiesta di rilascio di Autorizzazione
La richiesta di rilascio di Autorizzazione ai sensi dell’Art. 63 c. 5 del D.Lgs. 81/2008 relativa all’utilizzo di locali ove vincoli urbanistici e architettonici ostini agli adempimenti di cui al comma 1, è relativa a:
1. immobili/locali soggetti a vincoli urbanistici intendendo quelli imposti da PRG.
2. immobili/locali storici soggetti a vincoli architettonici ossia quelli dove è stata notificata al proprietario una Dichiarazione di interesse culturale da parte della Soprintendenza di competenza secondo il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
3. immobili/locali soggetti ad autorizzazioni specifiche per vincoli urbanistici o architettonici che li rendono difformi dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.[/box-info]
[box-note]Locali di lavoro non conformi (vincolati) all'Allegato IV - Autorizzazione
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2. (vedasi Documento:Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga).[/box-note]
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO .. 1.1 Stabilità e solidità .. 1.2. Altezza, cubatura e superficie … 1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3 (*) ..
(*) Vedasi regolamenti edilizi locali per altezze inferiori e per deroghe/locali corridoi, locali tecnici, ecc[/box-note]
(*) Art. 65 co 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Fig. 1 - Schema procedura utilizzo luoghi di lavoro NC (vincolati) ai requisiti allegato IV.di cui Art. 63 co 5 D.Lgs. 81/2008 ... segue in allegato
Rating di legalità: Quadro normativo / Rev. Novembre 2022
ID 11855 | Rev. 2.0 del 29.11.2022 / Documento completo allegato
Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta all'AGCM (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato). ______
Aggiornato il Regolamento sul Rating di legalità di cui alla Delibera del 28 luglio 2020 n. 28361dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (disponibile nel allegato. Tra i requisiti, devono essere assenti condanne dei legali rappresentanti, procuratori con delega, ecc di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- sede operativa in Italia; - fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda; - iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda; - rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.
Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.
Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.
Le aziende interessate dovranno presentare la domanda utilizzando l'apposita piattaforma Webrating disponibile su questo sito. A tal fine, l’impresa deve preliminarmente registrarsi alla piattaforma e, una volta completata la registrazione, accedere al sistema, procedere alla compilazione della domanda e successivamente al suo invio, seguendo le relative istruzioni presenti su questo stesso sito.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità.
Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità
1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
3. Delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2016 - Regolamento Antitrust attuativo in materia di rating di legalità (Delibera n. 28361). (GU del 12 settembre 2016, n. 213)
5. Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU del 7 aprile 2014, n. 81)
Art. 2. Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità
..."Nei confronti degli amministratori, dell’institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui aldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"...[/panel] ... Regolamento in allegato
Il rischio esposizione occupazionale al benzene: Info e Documenti / Rev. 1.0 Dicembre 2022
ID 6148 | Rev. 1.0 del 06.12.2022
La Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022) (non recepita alla data articolo / entrata in vigore il 05.04.2024, da recepire entro il 05.04.2024),porterà il VLEP sul benzene da 3,25 mg/m3 o 1 ppm (attuale) a 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm.
Introduce, anche, un transitorio di 4 anni su tale valore pari a VLEP 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024 e 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.
Rischio occupazionale al benzene, con Documenti Ufficiali EU, di Enti, Studi sul rischio di esposizione occupazionale alla sostanza e relativi valori riscontrati. Il benzene è presente come sostanza cancerogena nell'Allegato XLIII delD Lgs. 81/08 e s.m.i.:
1. European Union Risk Assessment Report Benzene Exposure Scenary 2. European Union Risk Assessment Report Benzene 3. French service station study of ambient benzene levels 4. Esempio SDS Benzene 5. IARC monograph 100F benzene 6. Health risk characterization for exposure to benzene in service stations 7. Profilo di rischio nel comparto distributori di benzina 8. Misurazione esposizione benzene stazioni carburanti ASL BG 2000 9. Prevenzione rischi salute lavoratori benzene aree carburante 10. Linee guida rischio benzene ISPESL 1998 11. Min salute benzene 2015 12. Scheda ILO (Rev. 1.0 2022) 13. Scheda Dors (Rev. 1.0 2022)
Cos'è il benzene
Il benzene (C6H6) è un composto organico volatile (COV) capostipite del gruppo degli idrocarburi aromatici. È un liquido incolore, facilmente infiammabile, dal caratteristico odore aromatico che a temperatura ambiente volatilizza facilmente.
È impiegato per la produzione di composti chimici di base utilizzati a loro volta per la produzione di policarbonati, resine epossidiche e nylon ed è un costituente in tracce della frazione aromatica della benzina impiegata, in sostituzione dei composti del piombo, come antidetonante nella “benzina verde”. La composizione delle benzine, associata al numero di veicoli circolanti, rende il traffico la principale sorgente dell’inquinamento da benzene. Infatti circa il 90% delle emissioni vengono attribuite alle produzioni legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei carburanti e traffico veicolare, che incide per circa l’80% sul totale.
Negli ambienti indoor il benzene può essere emesso dal fumo di sigaretta e da vari prodotti eventualmente contaminati (es. colle, adesivi, solventi, vernici). Importanti concentrazioni di benzene sono riscontrabili in particolare nei periodi immediatamente successivi alla posa dei vari materiali. Un'errata collocazione delle prese d'aria in prossimità di aree ad elevato inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggio sotterraneo, autofficina) può determinare una importante penetrazione di benzene dall'esterno.
Nelle abitazioni senza fumatori sono generalmente rilevati livelli inferiori a 0,01 mg/m3, mentre in quelle con fumatori sono presenti livelli generalmente superiori (0,01-0,02 mg/m3).
[alert]Attenzione
Il benzene è un inquinante ubiquitario, in quanto già presente nell'aria ed eventualmente presente nell'attività lavorativa. I lavoratori per i quali si riscontra il "rischio esposizione benzene lavoro", potrebbero in effetti essere sospetti esposti anche a rischio benzene nell'aria/altro (ambientale).
Occorre stabilire e quantificare il livello di rischio occupazionale dal livello di rischio ambientale, con studi/procedure/campionamenti adeguati.
Secondo l’OMS il benzene "inquinante ubiquitario" con concentrazioni medie variabili fra 1 e 160 μg/m3. [/alert]
Il benzene è una sostanza cancerogena, classificato dallo IARC nel gruppo 1, cioè tra le sostanze per le quali esiste un’evidenza accertata di induzione di tumori nell’uomo. Può essere facilmente assorbito per inalazione, contatto cutaneo o ingestione.
H350 Carc. 1A H340 Muta. 1B
Effetti sulla salute occupazionale e indor
Il benzene viene facilmente assorbito dopo l'inalazione e il contatto con la pelle.
L'esposizione dermale è generalmente bassa a causa della rapida evaporazione del benzene e soltanto un'esposizione prolungata potrebbe rappresentare un rischio. Per esposizione cutanea prolungata e inalazione esposizione a livelli inferiori a 1 ppm (3,2 mg/m3) le uniche preoccupazioni sono per la mutagenicità e cancerogenicità.
E' stato ipotizzato che l'inquinamento indoor da benzene possa costituire un significativo rischio cancerogeno per i soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti confinati, anche se l'insufficiente caratterizzazione di tale inquinamento rende questa valutazione non ancora conclusiva.
Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022): 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm. (dal recepimento).
Misure transitorie
La Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022) (non recepita alla data articolo / entrata in vigore il 05.04.2024 da recepire entro il 05.04.2024), rivede i VLEP sul benzene da 3,25 mg/m3 o 1 ppm (attuale) a 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm.
Introduce, anche, un transitorio di 4 anni su tale valore pari a VLEP 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024 e 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.
(considerando 23):
(23) Per quanto riguarda il benzene, potrebbe essere difficile rispettare un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m3) in alcuni settori nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. Come misura transitoria, il valore limite di 1 ppm (3,25 mg/m3) di cui alla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 5 aprile 2024, mentre dal 5 aprile 2024 e fino al 5 aprile 2026 dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m3).
La Direttiva 97/42/CE (abrogata dalla Direttiva 2004/37/CE) prevedeva, inizialmente, un transitorio Valore limite di 3 ppm (= 9,75 mg/m3) fino al 27 giugno 2003, vedi timeline a seguire.
Fig. 1 - Timeline VLEP Benzene
Nome agente
N. CE
N. CAS
Valori limite (*)
Osservazioni
Misure transitorie (*)
mg/m3 (1)
ppm (2)
f/ml (3)
Benzene
200-753-7
71-43-2
3,25 (0.66)
1 (0,2)
-
Pelle (4)
VL 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024. VL 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026
(1) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio). (2) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3). (3) f/ml = fibre per millilitro. (4) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea
Valori proposti dall’AGS Committee in Germania: 1900 μg/m3 - rischio tollerabile* 200 μg/m3 - rischio accettabile** 20 μg/m3 dal 2018, come rischio accettabile**
*Rischio tollerabile
Concentrazione di una sostanza che determina un rischio di 4:1000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 1000 esposti) per esposizioni 8 ore/die per 40 anni di vita lavorativa. Il rischio, stimato sulla base di dati sull'uomo e/o sull'animale da esperimento, corrisponde al rischio di tumore polmonare di un soggetto non fumatore, non esposto a sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. I lavoratori non dovrebbero essere esposti per nulla a concentrazioni superiori al valore di rischio tollerabile
Rischio Tollerabile = Soglia di pericolo
**Rischio accettabile
Concentrazione di una sostanza che determina un rischio pari a 4:10000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 10000 esposti) fino al 2013 (periodo di transizione necessario poichè in molti casi un'ulteriore riduzione non appariva possibile); dal 2018 sarà ridotto a 4:100000. Corrisponde al rischio generico di insorgenza di neoplasia per esposizioni al di fuori dell'ambiente di lavoro (“rischio ambientale residuo generico”).
Rischio Accettabile = Soglia di attenzione (‘preoccupazione’)
US OSHA (PEL): 1 ppm TWA 5 ppm STEL (vedi) US NIOSH (REL): 0.1 ppm TWA 1 ppm STEL (vedi) Olanda: 700 μg/m3
Nel Documento UE European Union Risk Assessment Report Benzene Exposure 2008 (vedi allegato) sono riportati dati di OEL per diversi scenari di esposizione occupazionale:
Scenario 1: Production, further processing and refinery Scenario 2: Recovering of benzene in coking plants Scenario 3: Production of perfumes Scenario 4: Production of formulations Scenario 5: Distribution of gasoline Scenario 6: Automobile industry, mechanical engineering, car repair, and car recycling Scenario 7: Service stations Scenario 8: Tank cleaning Scenario 9: Use of formulations containing residual benzene Scenario 10: Tire making and retreading Scenario 11: Release of benzene as a decomposition product in foundries ... Exposure to benzene in car repair shops and garages
1) 8 h time weighted average were calculated on the basis of short-term levels 2) Metal working industry , repair shops, activities: repair, maintenance, work at test stands, High exposure levels were obtained around motor test stands and in the area of repairing gasoline pumps or engines 3) Exposure in the range of the 90th percentile (7.8 mg/m3) were found during maintenance and repair of gasoline engines 4) Duration of exposure relevant activities ...
Benzene exposures at workplaces belonging to service stations
1) Highest measurement result associated with small spillage VR: vapour recovery ...
[panel]Articolo 3 Direttiva 98/24/CE Valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici
1. La Commissione valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.
2. In base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, la Commissione propone, sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale, obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello comunitario.
Tali valori limite sono fissati o riveduti tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE. Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello comunitario.
3. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali.
4. I valori limite di esposizione professionale obbligatori possono essere fissati a livello comunitario e, in aggiunta ai fattori considerati per la determinazione dei valori limite indicativi di esposizione professionale, tengono conto dei fattori di fattibilità mantenendo al tempo stesso l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e indicati nell'allegato I della presente direttiva.
5. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite di esposizione professionale obbligatorio, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione professionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.
6. I valori limite biologici obbligatori possono essere ricavati a livello comunitario in base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e alla disponibilità di tecniche di misurazione e riflettono i fattori di fattibilità mantenendo, al tempo stesso, l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e sono indicati nell'allegato II della presente direttiva, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.
7. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite biologico obbligatorio, gli Stati membri stabiliscono un valore limite biologico nazionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.
8. Quando uno Stato membro introduce o modifica un valore limite nazionale di esposizione professionale o un valore limite biologico nazionale relativi ad un agente chimico, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo i relativi dati scientifici e tecnici. La Commissione intraprende le azioni adeguate.
9. Sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, la Commissione effettua una valutazione del modo in cui gli Stati membri hanno tenuto conto dei valori limite indicativi della Comunità laddove fissano i corrispondenti valori limite nazionali di esposizione professionali.
10. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, vengono sviluppati metodi standardizzati di misurazione e valutazione delle concentrazioni atmosferiche presenti sul posto di lavoro in relazione ai valori limite di esposizione professionale.[/panel]
...
Esempi di attività lavorative e dati di OEL al benzene su Studi
A. Lavoratori con esposizione occupazionale primaria
A seguire un elenco di range di valori di Livelli di esposizione occupazionale a benzene per alcune attività e mansioni lavorative (fonte dati IT studi: Carrieri et, Fracasso et, Lovreglio et, De Palma et, Campo et, Violante et):
Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell’industria petrolchimica: - addetti industria petrolchimica 3.0-930.0 μg/m3
Livelli di esposizione occupazionale a benzene nelle attività di distribuzione dei carburanti: - addetti distribuzione carburanti: 5.0-284.0 μg/m3 tra 5° e 95° percentile - manutentori pompe: 4.6-514.9 μg/m3 - autisti trasporto carburante: 7.4-1017.1 μg/m3
Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell'industria petrolchimica: - addetti insdustria chimica di sintesi: dati recenti non disponibili. - addetti cokerie: 3.9-105.0 μg/m3
Altri: - addetti riparazione autoveicoli: valore mediano 140 μg/m3, Javelaud et al. 1998- - lavoratori della manifattura di scarpe: nd - operatori di tipografie: nd - operatori di laboratori chimici e farmaceutici: nd - operatori dell’industria di pesticidi, esplosivi, farmaci e cosmetici: nd
B. Lavoratori con esposizione occupazionale secondaria
Lavoratori che svolgono la loro mansione in ambienti di vita con concentrazioni di benzene relativamente alte (es. aree urbane ad alta densità di traffico) - Vigili urbani: 2.0-76.0 μg/m3 - Autisti bus urbani: IT non disponibili - Taxisti: ---
Valutazione dell’effettiva esposizione individuale e di gruppo a benzene
Il monitoraggio biologico rappresenta uno strumento indispensabile per la valutazione dell’effettiva esposizione individuale e di gruppo a benzene, complementare ma non alternativo al monitoraggio ambientale.
Misure generali per ridurre l’esposizione
- Non utilizzare materiali contenenti benzene. - Non fumare negli ambienti chiusi. - Ridurre al minimo l’uso di materiali che possono contenere benzene (colle, adesivi, solventi, vernici). - Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di benzene e particolarmente durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e rivestimento. - Mantenere ambienti sempre ben ventilati. - Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri e regolarmente controllati. - Il benzene è un agente cancerogeno si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile.
Valori limite stabiliti e valori cautelativi
Il decreto legislativo 81/2008 definisce come Valore Limite, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII.
Rimane però ancora controversa l'opinione in base alla quale si può ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo. Esistono dei modelli matematici che descrivono la relazione dose-risposta per queste sostanze e che consentono di estrapolare il livello al di sotto del quale il rischio è pari a zero (NOEL, Not Observed Effect Limit).
Tuttavia, il comportamento di molte sostanze cancerogene è difficilmente classificabile in modelli comportamentali netti; la risposta individuale a tali sostanze è molto variabile ed adottare un modello matematico al posto di un altro, alle basse dosi, può portare a notevoli differenze nella stima della soglia di rischio. Nonostante i dubbi sulla loro efficacia, sono fissati a livello nazionale ed internazionale dei valori limite di esposizione professionali anche per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni, nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori.
La definizione di Valore Limite nella nostra legislazione è, secondo l’art 222 comma 3 d del D. Lgs. 81/2008:
“d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;”. [/panel]
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.[/panel]
Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2022 Copia autorizzata Abbonati
Allegato A / Attività lavorative un elevato rischio per assunzione di alcolici o di stupefacenti … Punto 2: Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi; ... Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri. Punta 8: Attività nel settore idrocarburi: Operatori con sostanze esplosive ed infiammabili. Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.[/box-info]
La norma nazionale UNI 10449, tratta del Documento "Permesso di lavoro", particolarmente importante nelle attività di manutenzione, nelle quali il Committente e Assuntore (o Responsabile esecutore nel caso di lavori eseguiti da personale aziendale), raccolgono in modo sistematico e formalizzato, attraverso l'attribuzione di precise competenze decisionali e gestionali delle figure coinvolte, tutte le informazioni necessarie ad eseguire un lavoro nel pieno rispetto della sicurezza.
Excursus
Il "Permesso di lavoro" è usuale per diverse tipologie di attività di lavoro, quali: lavori elettrici, scavi, uso di fiamme, ecc e importante anche in particolari ambienti di lavoro come gli "Spazi confinati", definiti dalla norma come: "Spazi delimitati, normalmente chiusi ed eventualmente provvisti di aperture (per esempio passi d'uomo, boccaporti, coperchi, ecc.), in cui risulti materialmente possibile l'ingresso di persone".
....
[box-info]Spazi confinati (UNI 10449)
Spazi delimitati, normalmente chiusi ed eventualmente provvisti di aperture (per esempio passi d'uomo, boccaporti, coperchi, ecc.), in cui risulti materialmente possibile l'ingresso di persone, per altra definizione vedasi anche lo standard americano OSHA 29 FR 1910.146 Permit-Required Coinfinated Space.[/box-info]
La norma individua le seguenti figure:
supervisore dei lavori: Persona nominata dal committente che tutela gli interessi dello stesso durante lo svolgimento dei lavori per la verifica delle obbligazioni contrattuali. Nota Nel caso di lavori eseguiti da personale aziendale, il supervisore dei lavori e una figura facente parte della struttura aziendale.
responsabile di unità: Persona che ha la responsabilità della conduzione dell'unita ove si esegue l'intervento, delegata dal legale rappresentante.
responsabile operativo: Persona delegata dal legale rappresentante e dipendente dal responsabile di unita. E’ presente all'inizio e durante l'esecuzione del lavoro. Nota II responsabile operativo e spesso assimilabile al capoturno di una unità produttiva.
preposto: Persona delegata dall'assuntore a gestire i lavori. Nota Ai fini della presente norma, il preposto può far parte della struttura aziendale di manutenzione. ... [box-info]Permesso di lavoro: iter, firme e conservazione
Il Permesso di lavoro deve essere strutturato in modo adeguato e seguire un iter procedurale corretto di compilazione e firme a seguire.
Ogni firma apposta sul permesso di lavoro identifica la responsabilità, relativamente all'esattezza delle prescrizioni impartite, delle informazioni fomite e dei controlli eseguiti.
Il permesso di lavoro deve essere conservato dall'assuntore nel luogo di lavoro per tutta la durata del lavoro stesso ed essere esibito ad ogni controllo richiesto dall'autorità competente.[/box-info]... Struttura del permesso di lavoro
Nella struttura del permesso di lavoro, sono presenti alcune parti fondamentali e comuni a tutte le realtà; queste parti sono così descritte:
- Intestazione - Descrizione - Prescrizioni - Lavori preparatori - Misure di sicurezza - Autorizzazione inizio lavoro - Accettazione inizio lavoro - Rinnovi - Dichiarazione di fine lavoro - Accertamento di fine lavoro ....
...
...
segue
UNI 10449:2008 Manutenzione - Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro
La norma ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la formulazione, la compilazione e la gestione dei permessi di lavoro.La norma si applica in tutte le aree di lavoro nelle quali sono effettuati lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche assegnati in appalto, per mettere in evidenza ed informare i lavoratori dei rischi specifici inerenti all'area di lavoro ed al lavoro stesso.
Essa si applica, inoltre, in tutte le aree di lavoro nelle quali sono effettuati i lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche di beni, eseguiti da personale aziendale, ad eccezione: - dei lavori di normale esercizio/gestione e di automanutenzione procedurizzati; - dei lavori eseguiti all'interno di officine autorizzate o di aree adibite a cantiere
Esonero conduzione generatori di vapore - I casi / Note 2022
Per specifiche caratteristiche di generatori vi vapore è previsto l'esonero dalla conduzione abilitata (Decreto Ministro 94 del 07.08.2020), l'esonero può essere richiesto sul Portale CIVA.
3. Per i generatori di vapore di cui all'allegato III, l'utilizzatore può richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalità previste nel medesimo allegato.
4. I generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali ii prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacita totale (V) in litri e tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonché i generatori aventi V ≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto ii diciottesimo anno di et e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008. ...
Allegato III Disposizioni in materia di esonero dalla conduzione abilitata
1. Generatori per i quali non e richiesta l'abilitazione alla conduzione.
1.1 Sono esonerati dalla conduzione abilitata i seguenti generatori di vapore:
a) generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar; b) generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤n1 bar, Superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e Producibilità al carico massimo continua ≤ 2 t/h; c) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, Temperatura massima dell'acqua ≤ 120°C, Superficie di riscaldamento ≤ 100 m2e Potenzialità ≤ 1380 kW, considerando convenzionalmente la potenza di 0,69 kW di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore d'acqua; d) generatori a sorgente termica diversa dal fuoco le cui membrature soggette a pressione, a contatto con ii fluido riscaldante, sono progettate per una temperatura uguale o maggiore di quella del fluido di riscaldamento.
2. Modalità per ii rilascio dell'esonero dalla conduzione abilitata.
2.1 Per i generatori di cui al punto 1, costruiti e messi in servizio successivamente all'entrata in vigore del decreto legislative n. 93 del 2000, l'utilizzatore può richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata alla competente Unita operativa territoriale dell'INAIL. (attraverso portale CIVA / ndr)
a) Peri generatori esclusi dal controllo della messa in servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004, l'esonero potrà essere rilasciato sulla base della documentazione allegata in fase di dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. b) Per i generatori soggetti a verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004, l'esonero potra essere rilasciato a seguito della verifica prevista dal medesimo articolo 4.
2.2 Per i generatori di cui al punto 1, costruiti e messi in servizio in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislative n. 93 del 2000, gli utilizzatori beneficiano dell'esonero se permangono le condizioni originarie per le quali e stato concesso. Se le condizioni originarie vengono modificate, l'esonero deve essere concesso a seguito della verifica prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004.
3. Modalità di conduzione dei generatori di vapore oggetto di esonero.
3.1 La conduzione dei generatori per i quali e concesso l'esonero, deve in ogni caso essere affidata a persona di eta non inferiore agli anni diciotto e giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Fig. 1 - Generatori per i quali non è richiesta l'abilitazione alla conduzione All. III Decreto 7 Agosto 2020 ...
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93. (GU n.22 del 28-1-2005 - SO n. 10) ... Art. 2. Esclusioni ... Art. 3. Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e degli insiemi
1. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l’esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all’articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l’ISPESL e con l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4. Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio
1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all’azienda un’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la temporanea messa in funzione dell’attrezzatura o insieme.
Art. 5. Esclusioni dal controllo della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall’articolo 2; b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori; c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991(recipienti semplici a pressione / ndr) venti pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar x L; d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L’efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio. ...[/box-note]
Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note
ID 17458 | Update 10.11.2022 / In allegato Documento
Stato al 10.11.2022
Non emanato l'accordo formazione sicurezza lavoro armonizzato (previsto entro il 30 giugno 222) alla data news / seguiranno aggiornamenti. _________
E' ancora atteso il nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022 previsto dall'Art. 13 del DL 146/2021entro il 30 giugno 2022 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), resta in vigore l'Accordo formativo vigente:
La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021), con l'Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha apportato modifiche, in particolare, all'Art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/2008:
"...Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa..."
[box-info]Il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi
La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (nota INL n. 1/2022).[/box-info]
Fig. 1 - Schema delle previsioni per il nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022
Con la nota INL n. 1/2022 è precisato anche che "In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021"
[box-info]Formazione in aula o FAD
La Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto che la Formazione ìn accordo con l'Art. 37 c. 2, nelle more dell'emanazione del nuovo accordo sulla formazione sicurezza "armonizzato", previsto per il 30 giugno 2022, può essere svolta in modalità presenza o FAD sincrona - videoconferenza, salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica. (**)[/box-info]
Fig. 2 - Formazione oltre che in presenza erogabile anche in modalità FAD sincrona - videoconferenza)
(*) La modalità FAD asincrona (e-learning) non decade, è sempre possibile secondo Accordi CSR in vigore (**) Salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica ...
Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalita' in presenza sia con la modalita' a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.[/box-note]
[box-note]Tutte le modifiche all'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (DL 146/2021)
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato";
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";
4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi";...[/box-note]